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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:C:2007:765
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 dicembre 2007 – Commissione / Lussemburgo (causa C‑57/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare – Omessa trasposizione entro il termine impartito»

1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9)

2. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri (v. punto 10) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12) [OSCURATO:PERSONA] omesso di adottare, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 dicembre 2007 – Commissione / Lussemburgo (causa C‑57/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare – Omessa trasposizione entro il termine impartito» 1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9) 2. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri (v. punto 10) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12) [OSCURATO:PERSONA] omesso di adottare, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.
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