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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27510/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, giacché il principio di diritto invocato, esattamente inteso, è quello per cui non è configurabile - in assenza di previa rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale - il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, nei confronti del destinatario di una tale misura la cui esecuzione sia rimasta sospesa, a seguito di detenzione del condannato, per almeno due anni (Sez.

U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952-01); mentre, nella specie, la durata della sospensione è stata inferiore, essendo stata la misura decretata nel febbraio 2019 e avendo essa preso esecuzione, a detenzione cessata, nel giugno 2020; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, giacché il principio di diritto invocato, esattamente inteso, è quello per cui non è configurabile - in assenza di previa rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale - il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, nei confronti del destinatario di una tale misura la cui esecuzione sia rimasta sospesa, a seguito di detenzione del condannato, per almeno due anni (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952-01); mentre, nella specie, la durata della sospensione è stata inferiore, essendo stata la misura decretata nel febbraio 2019 e avendo essa preso esecuzione, a detenzione cessata, nel giugno 2020; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 27510/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris