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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05917/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 18/10/2022 del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 18 ottobre 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per iI reato dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 relativo alla disponibilità a fini di cessione di grammi 1,321 di cocaina contenente mg 1.080,6 di principio attivo nonché della somma di euro 695,00 in contanti.

2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di un unico motivo, per violazione di legge, vizio di motivazione e violazione di norme processuali, perché non era possibile disporre la confisca, essendo stata contestata la detenzione e non la cessione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca perché manca qualsivoglia motivazione sul punto.

L'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 prescrive l'applicazione dell'art. 240- bis cod. pen. per taluno dei delitti dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ad eccezione dell'ipotesi del comma 5, per cui si applica, in presenza dei relativi presupposti, la confisca facoltativa dell'art. 240 cod. pen., che attinge le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o le cose che ne sono il prodotto o il profitto. [OSCURATO:PERSONA] non ha verificato la ricorrenza dei presupposti della confisca in relazione al reato ritenuto in sentenza.

Pertanto, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al Tribunale dì [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca del denaro in sequestro con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 18/10/2022 del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 18 ottobre 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per iI reato dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 relativo alla disponibilità a fini di cessione di grammi 1,321 di cocaina contenente mg 1.080,6 di principio attivo nonché della somma di euro 695,00 in contanti. 2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di un unico motivo, per violazione di legge, vizio di motivazione e violazione di norme processuali, perché non era possibile disporre la confisca, essendo stata contestata la detenzione e non la cessione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca perché manca qualsivoglia motivazione sul punto. L'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 prescrive l'applicazione dell'art. 240- bis cod. pen. per taluno dei delitti dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ad eccezione dell'ipotesi del comma 5, per cui si applica, in presenza dei relativi presupposti, la confisca facoltativa dell'art. 240 cod. pen., che attinge le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o le cose che ne sono il prodotto o il profitto. [OSCURATO:PERSONA] non ha verificato la ricorrenza dei presupposti della confisca in relazione al reato ritenuto in sentenza. Pertanto, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al Tribunale dì [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca del denaro in sequestro con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di
Sentenza Cassazione n. 05917/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris