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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 maggio 2021

Cassazione n. 29284/2021

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32238-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N 151/01, in persona del C33 -te\ Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.[OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5178/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che viene proposto dal [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico articolato motivo, ricorso avverso la sentenza n. 5178/2019, depositata il 29.07.2019, con cui la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalha [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 3087/2011, depositata il 28.11.2011, ha respinto la domanda proposta dalla procedura, finalizzata ad ottenere la revoca ex art 67 comma 2° L.F. del pagamento della somma di C 10.329,14; che il giudice di secondo grado, dopo aver premesso che erano stati dichiarati il fallimento sia della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] , sia della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in proprio quale imprenditore individuale, ha evidenziato che, essendo il pagamento di cui era stata chiesta la revoca riconducibile alla persona fisica della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], e non alla società personale, l'azione revocatoria avrebbe dovuto essere proposta dalla curatela deh fallimento della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ritenendo così implicitamente il difetto di legittimazione attiva del curatore del fallimento della società; che la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita in giudizio con controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che la procedura ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.; CONSIDERATO

1. che è stata dedotta dalla curatela la violazione degli artt. 147 e 148 legge fall. sul rilievo che il curatore del fallimento della società personale è legittimato a chiedere la revoca degli atti compiuti dal socio quale persona fisica, atteso che l'effetto recuperatorio derivante dall'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare va a vantaggio dell'intero ceto creditorio e non dei soli creditori personali;

2. che il motivo è manifestamente fondato; - che, in particolare, questa Corte ha più volte enunciato il principio di diritto - cui questo Collegio intende dare continuità - secondo cui il curatore del fallimento della società di persone ha la legittimazione ad agire per la revocatoria degli atti di disposizione del socio, atteso che, nonostante le masse del fallimento della società e quello del socio siano distinte, l'accrescimento del patrimonio di quest'ultimo, in conseguenza dell'accoglimento dell'azione, produce risultati positivi ai fini del soddisfacimento non solo dei suoi creditori particolari, ma anche dei creditori della società, il cui credito si intende dichiarato per intero anche nel fallimento del primo; - che ne consegue che è del tutto indifferente che il curatore promuova l'azione spendendo il nome del solo fallimento sociale o, viceversa, del solo fallimento del socio, posto che, in un caso o nell'altro, il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel relativo giudizio fa sl.ato nei confronti dei creditori di entrambe le masse (vedi Cass. n. 1103/2016; vedi anche Cass. n. 22279/2017; Cass. 28/07/2010, n. 17675; C:ass. 20/10/2006, n. 22629; Cass.25/05/2001, n. 7105); - che non è neppure condivisibile la deduzione della banca secondo cui vi sarebbe un autonomo capo della sentenza impugnata passato in giudicato, in quanto non impugnato dalla curatela, contenente la statuizione di irrevocabilità del pagamento, in quanto compiuto da un terzo e non dal socio in proprio; -che, infatti, il giudice d'appello non ha affat.to accolto l'appello, sul rilievo che il pagamento sarebbe stato compiuto da un terzo, e quindi, come tale, irrevocabile, ma in relazione al difetto di legittimazione attiva del curatore del fallimento della società; che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità;rì7 P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32238-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N 151/01, in persona del C33 -te\ Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.[OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5178/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto dal [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico articolato motivo, ricorso avverso la sentenza n. 5178/2019, depositata il 29.07.2019, con cui la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalha [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 3087/2011, depositata il 28.11.2011, ha respinto la domanda proposta dalla procedura, finalizzata ad ottenere la revoca ex art 67 comma 2° L.F. del pagamento della somma di C 10.329,14; che il giudice di secondo grado, dopo aver premesso che erano stati dichiarati il fallimento sia della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] , sia della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in proprio quale imprenditore individuale, ha evidenziato che, essendo il pagamento di cui era stata chiesta la revoca riconducibile alla persona fisica della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], e non alla società personale, l'azione revocatoria avrebbe dovuto essere proposta dalla curatela deh fallimento della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ritenendo così implicitamente il difetto di legittimazione attiva del curatore del fallimento della società; che la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita in giudizio con controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che la procedura ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.; CONSIDERATO 1. che è stata dedotta dalla curatela la violazione degli artt. 147 e 148 legge fall. sul rilievo che il curatore del fallimento della società personale è legittimato a chiedere la revoca degli atti compiuti dal socio quale persona fisica, atteso che l'effetto recuperatorio derivante dall'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare va a vantaggio dell'intero ceto creditorio e non dei soli creditori personali; 2. che il motivo è manifestamente fondato; - che, in particolare, questa Corte ha più volte enunciato il principio di diritto - cui questo Collegio intende dare continuità - secondo cui il curatore del fallimento della società di persone ha la legittimazione ad agire per la revocatoria degli atti di disposizione del socio, atteso che, nonostante le masse del fallimento della società e quello del socio siano distinte, l'accrescimento del patrimonio di quest'ultimo, in conseguenza dell'accoglimento dell'azione, produce risultati positivi ai fini del soddisfacimento non solo dei suoi creditori particolari, ma anche dei creditori della società, il cui credito si intende dichiarato per intero anche nel fallimento del primo; - che ne consegue che è del tutto indifferente che il curatore promuova l'azione spendendo il nome del solo fallimento sociale o, viceversa, del solo fallimento del socio, posto che, in un caso o nell'altro, il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel relativo giudizio fa sl.ato nei confronti dei creditori di entrambe le masse (vedi Cass. n. 1103/2016; vedi anche Cass. n. 22279/2017; Cass. 28/07/2010, n. 17675; C:ass. 20/10/2006, n. 22629; Cass.25/05/2001, n. 7105); - che non è neppure condivisibile la deduzione della banca secondo cui vi sarebbe un autonomo capo della sentenza impugnata passato in giudicato, in quanto non impugnato dalla curatela, contenente la statuizione di irrevocabilità del pagamento, in quanto compiuto da un terzo e non dal socio in proprio; -che, infatti, il giudice d'appello non ha affat.to accolto l'appello, sul rilievo che il pagamento sarebbe stato compiuto da un terzo, e quindi, come tale, irrevocabile, ma in relazione al difetto di legittimazione attiva del curatore del fallimento della società; che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità;rì7 P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statu
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