CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34922/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] per avere invaso arbitrariamente a fine di occuparlo un immobile in Misilmeri sottoposto all'esecuzione immobiliare alla pena di euro 300 di multa. 2. Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore: il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] convertiva l'appello in ricorso per Cassazione rilevato che le sentenze del Giudice di pace che condannano una sola pena pecuniaria non sono appellabili; l'impugnazione deduceva la mancanza di querela in quanto la stessa era stata proposta dal proprietario e non dal creditore che aveva attivato la procedura di esecuzione immobiliare a carico dell'immobile occupato da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Il collegio riafferma che ai fini della procedibilità del delitto di cui all'art. 633 cod. pen., nel caso in cui abbia ad oggetto un immobile sottoposto a procedura esecutiva, legittimato a proporre querela è sia il proprietario, in quanto titolare del bene fino al termine della procedura, che subisce la lesione del diritto, sia, in qualità di legittimato concorrente, ma non esclusivo, il creditore procedente, titolare dell'interesse al mantenimento dell'immobile in buone condizioni. (Sez. 2, n. 3103 del 23/11/2022, dep.2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284307 - 01). Si tratta di un principio in linea con le consolidate affermazioni della cassazione in ordine alla titolarità del diritto di querela che secondo l'art. 120 cod. pen. deve essere individuata in capo al soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito (Sez. 6, n. 21090 del 24/02/2004, Rv. 228810 - 01). La persona offesa, cui tale diritto compete, deve infatti essere individuata in colui che subisce la lesione dell'interesse penalmente protetto, sicché possono pertanto coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno individuati, appunto, con riferimento alla titolarità del bene giuridico protetto (Sez. 2, n. 2862 del 27/01/1999, Rv. 212766 - 01). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 24 maggio 20