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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23962/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il motivo di ricorso; rilevato che: la questione sollevata con l'unica censura di cui all'atto introduttivo riguarda i criteri con i quali tenere conto della recidiva reiterata specifica, ai fini del termine di prescrizione del reato; secondo quanto affermato in sentenza, della circostanza deve tenersi conto sia in relazione alla quantificazione della pena del reato del quale si tratta (art. 157, secondo comma, cod. pen.), sia ai fini del calcolo del termine massimo in presenza di cause interruttive (art. 161, secondo comma, cod. pen.); in virtù di tale criterio, il reato per il quale si procede non era estinto per prescrizione alla data della pronuncia della sentenza di appello, spirando il termine alla data del 20 marzo 2028, oltre le sospensioni; secondo quanto sostenuto in ricorso, invece, il termine era decorso alla data del 6 giugno 2025 potendosi computare l'aumento per la recidiva alternativamente ai fini del computo del termine prescrizionale minimo ovvero di quello massimo; considerato che: l'assunto del ricorrente è in manifesto contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.

Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione» (fra el molte, Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv. 285267 - 01; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, P.g. in proc. giofrè, Rv. 266532 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01); risulta minoritario e non più seguito l'orientamento difforme (richiamato dal ricorrente) in base al quale «in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale» (Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 265518 - 01); é 2ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Di P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il motivo di ricorso; rilevato che: la questione sollevata con l'unica censura di cui all'atto introduttivo riguarda i criteri con i quali tenere conto della recidiva reiterata specifica, ai fini del termine di prescrizione del reato; secondo quanto affermato in sentenza, della circostanza deve tenersi conto sia in relazione alla quantificazione della pena del reato del quale si tratta (art. 157, secondo comma, cod. pen.), sia ai fini del calcolo del termine massimo in presenza di cause interruttive (art. 161, secondo comma, cod. pen.); in virtù di tale criterio, il reato per il quale si procede non era estinto per prescrizione alla data della pronuncia della sentenza di appello, spirando il termine alla data del 20 marzo 2028, oltre le sospensioni; secondo quanto sostenuto in ricorso, invece, il termine era decorso alla data del 6 giugno 2025 potendosi computare l'aumento per la recidiva alternativamente ai fini del computo del termine prescrizionale minimo ovvero di quello massimo; considerato che: l'assunto del ricorrente è in manifesto contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione» (fra el molte, Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv. 285267 - 01; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, P.g. in proc. giofrè, Rv. 266532 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01); risulta minoritario e non più seguito l'orientamento difforme (richiamato dal ricorrente) in base al quale «in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale» (Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 265518 - 01); é 2ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Di P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23962/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris