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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 30798/2026

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el 29/09/2025 della Corte d'appello di Veneziavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto l'accoglimento del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 29 settembre 2025, la Corte d’appello diVenezia ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della penaconcesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Vicenza del 7 novembre2011, irrevocabile il 12 maggio 2015, di condanna alla pena di anni uno mesi tredi reclusione ed euro 2800,00 di multa (rideterminata in mesi sei di reclusione edeuro 1800,00 di multa, in sede di esecuzione per intervenuta abrogazione di unodei reati ascritti) e con sentenza della Corte d’appello di Venezia del 25settembre 2017, irrevocabile il 31 gennaio 2019, di condanna alla pena di anniuno mesi sei e giorni 20 di reclusione (per fatti commessi ad ottobre del 2005).La revoca è stata disposta ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2), cod.pen. poiché, nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza delTribunale di Vicenza, l’interessato ha riportato altra condanna per delittoanteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentementesospesa, superava il limite massimo (di anni due) fissato dalla legge per laconcessione del beneficio.2.

Avverso la descritta ordinanza, per mezzo del suo difensore, ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata sulla scorta di tre motivi.Con il primo motivo, ha dedotto erronea applicazione degli artt. 167 e 168cod. pen., poiché il decidente avrebbe disposto la revoca della sospensionecondizionale della pena nonostante il beneficio si fosse ormai consolidato,essendo maturate le condizioni determinanti l’estinzione del reato ai sensidell’art. 167 cod. pen.Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente, èstata eccepita erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 163,terzo comma, 167 e 168 cod. pen., poiché il decidente non ha tenuto contodell’età del condannato al momento della commissione del reato di cui allasentenza della Corte d’appello di Venezia.Invero, il ricorrente, al momento del tempus commissi delicti, non avevaancora compiuto i 21 anni di età, per cui il limite previsto dall’art. 163 cod. pen.,richiamato dall’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., sarebbe quello di dueanni e sei mesi e non di due anni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.2.

In primo luogo, deve ritenersi infondato il secondo, preliminare,motivo, in quanto, al momento della commissione dei reati più recenti, oggettodella sospensione condizionale e accertati “fra il 21.9.2006 e il 17.6.2008”, WuZhanhog (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) non era più infraventunenne.Non può, pertanto, trovare applicazione il limite più ampio, atteso che intema di concessione della sospensione condizionale della pena, ai fini di unaseconda applicazione del beneficio, il giudice, nel calcolo cumulativo della pena aisensi dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., può tenere conto dei più ampi limitiprevisti per ragioni di età dall'art. 163, commi secondo e terzo, cod. pen., soloquando sia il primo che il secondo reato siano stati commessi dall'imputatoquando aveva un' età rientrante nei limiti predetti. (v.

Sez. 1, n. 42822 del06/07/2016, M., Rv. 267803 - 01).3.

Quanto al tema della estinzione, la formazione del giudicato si èdeterminata nel maggio del 2015 (in rapporto alla decisione Tribunale Vicenza)ma la pena era sospesa.

Pertanto, il termine di prescrizione è iniziato adecorrere solo dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che hadeterminato la revoca, e dunque dal 31 gennaio 2019 (v.

Sez.

U, n. 2 del30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 - 01): è evidente che il terminedecennale è bel lungi dall’essere spirato.4.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 29/09/2025 della Corte d'appello di Veneziavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto l'accoglimento del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 29 settembre 2025, la Corte d’appello diVenezia ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della penaconcesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Vicenza del 7 novembre2011, irrevocabile il 12 maggio 2015, di condanna alla pena di anni uno mesi tredi reclusione ed euro 2800,00 di multa (rideterminata in mesi sei di reclusione edeuro 1800,00 di multa, in sede di esecuzione per intervenuta abrogazione di unodei reati ascritti) e con sentenza della Corte d’appello di Venezia del 25settembre 2017, irrevocabile il 31 gennaio 2019, di condanna alla pena di anniuno mesi sei e giorni 20 di reclusione (per fatti commessi ad ottobre del 2005).La revoca è stata disposta ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2), cod.pen. poiché, nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza delTribunale di Vicenza, l’interessato ha riportato altra condanna per delittoanteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentementesospesa, superava il limite massimo (di anni due) fissato dalla legge per laconcessione del beneficio.2. Avverso la descritta ordinanza, per mezzo del suo difensore, ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata sulla scorta di tre motivi.Con il primo motivo, ha dedotto erronea applicazione degli artt. 167 e 168cod. pen., poiché il decidente avrebbe disposto la revoca della sospensionecondizionale della pena nonostante il beneficio si fosse ormai consolidato,essendo maturate le condizioni determinanti l’estinzione del reato ai sensidell’art. 167 cod. pen.Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente, èstata eccepita erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 163,terzo comma, 167 e 168 cod. pen., poiché il decidente non ha tenuto contodell’età del condannato al momento della commissione del reato di cui allasentenza della Corte d’appello di Venezia.Invero, il ricorrente, al momento del tempus commissi delicti, non avevaancora compiuto i 21 anni di età, per cui il limite previsto dall’art. 163 cod. pen.,richiamato dall’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., sarebbe quello di dueanni e sei mesi e non di due anni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.2. In primo luogo, deve ritenersi infondato il secondo, preliminare,motivo, in quanto, al momento della commissione dei reati più recenti, oggettodella sospensione condizionale e accertati “fra il 21.9.2006 e il 17.6.2008”, WuZhanhog (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) non era più infraventunenne.Non può, pertanto, trovare applicazione il limite più ampio, atteso che intema di concessione della sospensione condizionale della pena, ai fini di unaseconda applicazione del beneficio, il giudice, nel calcolo cumulativo della pena aisensi dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., può tenere conto dei più ampi limitiprevisti per ragioni di età dall'art. 163, commi secondo e terzo, cod. pen., soloquando sia il primo che il secondo reato siano stati commessi dall'imputatoquando aveva un' età rientrante nei limiti predetti. (v. Sez. 1, n. 42822 del06/07/2016, M., Rv. 267803 - 01).3. Quanto al tema della estinzione, la formazione del giudicato si èdeterminata nel maggio del 2015 (in rapporto alla decisione Tribunale Vicenza)ma la pena era sospesa. Pertanto, il termine di prescrizione è iniziato adecorrere solo dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che hadeterminato la revoca, e dunque dal 31 gennaio 2019 (v. Sez. U, n. 2 del30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 - 01): è evidente che il terminedecennale è bel lungi dall’essere spirato.4. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
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