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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23606/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]] PETRIT nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 16/03/2022, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, dal GIP del TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 22/04/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]] PETRIT e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso, di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propongono separati ricorsi per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA]] PETRIT: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p.; - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato contenimento degli aumenti applicati a titolo di continuazione sulla pena più grave; [OSCURATO:PERSONA]: vizio di motivazione in ordine alla eccessiva severità della condanna.

I ricorsi sono inammissibili per le ragioni già comunicate ai ricorrenti ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p.

Osserva il Collegio: - contravvenendo ai suoi dichiarati propositi, il [OSCURATO:PERSONA] introduce, a supporto del primo motivo, deduzioni di fatto inammissibili in questa sede; - correttamente la Corte di appello ha escluso la natura marginale e la minima importanza del contributo arrecato dall'imputato alla consumazione collettiva del reato a lui ascritto a titolo di concorso; - l'imputato era infatti alla guida dell'autovettura "staffetta", aveva procacciato i clienti e ne aveva curato gli incassi; - ogni diversa deduzione volta a scardinare la basi fattuali del ragionamento condiviso dai Giudici di merito, in assenza di travisamenti nemmeno dedotti, non può trovare ingresso in questa sede; - quanto al secondo motivo, la valutazione di congruità e adeguatezza degli aumenti applicati a titolo di continuazione non può essere rimessa in discussione in questa sede quando il Giudice indichi, come nel caso di specie, i criteri ai quali si è attenuto nell'esercitare la discrezionalità attribuitagli, in via esclusiva, dall'art. 132 c.p.; - una motivazione non manifestamente illogica e coerente con i fatti esposti dal Giudice a giustificazione della propria decisione, rende la sentenza impermeabile al sindacato di legittimità; - a non diversi rilievi si espone il ricorso del Pinto che pretende un sindacato di merito della decisione della Corte di appello di confermare la condanna ad una pena che la stessa Corte territoriale aveva financo ritenuto inadeguata (per difetto) alla gravità del fatto ed alla personalità del suo autore.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno • della somma di euro tremila alla cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]] PETRIT nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 16/03/2022, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, dal GIP del TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 22/04/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]] PETRIT e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso, di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propongono separati ricorsi per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA]] PETRIT: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p.; - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato contenimento degli aumenti applicati a titolo di continuazione sulla pena più grave; [OSCURATO:PERSONA]: vizio di motivazione in ordine alla eccessiva severità della condanna. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni già comunicate ai ricorrenti ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p. Osserva il Collegio: - contravvenendo ai suoi dichiarati propositi, il [OSCURATO:PERSONA] introduce, a supporto del primo motivo, deduzioni di fatto inammissibili in questa sede; - correttamente la Corte di appello ha escluso la natura marginale e la minima importanza del contributo arrecato dall'imputato alla consumazione collettiva del reato a lui ascritto a titolo di concorso; - l'imputato era infatti alla guida dell'autovettura "staffetta", aveva procacciato i clienti e ne aveva curato gli incassi; - ogni diversa deduzione volta a scardinare la basi fattuali del ragionamento condiviso dai Giudici di merito, in assenza di travisamenti nemmeno dedotti, non può trovare ingresso in questa sede; - quanto al secondo motivo, la valutazione di congruità e adeguatezza degli aumenti applicati a titolo di continuazione non può essere rimessa in discussione in questa sede quando il Giudice indichi, come nel caso di specie, i criteri ai quali si è attenuto nell'esercitare la discrezionalità attribuitagli, in via esclusiva, dall'art. 132 c.p.; - una motivazione non manifestamente illogica e coerente con i fatti esposti dal Giudice a giustificazione della propria decisione, rende la sentenza impermeabile al sindacato di legittimità; - a non diversi rilievi si espone il ricorso del Pinto che pretende un sindacato di merito della decisione della Corte di appello di confermare la condanna ad una pena che la stessa Corte territoriale aveva financo ritenuto inadeguata (per difetto) alla gravità del fatto ed alla personalità del suo autore. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno • della somma di euro tremila alla cassa delle am
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