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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 46/1958

ECLI:IT:COST:1958:46
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Davanti al Pretore di Napoli fu tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA], manovratore delle tramvie provinciali, per rispondere del delitto previsto dall'art. 333 del Cod. pen., per avere, in occasione di uno sciopero di protesta del personale a causa del mancato accoglimento di alcune richieste, abbandonato la motrice su cui prestava servizio.

All'udienza del 21 novembre 1956 la difesa dello Iorio eccepì che l'art. 333 del Cod. pen. è in contrasto con l'art. 40 della [OSCURATO:PERSONA], il quale sancisce il diritto di sciopero; e chiese il rinvio degli atti alla Corte costituzionale. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo la istanza non manifestamente infondata, "in quanto il disposto dell'art. 40 della [OSCURATO:PERSONA] ha sancito il diritto di sciopero, nell'ambito della legge, creando così un contrasto sopravvenuto ed attuale con l'art. 333 Cod. pen.", ordinò la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte.

L'ordinanza, regolarmente comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato e notificata al Presidente del Consiglio, fu pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] del 30 gennaio 1957, n. 27.

Il Presidente della Corte, con decreto 22 gennaio 1958, fissava per la decisione della questione la camera di consiglio dell'11 marzo 1958.

Successivamente veniva disposto che la causa fosse portata alla pubblica udienza.

Non si sono costituiti né la difesa dello Iorio, né l'Avvocatura generale dello Stato. : L'art. 40 della [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

È sorta però questione in dottrina e giurisprudenza se, anche indipendentemente da tali norme, che finora il legislatore non ha creduto di emanare, limiti al diritto di sciopero non siano da riconoscersi già sussistenti nel vigente ordinamento, in relazione a preminenti interessi della organizzazione sociale e giuridica, che non potrebbero essere subordinati a un incondizionato e illimitato esercizio dello sciopero.

In tale questione questa Corte non ha ragione di intervenire, perché, a parte la sua natura, il risolverla non è indispensabile ai fini della decisione attuale.

Infatti la questione di legittimità costituzionale dell'art. 333 del Cod. pen. si risolve essenzialmente col prendere in esame i limiti della figura di reato in esso prevista.

La norma prevede genericamente l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro al fine di turbarne la continuità e la regolarità; ma un tale abbandono può, in concreto, verificarsi anche per ragioni diverse dallo sciopero.

Trattasi pertanto non di questione di legittimità costituzionale dell'art. 333, bensì di questione di pura interpretazione di tale norma, nel senso che essa non può trovare applicazione allorché l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro costituisca semplice partecipazione ad uno sciopero, se e in quanto questo possa essere considerato legittimo.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione, proposta dall'ordinanza 21 novembre 1956 del Pretore di Napoli, nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], sulla legittimità costituzionale dell'art. 333 del Cod. pen., in riferimento all'art. 40 della [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1958.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Davanti al Pretore di Napoli fu tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA], manovratore delle tramvie provinciali, per rispondere del delitto previsto dall'art. 333 del Cod. pen., per avere, in occasione di uno sciopero di protesta del personale a causa del mancato accoglimento di alcune richieste, abbandonato la motrice su cui prestava servizio. All'udienza del 21 novembre 1956 la difesa dello Iorio eccepì che l'art. 333 del Cod. pen. è in contrasto con l'art. 40 della [OSCURATO:PERSONA], il quale sancisce il diritto di sciopero; e chiese il rinvio degli atti alla Corte costituzionale. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo la istanza non manifestamente infondata, "in quanto il disposto dell'art. 40 della [OSCURATO:PERSONA] ha sancito il diritto di sciopero, nell'ambito della legge, creando così un contrasto sopravvenuto ed attuale con l'art. 333 Cod. pen.", ordinò la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte. L'ordinanza, regolarmente comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato e notificata al Presidente del Consiglio, fu pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] del 30 gennaio 1957, n. 27. Il Presidente della Corte, con decreto 22 gennaio 1958, fissava per la decisione della questione la camera di consiglio dell'11 marzo 1958. Successivamente veniva disposto che la causa fosse portata alla pubblica udienza. Non si sono costituiti né la difesa dello Iorio, né l'Avvocatura generale dello Stato. : L'art. 40 della [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. È sorta però questione in dottrina e giurisprudenza se, anche indipendentemente da tali norme, che finora il legislatore non ha creduto di emanare, limiti al diritto di sciopero non siano da riconoscersi già sussistenti nel vigente ordinamento, in relazione a preminenti interessi della organizzazione sociale e giuridica, che non potrebbero essere subordinati a un incondizionato e illimitato esercizio dello sciopero. In tale questione questa Corte non ha ragione di intervenire, perché, a parte la sua natura, il risolverla non è indispensabile ai fini della decisione attuale. Infatti la questione di legittimità costituzionale dell'art. 333 del Cod. pen. si risolve essenzialmente col prendere in esame i limiti della figura di reato in esso prevista. La norma prevede genericamente l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro al fine di turbarne la continuità e la regolarità; ma un tale abbandono può, in concreto, verificarsi anche per ragioni diverse dallo sciopero. Trattasi pertanto non di questione di legittimità costituzionale dell'art. 333, bensì di questione di pura interpretazione di tale norma, nel senso che essa non può trovare applicazione allorché l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro costituisca semplice partecipazione ad uno sciopero, se e in quanto questo possa essere considerato legittimo. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione, proposta dall'ordinanza 21 novembre 1956 del Pretore di Napoli, nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], sulla legittimità costituzionale dell'art. 333 del Cod. pen., in riferimento all'art. 40 della [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1958. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].