Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05766/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.00931/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];rappresentato e difes o dall’ Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] ( ) , in v irtù di procura in calce alricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ( quale erede di [OSCURATO:PERSONA] ) , [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] ( quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA](quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]Andrea, [OSCURATO:PERSONA]Isanto , [OSCURATO:PERSONA] ( quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] , Giovanni C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Gabriele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentate e difes e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n. 2463/ 20 2 1 del la Corte d’appello di Napoli, depositata il 29 giugno 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 8 dicembre2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con citazione consegnata per la notifica il 27 novembre 2013,espose: che tra il 1994 ed il 18 febbraio 2003 diverse persone, tra cui gli intimati o iloro danti causa (indicati in epigrafe) , avevano dato vita ad una organizzazione criminale promossae diretta daGennaro e [OSCURATO:PERSONA], con la complicità di altre persone, tra cui [OSCURATO:PERSONA], per lo svolgimento dell’attività illecita di realizzazione e commercio al dettaglio di prodotti petroliferiadulterati ed altamente pericolosi perché distribuiti in modoclandestino e senza il rispetto delle normative di sicurezza vigenti inmateria; che il giorno 7 maggio 1997, mentre era in corso l’attività illecita di smercio di carburante adulterato con solventi altamente infiammabili ( quali Pentano, Esano, Butano e Toluene) presso il deposito di [OSCURATO:PERSONA], si era verificata una esplosioneche gli aveva cagionato lesioni personali gravissime , d onde era conseguita la perdita della vista ed una inabilità permanente pari C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. al 100%; che gli autori della predetta attività erano stati sottoposti a procedimento penale per i reati di adulterazione di cose destinate al commercio in danno della salute pubblica (artt.441 e 442 cod. pen.), di sottrazione dei prodotti all’accertamento dell’accisa (artt. 40, 44 e 49 d.lgs. n. 504/1995:[OSCURATO:PERSONA] in materia di imposte sui consumi) e di lesioni personali colpose gravissime in suo danno; che il giudizio penale, ove egli non si era costituito parte civile, era statodefinito con sentenza del 31marzo 2009, divenuta irrevocabile , con cui era stato dichiarato non doversi procedere per morte dell’imputato in relazione a [OSCURATO:PERSONA] e per prescrizione in relazione alla posizione degli altri imputati, ai sensi degli artt.129 e 469 cod. proc. pen..

Sulla base di queste deduzioni , [OSCURATO:PERSONA] convenne i presunti responsabili o i loro eredi dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimonialida lui subìti, quantificati in oltre due milioni di Euro.

Mentre alcuni convenuti restarono contumaci, altri si costituirono in giudizio,eccependo la prescrizione del diritto risarcitorio. 2.Con sentenza n. 2326 del 2017, il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza 29 giugno 2021, n. 2463, ha confermato tale decisione, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti costituiti e reputando non provati i fatti posti a fondamento della domanda in relazione a quelli contumaci.

3. Propone ricorso per cassazioneCostantino Petrosino, sulla base di cinque motivi; rispondono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]; non svolgono difese in sede di legittimità gli altri intimati.

C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale,ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, con particolare riferimento al primo motivo.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo viene denunciata la « v iolazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 111 della Costituzione, all’art.132 c.p.c. ed all’art. 2947 c.c. in ordine all’inizio della durata della prescrizione con conseguente accoglimento della eccezione sollevata».

Il ricorrente deduce che l’ eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti costituiti avrebbe dovuto essere rigettata dal giudice del merito,poiché, nella fattispecie, in applicazione del secondo periodo del comma terzo dell’art.2947 cod. civ., il termine di prescrizione (della durata di cinque anni) sarebbe iniziato a decorrere dalla data della irrevocabilità della sentenza del 31 marzo 2009, emessa a definizione del giudizio penale; dunque, alla data del 27 novembre 2013 (richiesta di notifica dell’atto di citazione), esso termine non era ancora decorso.

Sostiene che una diversa interpretazione, meno favorevole al danneggiato non costituitosi parte civile , sarebbe in contrasto con la lettera del la norma , mentre un’interpretazione costituzionalmente orientata della stessa imporrebbe di ritenere che « nella ipotesi di un fatto dannoso che origina sia una fattispecie di rilevanza penale che una fattispecie di natura civile deve essere tutelato l’affidamento che il danneggiato fa di tutelare la sua azione nello stesso termine utile consentito decorrente dal termine del processo penale» (p.27 del ricorso).

C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

1.1. Il motivo è in ammissibile , ai sensi dell’art. 360 - bis n.1 cod. proc civ., atteso che sul tema da esso evocato, la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata.

Ai sensi dell’art.2947 cod. civ., deve distinguersi secondo che per la fattispeciepenale sia o meno stabilita una prescrizione più breve o più lunga di quellaprevista per la fattispecie aquiliana: a)nel primo caso (prescrizione per il reato più breve) si applicano i primi due commi dell’art. 2947 cod. civ. : il diritto al risarcimento si prescrivein cinque anni o, nel caso di danno prodotto dalla circolazione di veicoli di ogni specie, in due anni(art.2947, primo e secondo comma, cod. civ.); b)nel secondo caso (prescrizione per il reato più lunga), occorre ulteriormentedistinguere: 1)se il processo penale non è stato promosso (Cass.n.3865/2004; Cass. n.24988/2014; Cass. n. 2350/2018) oppure è stato promosso ma si è concluso con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione (Cass.n.19566/2004; Cass. n. 22883/2007), si applica la prescrizione più lunga anche all’azione civilecon decorrenza dalla data del fatto; dunque, se è dichiarata la prescrizione del reato, deve ritenersi prescritto anche il diritto al risarcimento(art.2947, terzo comma, primo periodo); 2)se, invece , il processo penale si è concluso con sentenza dichiarativa di estinzione del reato per ragioni divers e dalla prescrizione (remissione di querela, morte dell’imputato, amnistia, ecc.; Cass. n . 22883/2007 , cit. ) oppure con sentenza irrevocabile, di condanna (rispettoalla quale opera anche l’effetto di cui all’art.2953 cod. civ.), di assoluzione o C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. anche di patteggiamento, che non pregiudichi l'azione risarcitoria, (Cass.n.3762/2007; Cass. n.25042/2013; Cass.n.2694/2021; Cass. n. 31157/2023 ; Cass. , Sez.

Un., n.8348/2013),si applica la prescrizione prevista per il fatto illecitoaquiliano, ma con decorrenza dalla data di estinzione del reatoo dalla data della sentenza irrevocabile (art.2947, terzo comma, secondo periodo, cod. civ.) Nel caso di specie, peri reati la legge stabiliva una prescrizione più lunga di quellaprevista nei primi due commi dell’art. 2947 cod. civ., in quanto le fattispecie più grav i contestate nel processo penale integravano delitti puniti con la pena della reclusione pari, nel massimo,a cinque anni, sicché, alla stregua della disciplina contenuta nell’art. 155 cod. pen.,applicabile ratione temporis, il termine massimo di prescrizione raggiungeva i sette anni e mezzo; si era pertanto nell’orbita di operativitàdel terzo comma dell’art. 2947 cod. civ. .

Ciò posto, si applicava,però, il primo periodo e non il secondo della detta disposizione perché il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione e questa causa di estinzione, con riferimento all’azione civile, assorbiva quella diversa enunciata con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], non essendo ipotizzabile un diverso dies a quo per la prescrizione dell’azione risarcitoria nei confronti degli eredi di quest’ultimo; dunque, trova va applicazione il termine di prescrizione più lungo previsto per il reato con decorrenza dalla data del fatto, con la conseguenza che, in mancanza di atti interruttivi, alla data del 27 novembre 2013 (notifica della citazione) il diritto risarcitorio doveva reputarsi prescritto.

Il primo motivo va dunque rigettato, sebbene con motivazione in parte diversa da quella posta a fondamento della reiezione C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dell’omologo motivo di appello da parte dellaCorte territoriale, la quale va sul punto correttain senso integrativo.

2. Con il secondo motivo viene denunciata « violazione e falsa applicazione di legge con conseguente nullità assoluta della sentenza di merito in relazione agli art. 99, 100 e 132 c.p.c., 2947 c.c., 24 e 111 costituzione».

La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui, ad integrazione dell’argomentazione generale posta a fondamento dell’accoglimento dell’ eccezione di prescrizione , bas a ta sulla ritenuta applicabilità del primo periodo (anzichédel secondo periodo ) del terzo comma dell’art.2947 cod. civ., aggiunge l’ ulteriore rilievo che la sentenza penale del 2009 non concerneva il reato di lesioni personali gravissime in danno d i [OSCURATO:PERSONA] trosino ( contestato al solo [OSCURATO:PERSONA]), ma i diversi reati di adulterazione e commercio di sostanze in danno della salute pubblica e di sottrazione dei prodotti all’imposizionesui consumi.

Il ricorrentesostiene che , poi ché la sua domanda « era diretta ad accertare che il deposito di materiale altamente infiammabile del signor [OSCURATO:PERSONA] era saltato in aria a causa della commercializzazione di prodotti petroliferi adulterati posto in essere dai soggetti convenuti e tale azione era statala causa dell’incendio e delle lesione personali [da lui] subite, il Giudice di merito avrebbe dovuto valutare il fatto descritto dalla parte e non la qualificazione dello stesso fatta nel giudizio penaleal fine della sua imputazione» (p.29 del ricorso) .

2.1. Il motivo resta assorbito per effetto del rigetto del motivo precedente.

3. Con il terzo motivo viene invocata la « r iforma della sentenza nella parte in cui condanna l’attore al pagamento delle spese del C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. giudizio nei confronti dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell’art. 92».

Il ricorrente osservache nei confronti d ei detti convenuti, eredi di [OSCURATO:PERSONA], la domanda era stata rigettata per difetto di legittimazione passiva, poiché avevano rinunciato all’eredità in corso di giudizio.

Sostiene che tale circostanza escluderebbe la sua soccombenza nei loro confronti e censura la statuizione di condanna alle spese in loro favore.

3.1. Il terzo motivo èmanifestamente inammissibile.

Con riguardo ai convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il difetto di legittimazione passiva era stato rilevato, in primo grado,dal Tribunale.

I primi tre ( [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), pur citati in grado d’appello, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci(p.9 della sentenza impugnata). il quarto([OSCURATO:PERSONA]) è invece deceduto nelle more del secondo grado di giudizio , che è stato per t ale ragione dichiarato interrotto (p.8 della sentenza impugnata); la Corte territoriale ha rilevato la mancata prova della notifica in riassunzione e ha dichiarato l’estinzione del processo d’appello nei confronti degli eredi che avrebbero potuto costituirsi in giudizio (p.10 della sentenza impugnata).

La Corte territoriale ha escluso la sussistenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario e ha omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio (p.9 della sentenza impugnata).

Pertanto, mentre appare perfettamente conforme a diritto la statuizione diretta a riconoscere il favore delle spese ai citati originari C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. convenuti con riguardo al giudizio di primo grado (atteso il rilievo del loro difetto di legittimazione passiva), nessuno di essi ha beneficiato della condanna alle spese del ricorrente con riguardo al grado d’appello.

Ne discende l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso.

4. Con il quarto motivo viene denunciata « violazione di legge e conseguente nullitàdella sentenza d’appello in relazione agli artt. 115, 116 e 232 c.p.c. e 2697 c.c. nella parte in cui i mezzi istruttorii articolati dall’attore – appellante sig. [OSCURATO:PERSONA] sono stati giudicati insufficienti o inappropriati».

5. Il quarto motivo presenta elementi di connessione col (e va pertanto esaminato unitamente al) quinto motivo, con cui viene denunciata « v iolazione di legge e nullit à assoluta per mancata valutazione di un documento essenziale ai fini della decisione presente nei documenti di causa con conseguente violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c. e 2697 c.c.».

Per un verso – e in linea generale – la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha statuito che il ricorrente non aveva né allegato, né, tanto meno, provato che l’associazione per delinquere diretta allo svolgimento dell’attività pericolosa di adulterazione di combustibili «operasse già all’epoca dell’incendio» in cui egli aveva perso la vista e «che, in quel momento, ne facessero parte i convenuti», nonché nella parte in cui, in funzione d ella dimostrazione di tali circostanze, ha reputato irrilevantela documentazione prodotta e inammissibili le prove orali richieste; il ricorrente deduce, al riguardo, che la Corte di merito avrebbe commesso un duplice errore, da un lato ignorando che il sodalizio criminale tra i convenuti era stato già C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. accertato in sede penale, dall’altro impedendo all’attore di esercitare il diritto alla prova.

Per altro verso –e in particolare – la gravata pronuncia è ce nsurata per avere omesso di esaminare il documento prodotto al n.6 del foliario del fascicolo di parte di primo grado, in cui sarebbe stato contenuto il rapporto giudiziario relativo all’incendio del 7 maggio 1997.

5.1. Il quarto e il quinto motivo sono manifestamente inammissibili, in quanto, al di là della formale intestazione, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello incensurabilmenteespresso dalla Corte territoriale .

Le doglianze in questione, infatti, nel l’invocare il sindacato sul la ricostruzione dei fatti e sulla valutazione de lle risultanze istruttorie di cui viene dato conto nella sentenza impugnata, omettono di considerare che l’una e l’altra attività sono riservat e al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, non criticabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 5.2.Quanto alla specifica censura di omesso esame (nella sostanza proposta, sebbene senza formale riferimento all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., con il quinto motivo di ricorso), essa va incontro ad una duplice specifica ragione di inammissibilità.

Da un lato,in applicazione della regola di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis (ma la previsione ha trovato continuità normativa nel “nuovo” quarto comma dell’art. 360, introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022), va esclusa C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. la possibilità di denunciare siffatto vizio nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d.

“doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d.

“doppia conforme” in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., ha l’onere – nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016 , n. 26774; Cass.06/08/2019, n. 20994).

Dall’altro lato, il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ.(cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761), sicché non costituisce omissione censurabilel’omesso esame di elementi istruttori (nella specie, la prova precostituita di cui al documento n.6 del foliariodel fascicolo di primo C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. grado) qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

6. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

Questa decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui il ricorrente beneficia in base alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli del 22 dicembre 2021 , versata in atti, e la cui revoca –che presupporrebbe l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002 – non competerebbe comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez.

Un.,20 febbraio 2020, n. 4315).

7. Le spese del giudizio di legittimità relative a l rapporto processuale vertent e tra il ricorrente e le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo; esse– diversamente dalla richiesta infondatamente formulata dalla difesa delle controricorrenti – non vanno poste a carico dell’Erario, ma restano a carico del soccombenteCostantino Petrosino, pur ammesso a l patrocinio a spese dello Stato, dal momento chetale ammissione, nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche lespese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra risultata vittoriosa(Cass. 19/06/2012, n. 10053; Cass.31/03/2017, n. 8388; Cass.13/11/2020, n. 25653). 8.La circostanza che il ricorrente risulti ammess o al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d.

“raddoppio del contributo”); ciò perché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato [OSCURATO:PERSONA] sulle Spese di Giustizia (Cass., Sez.

Un., n. 4315 del 2020, cit. ; Cass. 10 /06/ 2020 , n. 11116).

Pertanto, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte diCostantino Petrosino, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto.

Questastatuizione lascia impregiudicata la questione della debenza originaria delcontributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall'inizio ne era escluso anche il pagamento.

9. La richiesta di liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente, quale parte ammessa al gratuito patrocinio, recante la data del 14 dicembre 2023, è inammissibile.

Invero, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensidell’art. 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 3 della legge n. 25 del 2005, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione (Cass.31/05/2018, n. 13806).

La competenza della Corte di C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. cassazione, al riguardo, deve essere esclusa in considerazione del tenore del comma 2 del citato art. 83, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma 3-bis del medesimo articolo – introdotto dall’art. 1 della legge n. 208 del 2015 – che, nell’imporre al giudice l’adozione del decreto di pagamento “contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, esplicita solo una finalità acceleratoria, senza incidere sulle regole di competenza per la liquidazione (Cass. 16/06/2020, n.11677).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare a lle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.00931/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];rappresentato e difes o dall’ Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] ( ) , in v irtù di procura in calce alricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ( quale erede di [OSCURATO:PERSONA] ) , [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] ( quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA](quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]Andrea, [OSCURATO:PERSONA]Isanto , [OSCURATO:PERSONA] ( quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] , Giovanni C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Gabriele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentate e difes e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n. 2463/ 20 2 1 del la Corte d’appello di Napoli, depositata il 29 giugno 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 8 dicembre2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con citazione consegnata per la notifica il 27 novembre 2013,espose: che tra il 1994 ed il 18 febbraio 2003 diverse persone, tra cui gli intimati o iloro danti causa (indicati in epigrafe) , avevano dato vita ad una organizzazione criminale promossae diretta daGennaro e [OSCURATO:PERSONA], con la complicità di altre persone, tra cui [OSCURATO:PERSONA], per lo svolgimento dell’attività illecita di realizzazione e commercio al dettaglio di prodotti petroliferiadulterati ed altamente pericolosi perché distribuiti in modoclandestino e senza il rispetto delle normative di sicurezza vigenti inmateria; che il giorno 7 maggio 1997, mentre era in corso l’attività illecita di smercio di carburante adulterato con solventi altamente infiammabili ( quali Pentano, Esano, Butano e Toluene) presso il deposito di [OSCURATO:PERSONA], si era verificata una esplosioneche gli aveva cagionato lesioni personali gravissime , d onde era conseguita la perdita della vista ed una inabilità permanente pari C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. al 100%; che gli autori della predetta attività erano stati sottoposti a procedimento penale per i reati di adulterazione di cose destinate al commercio in danno della salute pubblica (artt.441 e 442 cod. pen.), di sottrazione dei prodotti all’accertamento dell’accisa (artt. 40, 44 e 49 d.lgs. n. 504/1995:[OSCURATO:PERSONA] in materia di imposte sui consumi) e di lesioni personali colpose gravissime in suo danno; che il giudizio penale, ove egli non si era costituito parte civile, era statodefinito con sentenza del 31marzo 2009, divenuta irrevocabile , con cui era stato dichiarato non doversi procedere per morte dell’imputato in relazione a [OSCURATO:PERSONA] e per prescrizione in relazione alla posizione degli altri imputati, ai sensi degli artt.129 e 469 cod. proc. pen.. Sulla base di queste deduzioni , [OSCURATO:PERSONA] convenne i presunti responsabili o i loro eredi dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimonialida lui subìti, quantificati in oltre due milioni di Euro. Mentre alcuni convenuti restarono contumaci, altri si costituirono in giudizio,eccependo la prescrizione del diritto risarcitorio. 2.Con sentenza n. 2326 del 2017, il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza 29 giugno 2021, n. 2463, ha confermato tale decisione, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti costituiti e reputando non provati i fatti posti a fondamento della domanda in relazione a quelli contumaci. 3. Propone ricorso per cassazioneCostantino Petrosino, sulla base di cinque motivi; rispondono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]; non svolgono difese in sede di legittimità gli altri intimati. C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale,ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, con particolare riferimento al primo motivo. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene denunciata la « v iolazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 111 della Costituzione, all’art.132 c.p.c. ed all’art. 2947 c.c. in ordine all’inizio della durata della prescrizione con conseguente accoglimento della eccezione sollevata». Il ricorrente deduce che l’ eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti costituiti avrebbe dovuto essere rigettata dal giudice del merito,poiché, nella fattispecie, in applicazione del secondo periodo del comma terzo dell’art.2947 cod. civ., il termine di prescrizione (della durata di cinque anni) sarebbe iniziato a decorrere dalla data della irrevocabilità della sentenza del 31 marzo 2009, emessa a definizione del giudizio penale; dunque, alla data del 27 novembre 2013 (richiesta di notifica dell’atto di citazione), esso termine non era ancora decorso. Sostiene che una diversa interpretazione, meno favorevole al danneggiato non costituitosi parte civile , sarebbe in contrasto con la lettera del la norma , mentre un’interpretazione costituzionalmente orientata della stessa imporrebbe di ritenere che « nella ipotesi di un fatto dannoso che origina sia una fattispecie di rilevanza penale che una fattispecie di natura civile deve essere tutelato l’affidamento che il danneggiato fa di tutelare la sua azione nello stesso termine utile consentito decorrente dal termine del processo penale» (p.27 del ricorso). C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 1.1. Il motivo è in ammissibile , ai sensi dell’art. 360 - bis n.1 cod. proc civ., atteso che sul tema da esso evocato, la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata. Ai sensi dell’art.2947 cod. civ., deve distinguersi secondo che per la fattispeciepenale sia o meno stabilita una prescrizione più breve o più lunga di quellaprevista per la fattispecie aquiliana: a)nel primo caso (prescrizione per il reato più breve) si applicano i primi due commi dell’art. 2947 cod. civ. : il diritto al risarcimento si prescrivein cinque anni o, nel caso di danno prodotto dalla circolazione di veicoli di ogni specie, in due anni(art.2947, primo e secondo comma, cod. civ.); b)nel secondo caso (prescrizione per il reato più lunga), occorre ulteriormentedistinguere: 1)se il processo penale non è stato promosso (Cass.n.3865/2004; Cass. n.24988/2014; Cass. n. 2350/2018) oppure è stato promosso ma si è concluso con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione (Cass.n.19566/2004; Cass. n. 22883/2007), si applica la prescrizione più lunga anche all’azione civilecon decorrenza dalla data del fatto; dunque, se è dichiarata la prescrizione del reato, deve ritenersi prescritto anche il diritto al risarcimento(art.2947, terzo comma, primo periodo); 2)se, invece , il processo penale si è concluso con sentenza dichiarativa di estinzione del reato per ragioni divers e dalla prescrizione (remissione di querela, morte dell’imputato, amnistia, ecc.; Cass. n . 22883/2007 , cit. ) oppure con sentenza irrevocabile, di condanna (rispettoalla quale opera anche l’effetto di cui all’art.2953 cod. civ.), di assoluzione o C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. anche di patteggiamento, che non pregiudichi l'azione risarcitoria, (Cass.n.3762/2007; Cass. n.25042/2013; Cass.n.2694/2021; Cass. n. 31157/2023 ; Cass. , Sez. Un., n.8348/2013),si applica la prescrizione prevista per il fatto illecitoaquiliano, ma con decorrenza dalla data di estinzione del reatoo dalla data della sentenza irrevocabile (art.2947, terzo comma, secondo periodo, cod. civ.) Nel caso di specie, peri reati la legge stabiliva una prescrizione più lunga di quellaprevista nei primi due commi dell’art. 2947 cod. civ., in quanto le fattispecie più grav i contestate nel processo penale integravano delitti puniti con la pena della reclusione pari, nel massimo,a cinque anni, sicché, alla stregua della disciplina contenuta nell’art. 155 cod. pen.,applicabile ratione temporis, il termine massimo di prescrizione raggiungeva i sette anni e mezzo; si era pertanto nell’orbita di operativitàdel terzo comma dell’art. 2947 cod. civ. . Ciò posto, si applicava,però, il primo periodo e non il secondo della detta disposizione perché il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione e questa causa di estinzione, con riferimento all’azione civile, assorbiva quella diversa enunciata con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], non essendo ipotizzabile un diverso dies a quo per la prescrizione dell’azione risarcitoria nei confronti degli eredi di quest’ultimo; dunque, trova va applicazione il termine di prescrizione più lungo previsto per il reato con decorrenza dalla data del fatto, con la conseguenza che, in mancanza di atti interruttivi, alla data del 27 novembre 2013 (notifica della citazione) il diritto risarcitorio doveva reputarsi prescritto. Il primo motivo va dunque rigettato, sebbene con motivazione in parte diversa da quella posta a fondamento della reiezione C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dell’omologo motivo di appello da parte dellaCorte territoriale, la quale va sul punto correttain senso integrativo. 2. Con il secondo motivo viene denunciata « violazione e falsa applicazione di legge con conseguente nullità assoluta della sentenza di merito in relazione agli art. 99, 100 e 132 c.p.c., 2947 c.c., 24 e 111 costituzione». La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui, ad integrazione dell’argomentazione generale posta a fondamento dell’accoglimento dell’ eccezione di prescrizione , bas a ta sulla ritenuta applicabilità del primo periodo (anzichédel secondo periodo ) del terzo comma dell’art.2947 cod. civ., aggiunge l’ ulteriore rilievo che la sentenza penale del 2009 non concerneva il reato di lesioni personali gravissime in danno d i [OSCURATO:PERSONA] trosino ( contestato al solo [OSCURATO:PERSONA]), ma i diversi reati di adulterazione e commercio di sostanze in danno della salute pubblica e di sottrazione dei prodotti all’imposizionesui consumi. Il ricorrentesostiene che , poi ché la sua domanda « era diretta ad accertare che il deposito di materiale altamente infiammabile del signor [OSCURATO:PERSONA] era saltato in aria a causa della commercializzazione di prodotti petroliferi adulterati posto in essere dai soggetti convenuti e tale azione era statala causa dell’incendio e delle lesione personali [da lui] subite, il Giudice di merito avrebbe dovuto valutare il fatto descritto dalla parte e non la qualificazione dello stesso fatta nel giudizio penaleal fine della sua imputazione» (p.29 del ricorso) . 2.1. Il motivo resta assorbito per effetto del rigetto del motivo precedente. 3. Con il terzo motivo viene invocata la « r iforma della sentenza nella parte in cui condanna l’attore al pagamento delle spese del C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. giudizio nei confronti dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell’art. 92». Il ricorrente osservache nei confronti d ei detti convenuti, eredi di [OSCURATO:PERSONA], la domanda era stata rigettata per difetto di legittimazione passiva, poiché avevano rinunciato all’eredità in corso di giudizio. Sostiene che tale circostanza escluderebbe la sua soccombenza nei loro confronti e censura la statuizione di condanna alle spese in loro favore. 3.1. Il terzo motivo èmanifestamente inammissibile. Con riguardo ai convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il difetto di legittimazione passiva era stato rilevato, in primo grado,dal Tribunale. I primi tre ( [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), pur citati in grado d’appello, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci(p.9 della sentenza impugnata). il quarto([OSCURATO:PERSONA]) è invece deceduto nelle more del secondo grado di giudizio , che è stato per t ale ragione dichiarato interrotto (p.8 della sentenza impugnata); la Corte territoriale ha rilevato la mancata prova della notifica in riassunzione e ha dichiarato l’estinzione del processo d’appello nei confronti degli eredi che avrebbero potuto costituirsi in giudizio (p.10 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha escluso la sussistenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario e ha omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio (p.9 della sentenza impugnata). Pertanto, mentre appare perfettamente conforme a diritto la statuizione diretta a riconoscere il favore delle spese ai citati originari C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. convenuti con riguardo al giudizio di primo grado (atteso il rilievo del loro difetto di legittimazione passiva), nessuno di essi ha beneficiato della condanna alle spese del ricorrente con riguardo al grado d’appello. Ne discende l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso. 4. Con il quarto motivo viene denunciata « violazione di legge e conseguente nullitàdella sentenza d’appello in relazione agli artt. 115, 116 e 232 c.p.c. e 2697 c.c. nella parte in cui i mezzi istruttorii articolati dall’attore – appellante sig. [OSCURATO:PERSONA] sono stati giudicati insufficienti o inappropriati». 5. Il quarto motivo presenta elementi di connessione col (e va pertanto esaminato unitamente al) quinto motivo, con cui viene denunciata « v iolazione di legge e nullit à assoluta per mancata valutazione di un documento essenziale ai fini della decisione presente nei documenti di causa con conseguente violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c. e 2697 c.c.». Per un verso – e in linea generale – la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha statuito che il ricorrente non aveva né allegato, né, tanto meno, provato che l’associazione per delinquere diretta allo svolgimento dell’attività pericolosa di adulterazione di combustibili «operasse già all’epoca dell’incendio» in cui egli aveva perso la vista e «che, in quel momento, ne facessero parte i convenuti», nonché nella parte in cui, in funzione d ella dimostrazione di tali circostanze, ha reputato irrilevantela documentazione prodotta e inammissibili le prove orali richieste; il ricorrente deduce, al riguardo, che la Corte di merito avrebbe commesso un duplice errore, da un lato ignorando che il sodalizio criminale tra i convenuti era stato già C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. accertato in sede penale, dall’altro impedendo all’attore di esercitare il diritto alla prova. Per altro verso –e in particolare – la gravata pronuncia è ce nsurata per avere omesso di esaminare il documento prodotto al n.6 del foliario del fascicolo di parte di primo grado, in cui sarebbe stato contenuto il rapporto giudiziario relativo all’incendio del 7 maggio 1997. 5.1. Il quarto e il quinto motivo sono manifestamente inammissibili, in quanto, al di là della formale intestazione, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello incensurabilmenteespresso dalla Corte territoriale . Le doglianze in questione, infatti, nel l’invocare il sindacato sul la ricostruzione dei fatti e sulla valutazione de lle risultanze istruttorie di cui viene dato conto nella sentenza impugnata, omettono di considerare che l’una e l’altra attività sono riservat e al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, non criticabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 5.2.Quanto alla specifica censura di omesso esame (nella sostanza proposta, sebbene senza formale riferimento all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., con il quinto motivo di ricorso), essa va incontro ad una duplice specifica ragione di inammissibilità. Da un lato,in applicazione della regola di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis (ma la previsione ha trovato continuità normativa nel “nuovo” quarto comma dell’art. 360, introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022), va esclusa C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. la possibilità di denunciare siffatto vizio nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d. “doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. “doppia conforme” in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., ha l’onere – nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016 , n. 26774; Cass.06/08/2019, n. 20994). Dall’altro lato, il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ.(cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761), sicché non costituisce omissione censurabilel’omesso esame di elementi istruttori (nella specie, la prova precostituita di cui al documento n.6 del foliariodel fascicolo di primo C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. grado) qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 6. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Questa decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui il ricorrente beneficia in base alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli del 22 dicembre 2021 , versata in atti, e la cui revoca –che presupporrebbe l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002 – non competerebbe comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un.,20 febbraio 2020, n. 4315). 7. Le spese del giudizio di legittimità relative a l rapporto processuale vertent e tra il ricorrente e le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo; esse– diversamente dalla richiesta infondatamente formulata dalla difesa delle controricorrenti – non vanno poste a carico dell’Erario, ma restano a carico del soccombenteCostantino Petrosino, pur ammesso a l patrocinio a spese dello Stato, dal momento chetale ammissione, nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche lespese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra risultata vittoriosa(Cass. 19/06/2012, n. 10053; Cass.31/03/2017, n. 8388; Cass.13/11/2020, n. 25653). 8.La circostanza che il ricorrente risulti ammess o al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. “raddoppio del contributo”); ciò perché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato [OSCURATO:PERSONA] sulle Spese di Giustizia (Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020, cit. ; Cass. 10 /06/ 2020 , n. 11116). Pertanto, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte diCostantino Petrosino, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. Questastatuizione lascia impregiudicata la questione della debenza originaria delcontributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall'inizio ne era escluso anche il pagamento. 9. La richiesta di liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente, quale parte ammessa al gratuito patrocinio, recante la data del 14 dicembre 2023, è inammissibile. Invero, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensidell’art. 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 3 della legge n. 25 del 2005, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione (Cass.31/05/2018, n. 13806). La competenza della Corte di C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. cassazione, al riguardo, deve essere esclusa in considerazione del tenore del comma 2 del citato art. 83, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma 3-bis del medesimo articolo – introdotto dall’art. 1 della legge n. 208 del 2015 – che, nell’imporre al giudice l’adozione del decreto di pagamento “contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, esplicita solo una finalità acceleratoria, senza incidere sulle regole di competenza per la liquidazione (Cass. 16/06/2020, n.11677). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare a lle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d
Sentenza Cassazione n. 05766/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris