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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 agosto 2025

Cassazione n. 29511/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1681/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10214/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 17.9.2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su un'istanza di applicazione della disciplina della continuazione, presentata da [OSCURATO:PERSONA], tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna irrevocabili: a) sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna alla pena di sei anni di reclusione e 22.000 euro di multa per i reati di cui agli artt. 1 L. n. 895 del 1967, 7 D.L. n. 152 del 1991, 56, 81, cod. pen., 73 DPR n. 309 del 1990 (accertati il 10.3.2014); b) sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna alla pena di undici anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 3, 4 e 5 cod. pen., 3 L. n. 146 del 2006 (commesso nel 2012) e 1, 2, 4 e 7 L. n. 895 del 1967, 7 L. n. 203 del 1991 (commesso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

La Corte di Appello ha accolto l’istanza e ha rideterminato la pena complessiva in quattordici anni di reclusione e 5.000 euro di multa, individuando la pena base in quella di undici anni di reclusione inflitta con la sentenza del 15.4.2022 e apportandovi un aumento per la continuazione di tre anni di reclusione e 5.000 euro di multa per i reati giudicati con la sentenza del 13.10.2019.

2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 81, 132, 133 cod. pen., 671 e 442 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.

Il ricorrente si duole che il giudice dell’esecuzione non abbia individuato la pena inflitta per il singolo reato più grave e l’abbia invece fissata con riferimento alla pena irrogata per plurimi reati già avvinti in continuazione nella fase di cognizione; inoltre, non ha determinato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29511/2025 Roma, lì, 14/08/2025 in modo autonomo gli aumenti di pena per i reati satellite, né ha tenuto conto che le due sentenze di condanna erano state emesse all’esito di giudizi abbreviati e, dunque, non ha proceduto alla riduzione di un terzo previsto per il rito.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 26.4.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in quanto il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo; inoltre, avrebbe dovuto computare la diminuente per il rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

Il giudice dell’esecuzione, dopo aver riconosciuto l’unicità del disegno criminoso, ha individuato come pena base, sulla quale operare l’aumento per la continuazione, quella complessivamente inflitta dalla seconda sentenza della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per più reati a loro volta unificati ex art. 81, comma secondo, cod. pen.

In tal modo, tuttavia, non ha tenuto conto che, ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza (Sez.

U, n. 7029 del 28/9/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 – 01).

E non ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che – come nel caso di specie – ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali (o anche solo una delle quali) pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave e infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 17948 del 31/1/2024, S., Rv. 286261 – 01; Sez. 1, n. 21424 del 19/3/2019, Scanferla, Rv. 275845 – 01).

L’ordinanza impugnata, infatti, ha preso in considerazione la pena complessiva finale irrogata dalla sentenza in questione, come risultante dal già calcolato aumento per la continuazione per i reati-satellite, e, dunque, ha considerato come “violazione più grave”, non già il singolo reato per il quale il giudice della cognizione aveva inflitto la pena più alta, ma la pluralità dei reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] e, perciò, la pena conseguentemente determinata dal giudice della cognizione come effetto del cumulo giuridico operato ex art. 81, comma secondo, cod. pen.

Inoltre, anche per i reati oggetto della prima sentenza del 13.10.2019 l’ordinanza ha operato un aumento cumulativo per la continuazione, così contravvenendo al principio secondo cui, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 7/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 - 01).

Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente all’applicazione della disciplina del reato continuato, con rinvio alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo esame alla luce dei principi sopra indicati.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata, con riguardo al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA].

Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1681/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10214/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 17.9.2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su un'istanza di applicazione della disciplina della continuazione, presentata da [OSCURATO:PERSONA], tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna irrevocabili: a) sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna alla pena di sei anni di reclusione e 22.000 euro di multa per i reati di cui agli artt. 1 L. n. 895 del 1967, 7 D.L. n. 152 del 1991, 56, 81, cod. pen., 73 DPR n. 309 del 1990 (accertati il 10.3.2014); b) sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna alla pena di undici anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 3, 4 e 5 cod. pen., 3 L. n. 146 del 2006 (commesso nel 2012) e 1, 2, 4 e 7 L. n. 895 del 1967, 7 L. n. 203 del 1991 (commesso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). La Corte di Appello ha accolto l’istanza e ha rideterminato la pena complessiva in quattordici anni di reclusione e 5.000 euro di multa, individuando la pena base in quella di undici anni di reclusione inflitta con la sentenza del 15.4.2022 e apportandovi un aumento per la continuazione di tre anni di reclusione e 5.000 euro di multa per i reati giudicati con la sentenza del 13.10.2019. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 81, 132, 133 cod. pen., 671 e 442 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Il ricorrente si duole che il giudice dell’esecuzione non abbia individuato la pena inflitta per il singolo reato più grave e l’abbia invece fissata con riferimento alla pena irrogata per plurimi reati già avvinti in continuazione nella fase di cognizione; inoltre, non ha determinato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29511/2025 Roma, lì, 14/08/2025 in modo autonomo gli aumenti di pena per i reati satellite, né ha tenuto conto che le due sentenze di condanna erano state emesse all’esito di giudizi abbreviati e, dunque, non ha proceduto alla riduzione di un terzo previsto per il rito. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 26.4.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in quanto il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo; inoltre, avrebbe dovuto computare la diminuente per il rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. Il giudice dell’esecuzione, dopo aver riconosciuto l’unicità del disegno criminoso, ha individuato come pena base, sulla quale operare l’aumento per la continuazione, quella complessivamente inflitta dalla seconda sentenza della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per più reati a loro volta unificati ex art. 81, comma secondo, cod. pen. In tal modo, tuttavia, non ha tenuto conto che, ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza (Sez. U, n. 7029 del 28/9/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 – 01). E non ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che – come nel caso di specie – ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali (o anche solo una delle quali) pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave e infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 17948 del 31/1/2024, S., Rv. 286261 – 01; Sez. 1, n. 21424 del 19/3/2019, Scanferla, Rv. 275845 – 01). L’ordinanza impugnata, infatti, ha preso in considerazione la pena complessiva finale irrogata dalla sentenza in questione, come risultante dal già calcolato aumento per la continuazione per i reati-satellite, e, dunque, ha considerato come “violazione più grave”, non già il singolo reato per il quale il giudice della cognizione aveva inflitto la pena più alta, ma la pluralità dei reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] e, perciò, la pena conseguentemente determinata dal giudice della cognizione come effetto del cumulo giuridico operato ex art. 81, comma secondo, cod. pen. Inoltre, anche per i reati oggetto della prima sentenza del 13.10.2019 l’ordinanza ha operato un aumento cumulativo per la continuazione, così contravvenendo al principio secondo cui, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 7/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 - 01). Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente all’applicazione della disciplina del reato continuato, con rinvio alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo esame alla luce dei principi sopra indicati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata, con riguardo al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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