Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 46/1958
ECLI:IT:COST:1958:46
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Davanti al Pretore di Napoli fu tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA],
manovratore delle tramvie provinciali, per rispondere del delitto
previsto dall'art. 333 del Cod. pen., per avere, in occasione di uno
sciopero di protesta del personale a causa del mancato accoglimento di
alcune richieste, abbandonato la motrice su cui prestava servizio.
All'udienza del 21 novembre 1956 la difesa dello Iorio eccepì che
l'art. 333 del Cod. pen. è in contrasto con l'art. 40 della
[OSCURATO:PERSONA], il quale sancisce il diritto di sciopero; e chiese il
rinvio degli atti alla Corte costituzionale. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo la
istanza non manifestamente infondata, "in quanto il disposto dell'art.
40 della [OSCURATO:PERSONA] ha sancito il diritto di sciopero, nell'ambito
della legge, creando così un contrasto sopravvenuto ed attuale con
l'art. 333 Cod. pen.", ordinò la sospensione del giudizio e la
trasmissione degli atti a questa Corte.
L'ordinanza, regolarmente comunicata ai Presidenti della Camera e
del Senato e notificata al Presidente del Consiglio, fu pubblicata
nella [OSCURATO:PERSONA] del 30 gennaio 1957, n. 27. Il Presidente
della Corte, con decreto 22 gennaio 1958, fissava per la decisione
della questione la camera di consiglio dell'11 marzo 1958.
Successivamente veniva disposto che la causa fosse portata alla
pubblica udienza. Non si sono costituiti né la difesa dello Iorio,
né l'Avvocatura generale dello Stato.
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L'art. 40 della [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che il diritto di sciopero
si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. È sorta però
questione in dottrina e giurisprudenza se, anche indipendentemente da
tali norme, che finora il legislatore non ha creduto di emanare, limiti
al diritto di sciopero non siano da riconoscersi già sussistenti nel
vigente ordinamento, in relazione a preminenti interessi della
organizzazione sociale e giuridica, che non potrebbero essere
subordinati a un incondizionato e illimitato esercizio dello sciopero.
In tale questione questa Corte non ha ragione di intervenire,
perché, a parte la sua natura, il risolverla non è indispensabile ai
fini della decisione attuale. Infatti la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 333 del Cod. pen. si risolve essenzialmente
col prendere in esame i limiti della figura di reato in esso prevista.
La norma prevede genericamente l'abbandono dell'ufficio, servizio o
lavoro al fine di turbarne la continuità e la regolarità; ma un tale
abbandono può, in concreto, verificarsi anche per ragioni diverse
dallo sciopero. Trattasi pertanto non di questione di legittimità
costituzionale dell'art. 333, bensì di questione di pura
interpretazione di tale norma, nel senso che essa non può trovare
applicazione allorché l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro
costituisca semplice partecipazione ad uno sciopero, se e in quanto
questo possa essere considerato legittimo.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione, proposta dall'ordinanza 21
novembre 1956 del Pretore di Napoli, nel procedimento penale a carico
di [OSCURATO:PERSONA], sulla legittimità costituzionale dell'art. 333 del
Cod. pen., in riferimento all'art. 40 della [OSCURATO:PERSONA].
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1958.
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[OSCURATO:PERSONA].