CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 12388/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1. Ritenuto che il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, relativamente all'eccessiva dosimetria della pena inflittagli, è inammissibile perchè genericamente formulato e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha sottolineato alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.: la capacità a delinquere, desunta dall'indole aggressiva; i precedenti penali allarmanti. 2. Considerato che il ricorrente è stato condannato, all'esito di rito abbreviato, alla pena di dieci mesi di reclusione, partendo da una penai base che, per la stessa ammissione del ricorrente, si attesta ben al di sotto del massimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 7;T:0 íN CAt [OSCURATO:PERSONA]