CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2019
Cassazione n. 14626/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34558/2019 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] domiciliateex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2799/2019 depositata il13/05/2019, RG 5855/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024dal ConsigliereIRENE TRICOMI. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 2799 del 2019, ha rigettato l’appello proposto dall’INPS, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Napoli il 21 marzo 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], che ha riconosciuto in favore di quest’ultimo, dipendente del [OSCURATO:PERSONA] locali e sanità per effetto dell’immissione nei ruoli della ASL Napoli 1- il diritto al ricalcolo del TFS con l’inclusione del servizio prestato dal 16 agosto 1978 al 7 ottobre 2009, fuori ruolo, quale infermiere in convenzione presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’Università di [OSCURATO:PERSONA] II. 2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’INPS, prospettando un motivo di diritto. 3. Resistono gli eredi con controricorso, assistito da memoria. 4. Il ricorso è stato trasmesso alla Sezione ordinaria con ordinanza interlocutoria n. 15226 del 2021 dalla Sesta sezione civile, atteso che questa Corte si era “già pronunciata specificamente in merito all'interpretazione della legge regionale n. 10 del 1978 della Campania sul punto oggetto dell'odierna controversia, con la sentenza n. 8111 del 1995”. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., l’INPS ha prospettato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge regionale Campania 28 aprile 1978, n. 10. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 ed 11 della legge 8 marzo 1968, n.152; Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 207/85”. Ha dedotto che per gli effetti della legge della Regione Campania n. 10 del 1978, oggetto dell’equiparazione a fini economici tra il personale in regime di convenzione e il personale paramedico in servizio presso i [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato il solo trattamento strettamente retributivo e non anche gli istituti di natura previdenziale, tra cui rientra il trattamento di fine servizio (legge n. 207 del 1985). I soli ratei di trattamento di fine servizio a cui gli eredi del Tessitore avrebbero avuto diritto sarebbero stati quelli maturati in capo al dipendente a far data dalla sua immissione in ruolo presso l’ASL Napoli 1, e non anche quelli maturati durante il periodo di servizio fuori ruolo prestato in base ad una convenzione con il [OSCURATO:PERSONA] dell’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II (le cui competenze erano state successivamente trasferite all’ASL Napoli 1). 2. Il motivo non è fondato. L’art. 1 della legge della Regione Campania n. 10 del 1978 ha previsto: “[OSCURATO:PERSONA] regionale è autorizzata a stipulare con l’Università degli studi di Napoli la convenzione di cui all’articolo 18 dellalegge 17 agosto 1974, n. 386, per l’espletamento dell’assistenza ospedaliera da parte dei Policlinici universitari Con detta convenzione sarà determinato l'importo complessivo per l'assistenza ospedaliera, ivi compreso l’onere e i modi per l'assunzione da parte dei policlinici di n. 250 unità di personale paramedico che abbia espletato il corso di formazione per il conseguimento del diploma di infermiere generico e sia regolarmente iscritto agli Uffici di collocamento. Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in servizio presso i Policlinici universitari”. I principi affermati da Cass. n. 8111 del 1995, devono confrontarsi con il quadro normativo successivo. Va considerato che la legge regionale n. 10 del 1978 è stata abrogata dall'art.2, comma 1, della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29, all. A. Inoltre, l’affermazione contenuta nella sentenza n. 8111 del 1995, secondo cui a favore della interpretazione proposta “depone anche il rilievo che ai sensi dell'art. 117, Cost. le Regioni ordinarie hanno competenza legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi” non corrisponde all’attuale quadro costituzionale, nel quale le regole del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (tutti) e il trattamento di fine servizio o rapporto sono di competenza legislativa statale. Nella fattispecie in esame, pertanto, trovano applicazione i principi enunciati, da ultimo, da Cass. n. 27427 del 2020, sull’automatismo delle prestazioni previdenziali. Ed infatti, il principio dell’automatismodelle prestazioniprevidenziali, di cui all’art. 2116, cod. civ., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, opera, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell’automatismoal solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell’Enteprevidenziale alla percezione dei contributi, circostanza che non emerge nella fattispecie in esame.In occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali, a seguito della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro, e, in base alla disciplina dell'art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura a seguito del collocamento in quiescenza anche con riferimento alla quota relativa al periodo alle dipendenze dell'ente ospedaliero. 3. Il ricorso va rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ,