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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 45630/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo meneghino, in data 15/10/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina impropria e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che l'unico motivo di ricorso, su cui la difesa è tornata diffusamente con la memoria trasmessa in data 25.10.2022, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 628 comma secondo cod. pen. ed il vizio motivazionale quanto alla qualificazione del reato come consumato (invece che tentato), è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti corretti in diritto ed esaustivi in fatto, con cui il ricorrente omette dì confrontarsi; la sentenza impugnata, infatti (cfr., pag. 3) ha argomentato sulla qualificazione della condotta contestata come rapina impropria - peraltro in linea con pacifica giurisprudenza di questa Corte - atteso che, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo per contro sufficiente che ne abbia compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, idoneo, eventualmente, ad impedire la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa: ne deriva che, pertinentemente, i giudici di merito hanno considerato la rapina impropria consumata, atteso che la sottrazione della cosa mobile altrui e la successiva violenza e minaccia utilizzata dal prevenuto per assicurarsi l'impunità costituiscono il momento consumativo del reato, a nulla rilevando che l'impossessamento non si verifica; il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.305, Moretti, resa in un caso nel quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell'imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un'arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest'ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato; conf., Cass. Pen., 2, 22.10.2013 n. 5.512, Barbato che, in forza del medesimo principio, ha ritenuto consumata la rapina in banca commessa dall'imputato, che, dopo essersi impossessato del denaro, veniva bloccato all'interno dell'istituto dal sistema girevole di accesso e successivamente immobilizzato da una guardia giurata; cfr., ancora, Cass. Pen., 2. 20.11.2012 n. 5.663, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 35.006, Pistola; Cass. Pen., 1, 11.2.2010 n. 8.073, Pallotta; Cass. Pen., 4, 6.2.2003 n. 20.031, Fusi). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo meneghino, in data 15/10/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina impropria e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che l'unico motivo di ricorso, su cui la difesa è tornata diffusamente con la memoria trasmessa in data 25.10.2022, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 628 comma secondo cod. pen. ed il vizio motivazionale quanto alla qualificazione del reato come consumato (invece che tentato), è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti corretti in diritto ed esaustivi in fatto, con cui il ricorrente omette dì confrontarsi; la sentenza impugnata, infatti (cfr., pag. 3) ha argomentato sulla qualificazione della condotta contestata come rapina impropria - peraltro in linea con pacifica giurisprudenza di questa Corte - atteso che, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo per contro sufficiente che ne abbia compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, idoneo, eventualmente, ad impedire la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa: ne deriva che, pertinentemente, i giudici di merito hanno considerato la rapina impropria consumata, atteso che la sottrazione della cosa mobile altrui e la successiva violenza e minaccia utilizzata dal prevenuto per assicurarsi l'impunità costituiscono il momento consumativo del reato, a nulla rilevando che l'impossessamento non si verifica; il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.305, Moretti, resa in un caso nel quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell'imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un'arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest'ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato; conf., Cass. Pen., 2, 22.10.2013 n. 5.512, Barbato che, in forza del medesimo principio, ha ritenuto consumata la rapina in banca commessa dall'imputato, che, dopo essersi impossessato del denaro, veniva bloccato all'interno dell'istituto dal sistema girevole di accesso e successivamente immobilizzato da una guardia giurata; cfr., ancora, Cass. Pen., 2. 20.11.2012 n. 5.663, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 35.006, Pistola; Cass. Pen., 1, 11.2.2010 n. 8.073, Pallotta; Cass. Pen., 4, 6.2.2003 n. 20.031, Fusi). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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