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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 novembre 2021

Cassazione n. 26358/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza decisa nella camera di consiglio del 26/11/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Gabriele lamenta, come unico motivo di impugnazione, l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Con procedura de plano ex art 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. va affermato che l'unico motivo di ricorso è inammissibile, perché assolutamente generico e privo di specificità (in difetto dell'indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati), e, comunque, manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art.129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati, dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.

Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez.

Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135; Sez.

Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270; Sez.

Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv. 214637).

Giova rilevare che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 succitato.

Di conseguenza, il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p." (Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622).

Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio e non risulta esservi prospettazione nel ricorso di profili che portino ad affermare l'evidenza della sussistenza di profili rilevanti ai sensi dell'art. 129 cod proc pen.; del resto, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la decisione del giudice va interpretata nel senso più favorevole al rispetto della volontà negoziale del PM e dell'imputato, essendo applicabile il principio di conservazione di cui all'art. 1367 c.c. (Sez. 3, 18 giugno 1999, Bonacchi ed altro, Rv. 215071).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 15 a rile 2022 Il si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza decisa nella camera di consiglio del 26/11/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Gabriele lamenta, come unico motivo di impugnazione, l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 3. Con procedura de plano ex art 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. va affermato che l'unico motivo di ricorso è inammissibile, perché assolutamente generico e privo di specificità (in difetto dell'indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati), e, comunque, manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art.129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati, dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135; Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv. 214637). Giova rilevare che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 succitato. Di conseguenza, il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p." (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio e non risulta esservi prospettazione nel ricorso di profili che portino ad affermare l'evidenza della sussistenza di profili rilevanti ai sensi dell'art. 129 cod proc pen.; del resto, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la decisione del giudice va interpretata nel senso più favorevole al rispetto della volontà negoziale del PM e dell'imputato, essendo applicabile il principio di conservazione di cui all'art. 1367 c.c. (Sez. 3, 18 giugno 1999, Bonacchi ed altro, Rv. 215071). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 a rile 2022 Il si
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