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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2000

Cassazione n. 15493/2026

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[OSCURATO:PERSONA] nato il 16/11/2000 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 19 febbraio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma il 16 aprile 2019, ha rideterminato in mesi 6 di reclusione ed euro 600 la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; Fatto commesso in Roma il 19 febbraio 2019.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere ascrivibile all'imputato il fatto contestato, hanno valorizzato in maniera razionale gli accertamenti della RG., la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti (hashish e cocaina), le modalità di occultamento della droga e l'elemento ponderale.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni non illogiche, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (v.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

P.Q.MMarz Sant f4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il 16/11/2000 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 19 febbraio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma il 16 aprile 2019, ha rideterminato in mesi 6 di reclusione ed euro 600 la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; Fatto commesso in Roma il 19 febbraio 2019. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere ascrivibile all'imputato il fatto contestato, hanno valorizzato in maniera razionale gli accertamenti della RG., la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti (hashish e cocaina), le modalità di occultamento della droga e l'elemento ponderale. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni non illogiche, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (v. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. P.Q.MMarz Sant f4
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