CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 05994/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le note conclusive a firma del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto sottoscritto dal difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza emessa in data 22 marzo 2022 dal Giudjce per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stata n-(IzttaL npp3si21ame ex art. 410 cod. proc. pen. e, conseguentemente, disposta l'archiviazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per il reato di falso ideologico in atto pubblico. 2. La ricorrente denunzia abnormità del provvedimento impugnato, dopo aver premesso che lo stesso era stato emesso in seguito all'accoglimento del reclamo proposto avverso un precedente decreto di archiviazione del 5 settembre 2018. Il Tribunale del reclamo, con ordinanza del 9 ottobre 2020, aveva annullato il suddetto decreto rilevando una omissione sulle ragioni specifiche per la declaratoria di inammissibilità della opposizione proposta dalla persona offesa e il mancato rispetto del contraddittorio. La ricorrente, dopo aver riassunto i termini della decisione impugnata, deduce che il Giudice per le indagini preliminari, oltre ad aver solo apparentemente motivato, ha emesso un provvedimento "che non attiene al profilo della fondatezza della notizia di reato ma ad un aspetto diverso che è quello del merito e della sussistenza del reato in qvanto tale", che sarebbe riservato al giudice del dibattimento. Il provvedimento contiene - secondo la ricorrente- una ricostruzione fuorviante ed apodittica, con valutazioni in ordine alla assenza di offensività riservate al giudizio di merito, invece di limitarsi a vagliare la fondatezza della notizia di reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità. 2. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di archiviazione del procedimento in oggetto, emessa a seguito di udienza camerale fissata ex art. 410 cod. proc. pen. Tale provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione bensì con reclamo dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e solo nei casi di nullità ex art. 127 comma 5 cod.proc.pen. (comma 2 dell'art. 410 bis) ovvero per lesione del contraddittorio per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale. È, dunque, preclusa alla persona offesa l'impugnazione dell'ordinanza di archiviazione per ragioni "sostanziali" o di "merito" (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Rv. 272932; Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371), da far valere proprio dinanzi al Giudice per le indagini preliminari nell'udienza camerale, mentre è proponibile il reclamo solo per denunziare l'inosservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio, violazione non ricorrente nel caso in esame. 3. La ricorrente denunzia l'abnormità del provvedimento ma in effetti ne censura il merito, deducendo vizi motivazionali. Tali rilievi esulano dall'ambito dei vizi denunziabili, in quanto si sostanziano nella denunzia di violazione del contraddittorio c.d. sostanziale, con censure sulla motivazione della ordinanza in ordine alla configurabilità del reato di falso ideologico, «trascurando che il giudice è del tutto libero di motivare il proprio convincimento, anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione» (così, in motivazione, la citata Sez. 6, 06/03/2018 n. 18847). Proprio in ragione di tali profili non ricorre nella specie l'ipotesi dell'atto abnorme (si veda sul punto anche la citata Sez. 3 n. 32508 del 05/04/2018), giacché il provvedimento impugnato non è avulso dall'ordinamento processuale ed è, anzi, espressione di poteri riconosciuti al giudice (si veda sulla nozione di atto abnorme, tra le più recenti, Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021 -dep. 24/03/2022- PMT C/ [OSCURATO:PERSONA]).4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 otipbbre 2022