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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 01132/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, di rigetto dell'impugnazione avverso un decreto di espulsione; Atteso che, come risulta dalle informazioni fornite dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA], il ricorrente è stato rimesso in libertà, per espiazione pena, il 28 aprile 2022; Considerato che, per la suddetta ragione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né di una somma a favore della Cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, di rigetto dell'impugnazione avverso un decreto di espulsione; Atteso che, come risulta dalle informazioni fornite dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA], il ricorrente è stato rimesso in libertà, per espiazione pena, il 28 aprile 2022; Considerato che, per la suddetta ragione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né di una somma a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.
Decreto Cassazione n. 01132/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris