CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato I [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cosenza avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la -elazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i dil'ensori del ricorrente, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso insistendo Der l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro - sezione per il riesame - ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del Giudice per le indacini preliminari che aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - detto "Mimì" - per il reato di cui all'art. 416-bis, commi da 1 a 6, cod. pen. (capo 1), nella qualità di partecipe del gruppo "Banana" dell'associazione di 'ndrangheta operante nel territorio cosentino, articolata in diversi gruppi confederati e diretta da [OSCURATO:PERSONA] prima del suo arresto e poi da [OSCURATO:PERSONA], "per conto del quale effettua attività estorsiva dei cd. cavalli di ritorno e coopera anche nel settore del narcotraffico". Il reato contestato s'inserisce in una serie di delitti - oggetto del medesimo provvedimento genetico - posti in essere da vari indagati e descritti in ben 298 capi di imputazione. Al capo 1 è rubricato il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nei confronti di 119 indagati, con attribuzione del ruolo rivestito all'interno di ciascuna articolazione della confederazione 'ndranghetista. Dal capo 2 al capo 172 sono contestati i reati-fine, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e riferiti alla consorteria mafiosa. Al capo 173 è contestata una parallela associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, collegata all'associazione mafiosa e nei capi da 174 a 298 sono contestati i reati-fine dell'associazione dedita al narcotraffico. Il Tribunale narrava innanzitutto, anche mediante il richiamo al provvedimento genetico, le vicende concernenti l'esistenza e l'operatività della consorteria di 'ndrangheta operante nel territorio cosentino (capo 1), caratterizzata dall'essere un'unione confederata fra sette gruppi confinanti e alleati (Patitucci, Porcaro, [OSCURATO:PERSONA] detto "Banana", "gli altri Zingari", Presta, [OSCURATO:PERSONA], D'Ambrosio), costituiti al fine di preservare, mantenere e rafforzare il dominio sul territorio, nonché dediti a commettere i diversi delitti sottesi a tale finalità (estorsioni, gioco d'azzardo, narcotraffico, usure ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria), mediante l'organizzazione di un "sistema" i cui proventi illeciti confluivano in un'unica cassa comune ("bacineila"). Gli esiti investigativi risultanti da captazioni telefoniche, ambientali e telematiche, dalle evidenze di numerosi procedimenti giudiziari, dall'analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, dai servizi di geolocalizzazione, osservazione e controllo, dalle attività di perquisizione e sequestro e dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia - attivi in quel contesto criminale e perciò a conoscenza diretta dei relativi assetti di potere e dei singoli ruoli rivestiti dai partecipi -, compendiati nelle ricche ed esaurienti informative di polizia giudiziaria, consentivano di ricostruire il complesso quadro sopra descritto. Il Tribunale esaminava quindi la consistenza probatoria delle specifiche accuse che riguardavano l'indagato, risultante partecipe dell'associazione 'ndranghetista e, in particolare, inserito nel gruppo "Banana" per la vicinanza alla famiglia Abbruzzese, ove svolgeva un ruolo operativo sia nel campo delle estorsioni che nel settore del traffico di stupefacenti. La prova cautelare deli'addebito emergeva dalle significative e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intranei alla consorteria mafiosa e gli ultimi due membri della famiglia Banana, aventi piena cognizione, per la posizione di vertice rivestita, delle relative dinamiche. Il primo ha riferito genericamente della vicinanza di Bevilacqua ai fratelli Abbruzzese della famiglia Banana, per la quale "ruba auto per fare il cd. cavallo di ritorno". I coniugi Abbruzzese-Palmieri lo hanno indicato con precisione come partecipe del "sistema", dedito insieme col padre [OSCURATO:PERSONA] detto Gino e con [OSCURATO:PERSONA] al traffico di rilevanti partite di 'cocaina e erba", menzionandone il coinvolgimento specifico in un episodio di conflitto con narcotrafficanti pugliesi risalente al 2018 e la presenza personale a incontri di vertice per la definizione de!lo stesso. Circa le esigenze cautelari il Tribunale richiamava la presunzione di sussistenza delle stesse e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere. 2. Avverso detta ordinanza ricorrono per cassazione i difensori dell'indagato per un duplice ma sostanzialmente unitario motivo, denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1. Difetterebbe, ad avviso della difesa, il presupposto della intraneità dell'indagato alla consorteria, ritenuta provata all'esito di una superficiale lettura delle fonti di prova, rappresentate dalle generiche, lacunose e contraddittorie dichiarazioni di collaboratori di giustizia dei quali non era stata attentamente verificata l'attendibilità e in assenza di riscontri probatori individualizzanti Sono stati successivamente depositati "motivi aggiunti" della difesa con i quali s. ribadiscono i rilievi in punto di gravità indiziaria e di affidabilità e convercienza delle dichiarazoni dei collaboratori. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso che investono, per il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio di gravità del quadro indiziario in ordine al delitto associativo ascritto all'indagato, sono per un verso aspecifici e per altro verso manifestamente infondati.2. Le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori desunti dalle univoche e convergenti propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intranei e anzi al vertice della consorteria mafiosa facente capo alla famiglia "Banana", aventi perciò piena e diretta cognizione per la posizione rivestita delle relative dinamiche e delle figure dei sodali, risultano, oltre che per taluni aspetti affatto gene.-iche, palesemente infondate, siccome sostanzialmente dirette a una non consentita rilettura degli elementi indiziari, a fronte dell'esaustivo apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale ha infatti richiamato analiticamente le puntuali e convergenti dichiarazioni dei coniugi Abbruzzese-Palmieri (la cui attendibilità era stata già positivamente vagliata in altri procedimenti), nella parte in cui hanno concordemente indicato l'indagato come partecipe del "sistema", essendo dedito, coi padre [OSCURATO:PERSONA] detto Gino e con il loro fratello e cognato [OSCURATO:PERSONA], al traffico di rilevanti partite di "cocaina e erba". I due collaboratori ne hanno altresì concordemente menzionato lo specifico coinvolgimento in una impodante vicenda conflittuale fra cosche criminali, conseguente all'acquisto di una partita di droga da taluni narcotrafficanti pugliesi risalente all'inizio del 2018, e la sua presenza personale agli incontri di vertice convocati per la definizione del conflitto. E ciò in una prudente ottica di subvalente apprezzamento dell'accusa pure mossa dall'altro collaboratore, [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l'indagato, vicino ai fratelli Abbruzzese della famiglia Banana, era dedito al furto di autovetture per fare "il cavallo di ritorno", attesa la contestata corrispondenza dei tratti somatici dell'indagato come descritti dal collaboratore. Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per il delitto oggetto di imputazione provvisoria. Esse, quando la difesa del ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare il riesame fattuale della decisione impugnata, pur correttamente motivata in punto di gravità dell'acquisito quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, cori la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria