CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07913/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 27 giugno 2022 la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto solo parzialmente l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) Sentenza del Tribunale di Catania del 9 gennaio 2012 per i reati degli articoli 81 e 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, commessi il 23 luglio 2011; 2) sentenza Corte d'appello di Catania del 24 maggio del 2017 per i reati degli articoli 73 e 74 d.p.r. n. 309 del 1990, commessi dal 27 Marzo 2012 all'8 novembre 2012; 3) Sentenza della Corte d'appello di Catania del 12 febbraio del 2015 per i reati degli articoli 628 e 648 cod. pen. commessi il 4 dicembre 2013. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza con riferimento alle sentenze nn. 1) e 2) e respinto per la n. 3). Nel determinare la pena, è partito da 10 anni di reclusione inflitti nella sentenza sub 2) ed ha aumentato 8 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per la sentenza sub 1). 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce che le sentenze sub 2) e 3) erano già state unificate in continuazione da altra ordinanza del giudice dell'esecuzione del 3 luglio 2019; che comunque il giudice dell'esecuzione ha individuato come pena base quella finale della sentenza sub 2) laddove doveva usare la pena base della stessa; e che in ogni caso l'aumento per continuazione è privo di motivazione 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Il condannato ha presentato in tempi diversi due diverse istanze di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., che hanno portato all'emanazione delle due diverse ordinanze del 3 luglio 2019 e del 27 giugno 2022, che provvedono entrambe, con esiti, però, difformi, sulla esistenza o meno della continuazione tra le sentenze sub 2) e 3). Il contrasto tra la prima e la seconda ordinanza va risolto nel senso indicato nel ricorso dell'illegittimità della ordinanza emessa per seconda in ordine cronologico nella parte in cui ha rivalutato questioni che avevano già formato oggetto della ordinanza del 3 luglio 2019. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, infatti, che il principio del ne bis in idem sia applicabile "in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona" (Sez. 5, Sentenza n. 34324 del 07/10/2020, PM in proc. Regano, Rv. 280033). D'altronde, è stato ritenuto che la previsione di cui all'art. 669 cod. proc. pen., abbia carattere generale ed operi anche per i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione. La norma citata, invero, detta regole in caso di pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, ma contiene una previsione di carattere generale, che, per tale natura, opera anche in relazione a provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione nei confronti del medesimo condannato e inconciliabili tra loro (Sez. 5, Sentenza n. 18318 del 04/04/2019, PM in proc. P., Rv. 275917; Sez. 1, n. 14823 del 03/02/2009, Fusco, Rv. 243737; Sez. 1, n. 28581 del 26/06/2008, P.G. in proc. Gasparro, Rv. 240482; Sez. 1, n. 26031 del 05/07/2005, Celli, Rv. 231932). L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, in cui, ferma la continuazione tra le sentenze già oggetto della decisione del 3 luglio 2019, il giudice dell'esecuzione deciderà in ordine alla possibilità di aggiungere ai reati già posti in continuazione anche quelli della sentenza sub 1) ed, in caso di esito positivo, rideterminerà, per l'effetto, la pena del complessivo reato continuato. Il secondo e terzo argomento contenuti nell'unico motivo di ricorso sono a questo punto assorbiti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. C