CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07007/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31607-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 385, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 184/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 10/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che il contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per le Marche che ha riformato la pronuncia della C IP di [OSCURATO:PERSONA], ove erano state accolte le ragioni del contribuente avverso gli atti di riliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali derivati da una sentenza di usucapione; che l'Agenzia si è riservata difese in udienza; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 43 e 51 d.P.R. n. 131/1986; che con il secondo motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 2697 c.c.; che, con riguardo al primo motivo: Ai sensi della nota 2 bis dell'art. 8 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà o di diritti reali di godimento su beni immobili sono soggetti all'imposta di registro in virtù dell'art. 1 della medesima tariffa, relativo agli atti traslativi della proprietà: ne deriva che la base imponibile deve essere determinata in base alle regole stabilite per detti atti, con l'ulteriore conseguenza che, ex art. 52, comma 5 bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, il criterio della valutazione automatica può operare per i soli fabbricati ad uso abitativo (Cass., 5749/2018). In ogni caso, la determinazione del valore Ric. 2020 n. 31607 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- dell'immobile e, conseguentemente, della base imponibile va effettuata con riferimento al momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dell'usucapione (Cass., 5590/2003; Cass., 23580/2015); che, nella specie, la CTR si è uniformata a tale principio, avendo ritenuto di far riferimento - per la determinazione del valore dell'immobile attualizzato al momento della decisione — al prezzo indicato M una scrittura privata di compravendita a favore dell'usucapiente, la cui rilevanza era limitata alla sola individuazione del dies a quo del possesso ad usucapionem (non anche ai fini del trasferimento della proprietà); che con riguardo al secondo motivo, i fatti di causa sono accertati dalla gravata sentenza e non contestati, né il ricorrente -ai fini dell'esaustività del ricorso- riporta i passi degli atti pregressi dove tale doglianza è stata posta, onde consentire a questa Suprema Corte di legittimità la verifica non trattarsi di motivo nuovo, inammissibilmente proposto per la prima volta in questa sede. che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere respinto; che non vi è ragione di pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell'intimata Amministrazione; PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, cornrna 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso artico