CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16184/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilano, [OSCURATO:PERSONA] n. 5 ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (nata aBovolone, VR, l'8 febbraio 1965, cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 65B48 B107X), Diri-gente responsabile della [OSCURATO:PERSONA] e Rischi, munita dei necessaripoteri giusta procura del 17 aprile 2012 a rogito del [OSCURATO:PERSONA] giusto atto di individuazione procuratori a rogito [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:DATA_NASCITA], rep 42.424/19.607, e [OSCURATO:PERSONA], società iscrittanell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla Banca d'I-talia ai sensi dell'art. 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno2017 al n. 35551.1, con sede legale in Milano, via [OSCURATO:PERSONA], 4 (Regi-stro delle imprese: Milano 10539170968, [OSCURATO:PERSONA]: 10539170968) inpersona del Presidente del CDA e legale rappresentante pro tempore Sig.[OSCURATO:PERSONA], quale attuale titolare dei crediti, entrambe rappresentatee difese - in virtù di procura speciale in calce al ricorso - dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 58S23 H501D; P.E.C. [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 70H49 I463H;Numero registro generale 5432/2021Numero sezionale 472/2026Numero di raccolta generale 16184/2026Data pubblicazione 25/05/2026PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dalla [OSCURATO:PERSONA] tra [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e, per essa, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Borraccina (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 73M28 H501O; PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio delloAvv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 50.Ricorrenti e Controricorrenti incidentalicontroAzienda [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del Direttore Generale elegale rappresentante p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, BorgoS. Spirito n° 3 ([OSCURATO:PERSONA] 04736011000), rappresentata e difesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 60C02 C034O p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] fax 06/32.23.494), presso il cui studio sito in Roma, viaLivorno n° 6 è elettivamente domiciliata giusta procura speciale in calce alcontroricorso.Controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro temporedella [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calceal controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:PERSONA] 62T26 C351HP.E.C. [OSCURATO:EMAIL], e presso la medesimaelettivamente domiciliata in Roma, negli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente inVia [OSCURATO:PERSONA] n. 27.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n° 3374 depositata il 10luglio 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5432/2021Numero sezionale 472/2026Numero di raccolta generale 16184/2026Data pubblicazione 25/05/20261.- Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d'appello di Roma haconfermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale erastata rigettata la domanda di condanna – proposta dalla Unicredit facto-ring s.p.a., cessionaria dei crediti vantati dall'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], proprietaria e gestore dell'Ospedale Generale“[OSCURATO:PERSONA]” (ospedale classificato), contro la [OSCURATO:PERSONA] E, poi [OSCURATO:PERSONA] 1,e della Regione [OSCURATO:PERSONA] – al pagamento di euro 1.558.459,10 per conguagliorelativo alle prestazioni sanitarie di ricovero, in regime ordinario e in dayhospital, e di pronto soccorso, eseguite nel 2005, e di euro 226.016,21per medesime prestazioni rese nell'agosto 2006.2.- Osservava la Corte, citando alcune pronunce di legittimità, che il tettodi spesa sanitaria era inderogabile e trovava applicazione, anche per leprestazioni antecedenti al 2008, per tutte le strutture non facenti parte delServizio sanitario nazionale, ancorché convenzionate, compresi gli ospeda-li classificati.Inapplicabile era anche l'art. 2041 cod. civ., con conseguente infondatezzaanche della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, stante ilprincipio di Cass. 11209/2019.Quanto al credito del 2006, per il quale i convenuti avevano sollevato ec-cezione di estinzione a seguito di pagamenti eseguiti ed alla quale Unicre-dit factoring aveva risposto eccependone l'inopponibilità, la Corte osserva-va che laddove l'imputazione del pagamento fosse stata fatta dal debitorea norma dell'art. 1193 cod. civ., come nel caso di specie, il creditore nonpoteva invocare una diversa imputazione.Gli interessi ex d.lgs. n° 231/2002 non erano dovuti in quanto la fonte delrapporto era anteriore all'entrata in vigore di esso.3.- Ricorrono per cassazione Unicredit factoring s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,divenuta titolare finale dei crediti a seguito di varie cessioni, affidando ilgravame a sette mezzi, illustrati da memoria.Numero registro generale 5432/2021Numero sezionale 472/2026Numero di raccolta generale 16184/2026Data pubblicazione 25/05/2026Resistono Regione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1 con distinti controricorsi illustrati damemoria, concludendo per la reiezione dell'impugnazione.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE3.- Col primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 132 n° 4cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360 n° 4 dello stesso codice.La sentenza di primo grado era stata impugnata per due ragioni.La prima concerneva l'applicazione del tetto di spesa all'Ospedale CristoRe, nonostante quest'ultimo fosse equiparato ad una struttura pubblica.La seconda verteva sulla mancata considerazione che l'ultimo pagamentoeseguito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] nel luglio 2004 non si riferiva alle prestazionidel mese stesso, ma a quelle nel marzo precedente, per effetto del siste-ma di centralizzazione dei pagamenti di cui alla Delibera di giunta regiona-le (DGR) n° 602/2004.A fronte di tali censure la Corte aveva citato due precedenti di legittimitàdel tutto eccentrici (Cass. 8088/2007 e Cass. 27608/2019) ed un terzo(Cass. 32505/2019) che non aveva affatto negato la remunerabilità delleprestazioni oltre budget assegnato, ma, al contrario, aveva predicato il re-gime cogente del tetto di spesa anche per gli ospedali classificati solo adecorrere dal 2009.La Corte non avrebbe minimamente spiegato né perché il tetto di spesafosse applicabile anche agli ospedali classificati (per prestazioni ante2009), né perché i mandati di pagamento riferiti alla rateizzazione mensiledel budget provvisorio, prettamente indicativo, fissato per gli ospedaliclassificati, non fossero imputabili alle prestazioni più antiche, ma alle pre-stazioni erogate nello stesso mese di emissione del rateo: aspetto, que-st'ultimo, non risolvibile con il solo richiamo all'art. 1193 cod. civ., a frontedella DGR n° 602/2004 e della sua circolare attuativa.Numero registro generale 5432/2021Numero sezionale 472/2026Numero di raccolta generale 16184/2026Data pubblicazione 25/05/2026In sostanza, sarebbe mancante una motivazione, anche solo per relatio-nem.Col secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applica-zione degli artt. 1, 2, 16 e 18 della legge 12 febbraio 1968 n° 132, delloart. 129 del d.P.R. 27 marzo 1969 n° 130, dell'art. 14 del d.P.R. n° 128/1969, della legge 17 agosto 1974 n° 386, della legge 23 dicembre 1978n° 833, del d.P.C.m. 18 luglio 1985, degli artt. 1, 4, 8, 8-bis e 8-octies deldecreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 502, del d.m. 15 aprile 1994,dell'art. 6, sesto comma, della legge 23 dicembre 1994 n° 724, dell'art. 2,quinto comma, lettera b), del d.P.R. 14 gennaio 1997 n° 37, dell'art. 8 deldecreto legislativo 19 giugno 1999 n° 229, con cui sono stati inseriti gliartt. da 8-bis a 8-octies nel decreto legislativo n° 502/1992, dell'art. 21della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] 3 marzo 2003 n° 4, dell'art. 79, comma 1-quinquies,lettera d), del decreto legge 25 giugno 2008 n° 112, con cui sono stati in-trodotti nell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n° 502/1992, i commi2-quater e 2-quinquies, della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] 10 agosto 2010 n° 3.La Corte, citando giurisprudenza inconferente, avrebbe negato ogni equi-parazione tra ospedali classificati e strutture pubbliche, mentre tale equi-parazione deriverebbe dalle norme menzionate nell'intestazione del mezzoe sarebbe venuta meno solo dal 1° gennaio 2009, a seguito della modificadell'art. 8-quinquies del d.lgs. n° 502/1992, col quale è stato introdottoanche per tali ospedali l'obbligo di prestazione solo nei limiti dei tetti dispesa.Col terzo mezzo i ricorrenti si dolgono della violazione e della falsa appli-cazione degli artt. 1193 cod. civ., dei principi generali in materia di impu-tazione di pagamento, dell'art. 1362 e seguenti del cod. civ., in relazioneall'interpretazione degli atti amministrativi e del mandato di pagamentoquale atto unilaterale della PA, del d.lgs. n° 502/1992, dell'art. 6, sestocomma, della legge n° 724/1994, e dell'art. 6 comma 6, del d.lgs. n°229/1993, nonché degli artt. 34 e 97 Cost.Numero registro generale 5432/2021Numero sezionale 472/2026Numero di raccolta generale 16184/2026Data pubblicazione 25/05/2026Quanto al credito di euro 226.016,21 relativo alle prestazioni di agosto2006, che le convenute avevano eccepito di aver estinto mediante paga-mento alla struttura cedente, la Corte avrebbe male interpretato: (a) laDGR n° 602/2004 (con la quale venivano accentrati in Regione i paga-menti dei corrispettivi dovuti agli ospedali classificati, da corrisponderetramite acconti di dodici rate identiche, pari al 90% del budget assegnatoal singolo erogatore); (b) la circolare n° 112072 del 4 ottobre 2004 (conla quale il Dipartimento sociale - Direzione regionale del SSR, espressa-mente individuato dalla DGR [OSCURATO:PERSONA] n° 602/2004 quale ufficio deputato allagestione dell'accentramento, aveva chiarito che le rate mensili avrebberodovuto essere imputate ai crediti più antichi rimasti impagati ad aprile2004, data di adozione del sistema di pagamento accentrato); (c) la notaprot. n° 24856/08 del predetto Dipartimento sociale (con la quale siescludeva espressamente che il pagamento delle rate potesse riferirsi alleprestazioni dello stesso mese).La tesi della Corte, inoltre, confliggerebbe col divieto di soluzione di conti-nuità nelle prestazioni sanitarie.Infine, essa avrebbe erroneamente applicato l'art. 1193 cod. civ., negandoal solvens una discrezionalità nei pagamenti diversa da quella del paga-mento cronologico ed attribuendo alla quietanza di pagamento rilasciatamese per mese valore di imputazione, nonostante essa non fosse riferibileal debitore, essendo un documento privo di sottoscrizione, non provenien-te dall'Organo previsto dalla DGR n° 602/2004.Col quarto mezzo i ricorrenti, ai sensi dell'art. 360 n° 4 cod. proc. civ.,lamentano la violazione degli artt. 132 n° 4 e 116 cod. proc. civ. a causadella mancanza di prudente apprezzamento delle prove documentali giàindicate al terzo motivo.Col quinto mezzo Unicredit e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deducono violazione degliartt. 2041 cod. civ., 1 e 8-quinquies del d.lgs. n° 502/1992, da 101 a 109Numero registro generale 5432/2021Numero sezionale 472/2026Numero di raccolta generale 16184/2026Data pubblicazione 25/05/2026del Trattato UE e 2, quinto comma, lettera b), del d.P.R. 14 gennaio 1997n° 37, nonché degli artt. 2, 3 e 34 Cost.In particolare, l'art. 8-quinquies del d.lgs. n° 502/1992 prevederebbe l'in-serimento nei contratti tra Ausl ed erogatori non solo dei tetti di spesa, maanche delle modalità di remunerazione in caso di sforamento, previsioneche, invece, nel contratto inter partes del 30 luglio 2004 era assente: daqui, l'inopponibilità del tetto di spesa, fissato al di fuori dei presupposti dilegalità, e la “inopponibilità” del contratto al fine di precludere la domandaex art. 2041 cod. civ., verificandosi, altrimenti, una violazione della con-correnza tra strutture private e quelle pubbliche.Infine, la prestazione oltre budget non potrebbe mai essere non voluta, inquanto il SSN è obbligato a rendere le prestazioni sanitarie e queste sa-rebbero rese in favore dei cittadini per conto della Regione e delle ASL,sicché essa sarebbero sempre utilmente acquisite.Col sesto motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 11 del d.lgs.9 ottobre 2002 n° 231 e 1321 cod. civ.Rigettando la domanda principale la Corte avrebbe dovuto omettere dipronunciarsi sugli interessi ex d.lgs. n° 231/2002, ma in realtà aveva ri-gettato espressamente la domanda relativa a tali accessori.Così facendo la Corte non si era però avveduta del fatto che il contrattoera del 30 luglio 2004, dunque successivo al d.lgs. n° 231/2002.Col settimo mezzo deducono – ai sensi dell'art. 360 n° 5 cod. proc. civ.– che, in ogni modo, la Corte avrebbe omesso l'esame di un fatto decisivoconcordemente predicato da tutte le parti in causa, ossia che il contrattoera stato concluso il 30 luglio 2004, quindi dopo l'entrata in vigore deld.lgs. n° 231 del 2002.4.- I mezzi come sopra riassunti pongono temi per i quali appare opportu-no fissare udienza pubblica di discussione.Numero registro generale 5432/2021Numero sezionale 472/2026Numero di raccolta generale 16184/2026Data pubblicazione 25/05/2026Infatti, in relazione alla questione del tetto di spesa per le prestazioni sa-nitarie rese ante 2009 da Ospedali privati classificati, si registrano orien-tamenti non del tutto allineati.Secondo un indirizzo interpretativo (per tutte: Cass., sez. I, 3 gennaio2023 n° 56, con menzione di altri precedenti di legittimità ed amministra-tivi) – che equipara in toto i predetti Ospedali a quelli pubblici – ai finidell'operatività dei tetti di spesa, occorrerebbe distinguere tra strutturepubbliche e strutture ad esse equiparate, quali gli ospedali classificati, gliIRCCS et similia e le strutture meramente accreditate: solo per queste ul-time avrebbe senso parlare di imposizione di un limite alle prestazionierogabili, mentre per le strutture che «risultano consustanziali al sistemasanitario nazionale (Ospedali pubblici, Ospedali classificati, I.R.C.C.S.,etc.)» non sarebbe neppure teorizzabile l'interruzione delle prestazioni agliassistiti al raggiungimento di un ipotetico limite eteronomamente fissato.Infatti, secondo l'orientamento qui in parola, la struttura ospedaliera nonpotrebbe sottrarsi al dovere, non negoziabile, di erogare il servizio pubbli-co a tutti gli utenti, dovendo, dunque, ricondursi il tetto delle prestazionierogabili al limite strutturale dell'ospedale, sicché anche gli ospedali privaticlassificati avrebbero l'obbligo di rendere le prestazioni richieste dagli assi-stiti, nei limiti consentiti dalla loro capacità operativa determinata dall'as-setto strutturale ed organizzativo.Il regime della totale assenza di tetti di spesa per le strutture pubbliche eper quelle private equiparate sarebbe, tuttavia, valido sino al 2008, datoche a partire dal 1° gennaio 2009 anche per esse sarebbe stato introdottoil limite di spesa, come si desumerebbe dall'art. 8-quinquies, comma 2-quater, del d.lgs. 502/1992, nel testo risultante dalla sua riformulazionead opera dell'art. 79 d.l. 112/2008.Secondo altro orientamento, invece (per tutte: Cass., sez. III, 12 dicem-bre 2019 n° 32505, revocata da Cass., sez. III, 25 gennaio 2022 n° 3251,ma in parte che qui non interessa), la fissazione in via amministrativa delNumero registro generale 5432/2021Numero sezionale 472/2026Numero di raccolta generale 16184/2026Data pubblicazione 25/05/2026tetto di spesa per le prestazioni ante 2009 avrebbe comunque un rilievo,ove intervenuta; e, qualora annullata dal giudice amministrativo, non de-terminerebbe ex se l'espansione del diritto alla remunerazione illimitata,ma solo l'obbligo per la PA di riemettere una nuova determinazione autori-tativa.Tale orientamento è stato recentemente confermato da Cass., sez. III, 18ottobre 2024 n° 27010 ed ha trovato conferma anche nella giurispruden-za, più e meno recente, del Consiglio di Stato (si veda, ad es., Cons. Sta-to, sez. II, 28 agosto 2023 n° 8017), con la quale è stato precisato cheanche prima del 2009 tra le strutture private classificate e quelle pubbli-che non era predicabile una completa equiparazione, in quanto, pur nonessendo applicabile il meccanismo di revisione a consuntivo della remune-razione, la Regione poteva pur sempre applicare un tetto di spesa, che,ove recepito negli accordi contrattuali, diventava, di fatto, un limite invali-cabile.La non perfetta coincidenza dei due orientamenti suggerisce, come già an-ticipato, una discussione in pubblica udienza dei temi sopra menzionati. P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino