Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1971
ECLI:EU:C:1971:22
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61970C0054
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
DEL 4 MARZO 1971 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
[OSCURATO:PERSONA] è stato assunto come dipendente ausiliario il 4 ottobre 1965. In virtù dell'art. 70 delle norme che disciplinano i dipendenti ausiliari, egli si è affiliato ad un ente previdenziale lussemburghese: la Caisse de pension des employés privés.
Il 1
o
ottobre 1968 egli diventava dipendente di ruolo presso la Commissione ed automaticamente veniva ad essere assoggettato al regime previdenziale applicato a tutti i dipendenti delle Comunità.
Rimanevano pero controversi i diritti a pensione maturati prima del passaggio in ruolo. Il regime delle pensioni a favore dei dipendenti della Comunità prevede due possibilità:
una è quella dell'art. 3, lettera c), del regime di pensioni di cui all'allegato VIII dello statuto; il più semplice e il più favorevole ai dipendenti. Trattasi di un sistema di convalida praticato in tutte le legislazioni nazionali, nel quale i diritti a pensione del dipendente vengono calcolati assimilando al servizio normale alcune prestazioni di cui generalmente non si tiene conto ai fini previdenziali;
—
l'altra via per lo più ha effetti meno favorevoli per i dipendenti ed è quella di cui all'art. 11 della stessa disciplina delle pensioni. Con questo sistema si è voluto coordinare con il sistema comunitario il complesso dei regimi di pensione vecchiaia vigenti nei vari Stati. Il dipendente deve chiedere all'ente assicurativo cui era affiliato di versargli o l'equivalente effettivo delle sue spettanze di pensione fino a quel momento oppure il rimborso delle aliquote versate fino a quel momento. L'importo rimborsato o comunque riscosso viene trasferito alla Cassa pensione comunitaria che lo accredita al dipendente parificandolo a versamenti annuali calcolati secondo il sistema normalmente praticato dalle Comunità.
—
Faro un esempio teorico che meglio illustrerà il sistema: supponiamo che ad un nuovo assunto vengano versati (o rimborsati) dalla Cassa pensione cui era affiliato 100000 franchi, equivalenti alle quote assicurative o alla pensione corrispondente a
dieci anni
di servizio. Questi 100000 franchi trasferiti alla Cassa pensione comunitaria, secondo il sistema ivi praticato, corrispondono però solo a
sei anni
di servizio. L'ente previdenziale comunitario considererà quindi a tutti gli effetti il nuovo assunto affiliato da sei anni, pur se in precedenza i suoi anni di servizio effettivi sono stati dieci.
Il ricorrente afferma che nel suo caso è applicabile soltanto il sistema di convalida di cui all'art. 3, lettera c), del regime di pensioni.
A questo proposito egli invoca tre mezzi:
1)
Il tenore delle norme cui si richiama;
2)
il raffronto tra queste norme e l'art. 11 del regolamento sulle pensioni;
3)
il raffronto tra queste norme e l'art. 48 dello stesso regolamento, nonchè la loro compatibilità coi principi generali che disciplinano il rapporto di pubblico impiego.
Nel corso della mia indagine metterò in luce alcuni nei dell'attuale sistema di pensioni, ciononostante dubito che i mezzi invocati possano portare ad un risultato positivo.
1.
Il tenore dell'art. 3, lettera c), non consente al ricorrente di ottenere la convalida delle prestazioni che egli invoca. Questo articolo prevede infatti che vengano convalidate le prestazioni fornite a favore della Comunità «in qualsiasi altra qualità» che non sia il regime dei dipendenti di ruolo, tuttavia questa convalida può solo avvenire «alle condizioni fissate dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità».
Richiamandosi alle norme che seguono l'allegato VIII, che disciplinano il rimanente personale non di ruolo e particolarmente gli ausiliari, ci si rende conto che la convalida delle prestazioni è ammessa solo per i dipendenti temporanei, ma non per gli ausiliari, per i dipendenti locali, ecc.
Per questo motivo solo i dipendenti temporanei, fin dal momento dell'assunzione, sono affiliati al regime previdenziale comunitario e devono versare i contributi all'ente previdenziale delle Comunità mentre tutti gli altri dipendenti rimangono affiliati ai rispettivi enti nazionali o locali.
Il men che si può dire è che il combinato disposto dell'art. 3 e delle norme che disciplinano i dipendenti ausiliari non solo non consente al [OSCURATO:PERSONA] di ottenere la convalida delle prestazioni fornite come dipendente ausiliario, ma pare al contrario che lo scopo e l'effetto di questa norma sia quello di vietare una simile convalida.
2.
Il secondo mezzo invocato dal [OSCURATO:PERSONA] è che l'art. 3 va interpretato alla luce dell'art. 11 sul coordinamento con i sistemi previdenziali; l'amministrazione è ben disposta ad applicare alla fattispecie questo articolo 11.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il suo caso esula dalla sfera d'applicazione dell'art. 11 del regolamento sulle pensioni e quindi egli deve fruire delle disposizioni dell'art. 3, lettera c).
Le premesse del ragionamento mi paiono fondate: l'art. 11, che è molto mal redatto, prevede espressamente soltanto l'applicazione delle sue disposizioni ai dipendenti di ruolo che prima di essere assunti come personale di ruolo dipendevano da un ente diverso dalla Comunità.
Pur accogliendo quest'interpretazione restrittiva della norma, non si giungerebbe comunque alle conseguenze che il [OSCURATO:PERSONA] vuole trarne.
Al massimo si giungerebbe ad applicare alla fattispecie non l'art. 11 della disciplina delle pensioni, ma le disposizioni ancor meno favorevoli della disciplina generica del sistema previdenziale relativo ai lavoratori migranti.
Il fatto che benevolmente l'amministrazione sia disposta ad applicare al [OSCURATO:PERSONA] l'art. 11 non gli dà diritto comunque di fruire delle disposizioni dell'art. 3, lettera c), contrariamente a quanto stabilisce detta norma.
3.
In un terzo gruppo di mezzi, il [OSCURATO:PERSONA] afferma che se non gli fosse concessa la convalida che egli richiede, l'amministrazione violerebbe un principo generale sancito sia dall'art. 48 relativo alla disciplina delle pensioni, che dai principi generali del diritto comunitario, cioè il principio che impone la parità di trattamento tra questi dipendenti.
L'art. 48 prevede infatti che «prescindendo da qualsiasi disposizione contraria dello statuto, il funzionario beneficia, a sua richiesta, del diritto a pensione a decorrere dal giorno in cui è entrato, sotto una qualsiasi forma, al servizio di una delle istituzioni delle tre Comunità europee».
Si tratta di una disposizione transitoria del regime delle pensioni che può venire applicata soltanto a favore dei dipendenti di ruolo in virtù delle disposizioni dello statuto, pur esse transitorie. Però il ricorrente è stato assunto dalle Comunità il 4 ottobre 1965, cioè allorché le disposizioni transitorie dello statuto non erano più applicabili da vario tempo.
L'argomento si ritorce inoltre contro la tesi del ricorrente, poiché gli autori della disciplina delle pensioni hanno affermato esplicitamente che per i dipendenti nominati in ruolo applicando le disposizioni transitorie dello statuto si sarebbe tenuto conto di tutte le loro prestazioni precedenti, indipendentemente dalla loro qualifica e nonostante ogni altra disposizione contraria; comunque la specificazione era necessaria perché in genere questa prassi non veniva seguita.
Resta quindi l' ultimo mezzo del ricorrente tratto dalla violazione di quello che il ricorrente ritiene un principio generale di diritto comunitario, cioè la parità di trattamento di tutti i dipendenti della Comunità.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene infatti che gli autori della disciplina sulle pensioni e del regolamento sul personale non di ruolo, contemplando la convalida delle prestazioni solo per i dipendenti temporanei e non per le altre categorie di dipendenti non di ruolo, avrebbero violato questo principio di uguaglianza. Non posso però condividere questo modo di vedere: è vero che alcuni diritti interni, come la disciplina francese dei rapporti di pubblico impiego, sono ispirati a una certa parità di trattamento dei pubblici dipendenti, pur se questo orientamento è moderato da riserve e da criteri di prudenza.
Il principio però è sempre stato applicato unicamente ai dipendenti di una stessa unità o di una stessa categoria, cioè ai dipendenti assunti e promossi secondo le stesse norme e che avevano le stesse prospettive di carriera.
Pur ammettendo che questo sistema possa venire trasposto al rapporto comunitario di pubblico impiego (il che per me non è affatto evidente), nella fattispecie non è affatto applicabile, poiché in sostanza è vietato usare un trattamento discriminatorio per due categorie di dipendenti ausiliari, ma è lecito istituire un regime per i dipendenti ausiliari diverso da quello dei dipendenti temporanei o di ruolo.
I dipendenti temporanei d'altro canto sono assunti in modo diverso dagli ausiliari e per le promozioni non fanno concorrenza a questi ultimi, giacché non possono accedere agli stessi posti o agli stessi impieghi.
Stabilendo quindi che gli ausiliari che non versano gli stessi contributi previdenziali versati dai dipendenti temporanei, in caso di passaggio in ruolo, sono disciplinati in modo diverso dai dipendenti temporanei, le autorità comunitarie non hanno a nostro avviso affatto violato un principio generale di diritto comunitario.
Nessuno dei mezzi invocati mi pare fondato, motivo per cui propongo che il ricorso venga respinto e che le spese siano poste a carico del ricorrente.
(
1
) Traduzione dal francese.