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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15047/2026

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sentenza del 20/12/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, A. Cocomello,che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore, Avv.

M. Gemelli, che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso e dei motivi aggiunti, insistendo, in particolare, per l’accoglimento dellaprima eccezione formulata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] hariformato la condanna, pronunciata tra gli altri, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],dal Tribunale in sede in data 19 gennaio 2022, escludendo la circostanzaaggravante contestata al capo A), di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen.e rideterminando la pena irrogata in quella di anni tredici di reclusione, conrevoca della confisca della polizza n. 21336410.Il primo giudice aveva condannato l’imputato alla pena di anni tredici e mesi seidi reclusione per la partecipazione all’associazione descritta al capo A), di stampo‘ndranghetistico, nella sua articolazione denominata cosca [OSCURATO:PERSONA], per la frazioneoperante nel territorio di Gallina, fatto aggravato dall’essere l’associazione di tipomafioso armata.All'imputato viene ascritta la condotta di partecipazione all'associazione dicui al capo A), capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], per avere stabilmente fatto parte,unitamente a [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto e ad altri coimputati alsodalizio di stampo ‘ndranghetistico, nella qualità di referente della frazione diGallina, come collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi della forza diintimidazione scaturente dal vincolo associativo finalizzato alla commissione diuna serie indeterminata di delitti meglio specificati nell’articolato capo diimputazione.2.

Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazionel’imputato, per il tramite del difensore, affidando l’impugnazione a cinque motivi,di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si denuncia violazione di cui all'art. 606 lett. c)cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 178, lett. a), 179, 604 comma 4 cod.proc. pen.Si eccepisce la nullità assoluta della sentenza per difetto della capacità delgiudice, ai sensi dell'art. 33 del codice di rito, per aver fatto parte del Collegiogiudicante, alle udienze del 19 giugno e del 9 ottobre 2019, un [OSCURATO:PERSONA] onorario,dottoressa Iacopino, nonostante si procedesse per delitti rientranti nel novero diquelli di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. ed essendo la richiestadi rinvio a giudizio successiva all’entrata in vigore dell’art. 12 legge n. 116 del2017.Il ricorso riporta testualmente il contenuto del corrispondente motivo diappello ed esamina la decisione resa dalla Corte territoriale (v. p. 10 e ss.) sutale eccezione.Secondo la Corte territoriale, l'intera attività processuale è stata rinnovatadavanti al Collegio che ha emesso la sentenza impugnata composto da tre giudicitogati.

Si rileva, inoltre, che, in sede di rinnovazione, nessuno dei difensori avevarilevato alcunché circa le modalità attraverso le quali le prove erano stateacquisite in sede di rinnovazione.La difesa sostiene, invece, che si tratta di nullità assoluta e insanabileperché afferisce alla capacità del giudice, sicché l'attività istruttoria non erasuscettibile di sanatoria mediante la rinnovazione degli atti (si richiamano, tra lealtre, Sez. 2, n. 8796 del 14.2.2024; Sez. 3, n. 39119 del 6.7.2023).Il processo non poteva essere celebrato con un Collegio comprendente unmagistrato non togato, stante l'operatività dell'art. 12 del d. lgs n. 116 del 2017,circostanza peraltro riconosciuta dallo stesso Collegio di primo grado che, nellesuccessive udienze del 2 dicembre 2020 e del 10 febbraio 2021, per l'assenza diun giudice togato, aveva rinviato il dibattimento senza procedere all'escussionedel teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] (udienza del 2 dicembre 2020).

Si allegacopia dei verbali di udienza per l’autosufficienza.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione conriferimento all’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. quanto alla mancataammissione dell’imputato al giudizio abbreviato condizionato.All'udienza del 13 novembre 2019 il ricorrente è stato rimesso in terminiper la richiesta di riti alternativi a seguito della proposta eccezione di illegittimitàcostituzionale avanzata circa l'interpretazione della previsione di cui all'art. 430cod. proc. pen., per il caso in cui l'attività integrativa di indagine abbia adoggetto elementi di prova afferenti al medesimo procedimento ad altroconnesso, già esistenti e conosciuti prima dell'emissione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.Alla successiva udienza dell'11 dicembre 2019, l'imputato ha depositato ilfascicolo del difensore ex art. 391-octies del codice di rito subordinando la sceltadel rito abbreviato all'esame dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'escussione del maresciallo capo [OSCURATO:PERSONA], tutti soggetti le cuidichiarazioni erano, a quella data, contenute nel fascicolo del pubblico ministero.Il Tribunale, con ordinanza del 22 gennaio 2020, ha rigettato la richiestaritenendo che le integrazioni probatorie cui era subordinata la scelta del rito nonfossero compatibili con le finalità di speditezza necessarie per la decisione delrito speciale.

L’ordinanza è stata confermata dalla Corte territoriale (p. 22), cheha avallato questa conclusione, specificando che i presupposti per ilriconoscimento del rito abbreviato erano insussistenti.[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'integrazione probatoria era da ritenereassolutamente necessaria per la decisione e compatibile con le finalità dieconomia processuale proprie del rito abbreviato.

Si tratta di attività istruttoria,ritenuta non sostitutiva di materiale probatorio già acquisito, ma integrativa ditale materiale.[OSCURATO:PERSONA] doveva essere esaminato perché le sue dichiarazioni, rese nelleindagini, erano de relato e generiche e non avevano mai indicato [OSCURATO:PERSONA] comereferente della cosca nel territorio di Gallina, condotta contestata invecenell’imputazione.

Sicché, la circostanza indicata al Tribunale sulla quale ildichiarante doveva essere escusso era specifica e necessaria al fine di decidereanche perché utile a depotenziare il dato a carico, derivato dalla captazione del22 maggio 2014, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].L’escussione del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], a parere del ricorrente eranecessaria perché il Pubblico ministero, nelle more della decisione sullaquestione di illegittimità costituzionale sollevata, aveva depositato verbali didichiarazioni del collaboratore del 22 ottobre e del 28 novembre 2019, sicché ilrelativo esame non riguardava le stesse circostanze già verbalizzate.Quanto all'esame del maresciallo capo [OSCURATO:PERSONA], limitato all’identificazionedel [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe stato l'autore dell'ambasciata di cui alla conversazioneambientale del 23 maggio 2014, la sentenza impugnata ha ritenuto che taleesame fosse non necessario.

La motivazione resa dalla Corte di appello peròparte dal presupposto della certa identificazione del tale “[OSCURATO:PERSONA]” di cuiconversano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l'odierno ricorrente e ciò dimostracome, invece, l'escussione di [OSCURATO:PERSONA] su tale specifico aspetto fosse necessaria.È evidente che l'istruttoria richiesta aveva ad oggetto fonti di provadell'accusa già facenti parte del fascicolo del pubblico ministero; tuttavia, questaera orientata a completare il materiale probatorio e non a sostituirlo.

La sentenzadi secondo grado, poi, quanto all'ulteriore circostanza che le prove richieste nonfossero compatibili con le finalità di economia processuale, proprie delprocedimento abbreviato, non ha motivato circa la deduzione difensiva relativa alfatto che il Tribunale aveva rinviato il processo più volte per attività integrativadi indagine effettuata dal pubblico ministero e non certo per volontàdell'imputato.2.3.

Con il terzo motivo si denuncia inosservanza degli artt. 533, 187,192, 546, del codice di rito, art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione.La sentenza impugnata presenta profili di illegittimità quanto alla ritenutapartecipazione dell'imputato al sodalizio contestato in rubrica di stampo‘ndranghetistico nella sua articolazione della cosca libri.La sentenza ha considerato che un primo elemento di prova diretta dellapartecipazione del ricorrente derivi dalle conversazioni del 24 luglio 2013 e 22maggio 2014 intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e la sua compagna [OSCURATO:PERSONA], dallequali si ricaverebbe il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della cosca e quello diPratesi, come suo collaboratore, con funzione di referente nella frazione diGallina.La pronuncia ha omesso di valutare le dichiarazioni rese dal teste Centolae dal teste escusso ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. nella parte in cui questesono significative nel senso di escludere che [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto il ruolo direferente di [OSCURATO:PERSONA] per la cosca.Infine, risultano travisate le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] eCortese.

Si propone, a p. 21 e ss., l’interpretazione dei colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e lacompagna [OSCURATO:PERSONA], già prospettata con i motivi di appello, reputando che daquesti colloqui intercettati non emergerebbe la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], tenutoconto che le indagini, pur avviate già dal 2007, avevano condotto, solo insporadici casi, a conversazioni in cui si parlava di [OSCURATO:PERSONA] o in cui Pratesiappariva come interlocutore.

Inoltre, si è documentato nel giudizio di merito chePratesi aveva subito furti che aveva puntualmente denunciato.Per la vicenda della controversia tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],insorta sul territorio di Gallina, il ricorrente evidenzia che in quel caso FilippoChirico per la risoluzione del contrasto aveva officiato Artuso, non anche Pratesiche invece, per la contestazione, era il suo referente diretto nella zona proprioper risolvere le problematiche ivi insorte per la consorteria di riferimento.Si commentano (v. p. 22 e ss. del ricorso) le dichiarazioni del teste dipolizia giudiziaria Centola, per concludere nel senso che [OSCURATO:PERSONA] non era maistato indicato come colloquiante a casa di [OSCURATO:PERSONA], nel periodo corrispondentea quello della partecipazione dell’imputato nel clan, così come non risultavanoaccessi di [OSCURATO:PERSONA] al maneggio di [OSCURATO:PERSONA] dove il capo clan era solitopassare gran parte della sua giornata.Si contesta, poi, l’interpretazione della captazione del 20 maggio 2014.Da questa, infatti, non poteva desumersi che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito allasua compagna [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] era il suo referente in Gallina.

Anzi, perla conversazione dello stesso tenore del 23 maggio 2014, il teste Centola,secondo il ricorrente, avrebbe fatto riferimento al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] una mera intuizione investigativa.Infine, si segnala che tanti soggetti chiamati [OSCURATO:PERSONA] erano emersi nelcorso delle indagini, come riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], deposizione che sicommenta a p. 24 e ss. del ricorso prospettandone una lettura alternativaquanto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], cioè visto dal ricorrente come mero intermediariointervenuto per meri fini di solidarietà.

Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse messo inregola per non avere fastidi con la sua ditta sul posto di lavoro non è, a pareredella [OSCURATO:PERSONA], circostanza incompatibile con il ruolo di vittima delle estorsioni.

Ilricorrente sostiene di aver dimostrato, in sede di appello, che la ditta delricorrente era stata raggiunta da gravi intimidazioni che erano state prontamentedenunciate.Sicché, non si condivide la tesi della Corte di appello nella parte in cuireputa l'influenza di [OSCURATO:PERSONA], nel territorio di Gallina, come attività esercitata daparte di un imprenditore organico della cosca, nonché operativo all'interno diquesta per supportare le attività estorsive e per godere della protezione dellafamiglia.

Secondo la Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] è immune da intimidazioni checoltivano imprese operanti nel medesimo cantiere, ha assunto l'iniziativa perpromuovere un incontro con finalità estorsiva con il soggetto che, all'epoca,rivestiva un ruolo apicale nella cosca, incontro al quale ha partecipato lo stessoPratesi.Si contesta poi che [OSCURATO:PERSONA], nelle dichiarazioni rese al Pubblicoministero, acquisite su consento delle parti, aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] era inrapporti con [OSCURATO:PERSONA] e con la cosca libri.

Si allega, per l'autosufficienza, ilverbale di sommarie informazioni testimoniali rese al Pubblico ministero eacquisite dalla Corte di appello sul consenso delle parti da parte del collaboratoreCatalano (all. 4) e si sostiene che il teste non aveva mai considerato [OSCURATO:PERSONA] unmafioso e che comunque tali dichiarazioni sconfesserebbero il narrato deicollaboratori di giustizia che in modo generico avevano ritenuto [OSCURATO:PERSONA] referentedell'imputato.

Quanto alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], resa nel contraddittorio, poi,si assume che il teste aveva fatto riferimento ad un'azione di recupero crediti,svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], attività considerata dal ricorrentedistonica rispetto alla condizione di assoggettamento nei confronti di un adeptoal sodalizio mafioso.

Analoghe considerazioni si svolgono quanto al contenutodelle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] ritenuto imprenditore di riferimentodella cosca e che, per il ricorrente, non aveva attribuito a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo dimembro di questo sodalizio.Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si sostieneche, il primo aveva reso dichiarazioni de relato e generiche e che il secondoaveva reso, del pari, affermazioni generiche che avevano condotto, in altroprocedimento, all’assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], con motivazionedepositata dopo la sentenza di secondo grado (in data 1° luglio 2025) che siallega al ricorso per l’autosufficienza.[OSCURATO:PERSONA], quanto a [OSCURATO:PERSONA] (le cui dichiarazioni rese al dibattimento siriportano per stralcio a p. 31 e ss. del ricorso), sostiene di aver dimostrato neldibattimento di primo grado, che non era vero che la figlia del dichiarantefrequentava la stessa scuola della figlia di [OSCURATO:PERSONA] e che, quindi, i riferiti strettirapporti di amicizia tra i due erano falsi.Si tratta di circostanza non marginale che inciderebbe, a parere delricorrente, sull’intrinseca credibilità soggettiva del dichiarante, ritenuta invecedalla Corte di appello con motivazione apparente e congetturale.

Peraltro, sievidenzia che Liuzzi – assuntore di sostanze psicotrope - aveva dichiaratol’esistenza di assidua frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] e invece, nelle indagini cd.

Arabauffici di Liuzzi (dal 26 giugno 2009 al 9 settembre 2010).

Per la deposizione diLiuzzi la presenza avrebbe dovuto essere quasi giornaliera e invece questi non èmai video ripreso in questo periodo nel piazzale.Nella deposizione resa, [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver letto notizieriportate dagli organi di stampa dove veniva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo direferente della cosca [OSCURATO:PERSONA]; di qui la circolarità delle circostanze riferite.

Ildichiarante poi non aveva escluso in sede di controesame di aver lettol’ordinanza relativa al procedimento Theorema – Roccaforte.

Di qui il vizio dilegittimità per la ritenuta circolarità delle dichiarazioni rese.

Infine, si segnalache [OSCURATO:PERSONA] aveva esposto che [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e inveceQuanto ai dichiaranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si ripotano per esteso i motivi diappello (v. p. 39 e ss. del ricorso) e si assume che la Corte territoriale avrebbereso motivazione apparente (quanto alla vicenda elativa al danneggiamento dellaRedel) e comunque travisante il dato probatorio dell’incontro chiarificatore per lavicenda Martino (Casa della Musica).

Si segnala che vi sono denunce all’Autoritàgiudiziaria nello stesso periodo in cui per [OSCURATO:PERSONA] i titolari della Redel sisarebbero rivolti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Si assume, ancora, il travisamento della prova relativa alla deposizione difazione di Gallina per conto dei [OSCURATO:PERSONA] con l’apporto di [OSCURATO:PERSONA].Si chiede l’acquisizione della sentenza resa il 15 luglio 2024, depositata il9 febbraio 2025 (ALL. 6) successiva alla pronuncia di appello, come elementodecisivo che conferma che i [OSCURATO:PERSONA] erano imprenditori in posizione paritaria con imembri della cosca [OSCURATO:PERSONA] e si facevano con questi reciproci favori e se neriportano stralci (v. p. 47 e ss. del ricorso).Si richiama, anche, la motivazione della sentenza n. 1867 del 2024depositata il 5 marzo 2025 (ALL. 7), e se ne chiede l’acquisizione, provvedimentodel quale si riportano stralci nella parte relativa a [OSCURATO:PERSONA], assolto dauna presunta estorsione ai danni dei [OSCURATO:PERSONA].Si richiamano, inoltre, i contenuti dell’atto di appello (v. p. 49 e ss.)assumendo che la sentenza di secondo grado ha provato a superare le deduzioniivi svolte, valorizzando in modo erroneo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] esottacendo quanto aveva affermato il testimone di giustizia Siclari sconfessandoBerna.

Del resto, per il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe confermato il ruolo diPratesi come contestato in rubrica.Si contesta il contenuto della motivazione della Corte di appello (p. 19 e20) reputato apparente.Infine, a p. 57 e ss. si contesta l’interpretazione dei colloqui intercettatitra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il 31 gennaio 2014.

In particolare, si segnalache, con l’atto di appello, si era affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto aPratesi 100,00 euro per restituire l’auto rubatagli e si contesta il contenutoillustrato dalla Corte territoriale della conv. del 20 maggio 2014 afferenteall’imbasciata da portare per conto di [OSCURATO:PERSONA] a tale Giovanni.Si confuta il dato dei controlli svolti a carico di [OSCURATO:PERSONA], reputati dalla Corteterritoriale conforto alle dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] e si conclude escludendo laconvergenza del molteplice, come affermato anche nell’atto di appello che, sulpunto, il ricorrente riporta per esteso (v. p. 63 e ss. del ricorso).Da ultimo, si attribuisce rilievo al dedotto travisamento della provarappresentata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo la Corte di appello,non aveva riferito di una scissione delle cosche nel 2017 ma aveva dichiarato diaver appreso in quell’anno di tale scissione all’interno della cosca [OSCURATO:PERSONA].

Invece, laDifesa riporta stralci della deposizione del dichiarante che colloca in quell’anno lascissione.

Così come [OSCURATO:PERSONA] colloca il duopolio mafioso nel territorio di Gallina,nel 2003 e 2004, quindi denunciando la carenza di convergenza del moltepliceanche in relazione all’ambito temporale della condotta ritenuta dalla Corteterritoriale.2.4.

Con il quarto motivo si contesta inosservanza dell’art. 416-bis,comma quarto, cod. pen. e vizio di motivazione circa l’aggravante dell’esserel’associazione arma.Con i motivi di appello si era devoluto il tema del collegamento dellevicende sottese al riconoscimento della circostanza aggravante a circostanzepersonali e non legate alla finalità della cosca.

Si richiama giurisprudenza dilegittimità in tema di criteri di imputazione soggettiva della circostanzaaggravante che deve essere almeno ignorata per colpa.

Non vi sono elementi perreputare [OSCURATO:PERSONA] consapevole dell’esistenza di armi usate dalla cosca e dallafamiglia già riconosciuta come operativa nell’ambito dell’organizzazione storicadenominata ‘ndragheta.2.5.

Con il quinto motivo si contesta vizio di motivazione in punto diniegodelle circostanze attenuanti generiche.Il rigetto è motivato dai giudici di merito soltanto per la gravità dei fatti.La Corte di appello trascura le deduzioni devolute con il gravame che nonfondavano soltanto sull’incensuratezza dell’imputato ma segnalavano che Pratesiera comparso sulla scena in un ambito temporale circoscritto rispetto ad indaginipartite nel 2007, e con una presenza peraltro discontinua.

Da ultimo si segnala(v. p. 38) la contraddittorietà di parte del narrato di [OSCURATO:PERSONA].Quanto al narrato dei pentiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente ritiene di aversmentito il contenuto delle dichiarazioni rese a carico dell’imputato.2.6.

Sono stati depositati motivi aggiunti, con allegata documentazione,relativi al primo motivo di ricorso.2.6.1.

Con il primo motivo aggiunto, si ribadisce l’eccezione di nullitàassoluta della sentenza di primo e secondo grado e si rileva che, all’udienza del19 giugno 2019, era stato svolto il controesame del teste di polizia giudiziaria LoGiudice e che, nella udienza del 9 ottobre 2019, era stato effettuato l’avviso dideposito dell’attività integrativa di indagine da parte del Pubblico ministero e si èconvocato il perito trascrittore.

Si assume, poi, che l’attività non è statarinnovata.

In particolare, si precisa che in data 18 settembre 2019, non era statarinnovata l’attività compiuta all’udienza del 19 giugno 2019 con la presenza delGOP nel Collegio giudicante e che, nella successiva udienza del 30 ottobre 2019,non erano stati rinnovati gli atti compiuti il 9 ottobre 2019.Si riporta la sentenza della Corte Cost. n. 67 del 7 aprile 2025 e sirimarca che in tre occasioni il Collegio procedente aveva rinviato il processo(nelle udienze del 8 gennaio, 2 dicembre 2020 e del 10 febbraio 2021) perchéera parte del Collegio un magistrato non togato.2.6.2.

Con il secondo motivo aggiunto si denuncia violazione dell’art. 525,comma 2, cod. proc. pen. e 179 cod. proc. pen. perché alla deliberazione dellasentenza non hanno partecipato gli stessi giudici che hanno procedutoall’istruttoria.L'attività istruttoria svolta nell'udienza del 19 giugno 2019 non è statarinnovata alla successiva udienza del 18 settembre 2019 alla presenza di undiverso Collegio composto da componenti togati, il quale non ha preliminarmentedato atto della sua diversa composizione soggettiva.Analogamente, all'udienza del 30 ottobre 2019, non è stato dato attodella diversa composizione del Collegio, né sono stati rinnovati gli atti svolti allaprecedente udienza del 9 ottobre 2019 alla presenza del giudice onorario.La rinnovazione svolta l'udienza dell'8 luglio 2020, con il consenso di tuttele parti, secondo il ricorrente, non vale a sanare un vizio che si è verificato nelleprecedenti udienze del 18 settembre e del 30 ottobre 2019 anche se si volesseconsiderare che, alla data del 9 ottobre 2019, il Tribunale abbia disposto larinnovazione degli atti ex art. 190-bis del codice di rito.Le udienze del 18 settembre del 30 ottobre 2019, prive di rinnovazionedegli atti, hanno generato un vulnus insanabile che non si può rimediare con lasanatoria, peraltro, svolta soltanto all'udienza in data 8 luglio 2020, avendo inquella sede il Tribunale proceduto alla rinnovazione di atti inesistenti in ragionedella mancata rinnovazione che si sarebbe dovuta svolgere nelle precedentiudienze, nel corso delle quali, però, non si era nemmeno dato atto della diversacomposizione del Collegio.Tanto, vista la nullità derivata delle udienze immediatamente successive aquelle svolte con la partecipazione del GOP che si riverbera a cascata su tutti gliluglio del 2020, è stata svolta attività significativa dell'istruttoria dibattimentaleed è stata acquisita l'informativa principale nonché è stato escusso il teste LoGiudice il cui controesame della [OSCURATO:PERSONA] sulla posizione specifica di [OSCURATO:PERSONA] risale al12 giugno del 2019.

Questi, in quella sede, aveva riferito sulla conversazionerelativa al furto della vettura della moglie di [OSCURATO:PERSONA], sulla conversazione del 20maggio 2017, relativa all'ambasciata da portare a tale Giovanni per conto diChirico e sui controlli su strada del ricorrente elementi chiave valorizzati dallesentenze di merito.3.

La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione in pubblicaudienza, accordata.All’odierna udienza, all’esito della trattazione in pubblica udienzapartecipata, le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTODeve essere, preliminarmente, respinta la richiesta di acquisizione delle duesentenze allegate al ricorso (ALL. 6 e 7) le cui motivazioni sono state depositatedopo il deposito della sentenza della Corte di appello oggetto del ricorso, maprima del deposito dell’impugnazione oggetto dell’esame da parte di questaCorte.Osserva il Collegio che si tratta, peraltro, di atti non acquisibili, in rapportoai limiti cognitivi tipici, in via generale, del giudizio di legittimità, trattandosi inogni caso di pronunce depositate prima del deposito del ricorso per cassazione.[OSCURATO:PERSONA], si rileva che la giurisprudenza di questa Corte di legittimitàammette, nel giudizio dinnanzi ad essa, l'acquisizione di sentenze ma devetrattarsi di pronunce irrevocabili, passate in giudicato in pendenza del giudizio dicassazione, quando l'interessato non sia stato nelle condizioni di produrla neiprecedenti gradi di giudizio, presupposti che non ricorrono nel caso di specie(Sez. 5, n. 38569 del 07/05/2014, Rv. 259904 — 01; Sez.

6. n. 3702 del04/12/2012, dep. 2013, Rv. 254766; Sez. 3, n. 20673 del 22/03/2023, tutte nelsenso che, nel giudizio di legittimità, è consentita l'acquisizione di una sentenzairrevocabile quando l'interessato non sia stato in grado di produrla nei precedentigradi di giudizio).1.Il ricorso è infondato.1.1.

Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.[OSCURATO:PERSONA], secondo il prevalente orientamento di questa Corte di cassazione ildivieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario a comporre i Collegiche giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.,introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina una limitazionealla capacità del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa dinullità assoluta, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178,comma 1, lett. a), cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato egrado del procedimento (Sez. 3, n. 39119 del 06/07/2023, Rv. 285112 - 01;Sez. 3, n. 9076 del 21/01/2020 Rv. 279942 - 01).

Poiché, nel caso invalutazione, si procede per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., sussiste ildescritto divieto stante l'inclusione della fattispecie nel comma secondo dell'art.407, comma 2, lett. a), n. 1 cod. proc. pen.Tuttavia, si osserva che, nel caso di specie, la partecipazione al Collegioprocedente di un giudice onorario, in primo grado, non ha riguardato l’interosvolgimento dell’attività dibattimentale ma si è limitata alle due udienze indicate.Ancora, si osserva che, come dedotto già dal ricorrente, le prove espletatedal Tribunale composto con la partecipazione di un componente onorario, alleudienze del 19 giugno 2019 e 9 ottobre 2019, sono state rinnovate.[OSCURATO:PERSONA], lo svolgimento del processo di primo grado rende conto del fattoche, all’udienza del 18 settembre 2019, veniva rinnovata l’istruttoriadibattimentale svolta mediante lettura (v. p. 14 della sentenza di primo grado),su accordo delle parti (dichiarazioni raccolte e deposito dell’informativaTheorema).

Circostanza confermata dall’esame degli atti, necessitato per laqualità della proposta eccezione (cfr., nel senso che, in materia processuale, laCorte di cassazione è anche giudice del fatto e cioè che, nella ricerca deglieventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specificomotivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della leggeprocessuale: Sez.

U., n. 42792 del 31/10/2001, Rv 220092).Inoltre, risulta che, da ultimo, all’udienza del 8 luglio 2020, ad opera delTribunale composto solo da magistrati togati, veniva rinnovata l’attività diistruttoria dibattimentale già svolta in diversa composizione e mediante lettura,su accordo di tutte le parti, venivano dichiarate utilizzabili le prove assunte (v. p.19 della sentenza di primo grado).

Ciò, peraltro, in quanto l’attività istruttoriarisulta, nel travagliato iter del procedimento di primo grado, svolta da più Collegiprocedenti in composizione diversa, ancorché soltanto nelle due udienze indicate,questi hanno visto la partecipazione all’organo giudicante di un componente nontogato.A ciò si aggiunga che la deduzione, per come formulata, si rivela genericaperché non svolge puntualmente la cd. prova di resistenza.Sul punto, si rileva che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,nell'ipotesi in cui, con il ricorso per cassazione, si lamenti l'inutilizzabilità oinvalidità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, apena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazionedel predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto glielementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se,nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti agiustificare l'identico convincimento (tra le molte altre, Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26921801; Sez. 3, n. 3207 del02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 - 01; Sez. 6, n. 18764 del05/02/2014, Barilari, Rv. 259452 - 01).

In definitiva, secondo tale indirizzo cui ilCollegio aderisce, gli elementi di prova eventualmente acquisiti illegittimamentediventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residuerisultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n.3207 del 2/10/2014, Rv. cit.).Applicati gli esposti principi al caso al vaglio, si rileva che il ricorrente, nelprimo motivo si ricorso, non illustra compiutamente il contenuto delle proveassunte nelle due udienze che sono state tenute dal Collegio con lapartecipazione di un [OSCURATO:PERSONA] onorario, comunque, da ultimo, rinnovate dalCollegio procedente, né in che misura queste prove siano state decisive perl’epilogo decisorio cui è pervenuto il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado.

Né si specifica, toltele prove acquisite nelle due udienze indicate, perché le residue, molteplici,risultanze a carico non sarebbero state sufficienti a sostenere la medesimaconclusione cui è giunto il primo giudice affermando la penale responsabilitàdell’imputato, invece, conducendo ad un diverso, più favorevole, epilogo perl’imputato.

Più in particolare, si osserva che il ricorrente indica le prove el’attività istruttoria espletata nelle due udienze cui si riferisce l’eccezioneformulata.

Tuttavia, non risulta illustrata compiutamente la rilevanza e ilsignificato che quegli elementi di prova hanno avuto rispetto all’epilogo decisoriocui è pervenuto il Tribunale, risultando generica l’indicazione della decisività diqueste prove nel senso sin qui illustrato.Del pari inammissibili sono i motivi aggiunti.Il primo e secondo motivo aggiunto, invero, sono più specifici rispetto allarappresentazione della doglianza, precisando che in definitiva l’attività istruttoriasvolta non potrebbe essere sanata perché inficiata da nullità assoluta eillustrando, in maniera più puntuale, la decisività delle prove assunte alle qualil’eccezione si riferisce.Tuttavia, le censure accedono al primo motivo principale inammissibile.Sicché, queste non possono essere esaminate posto che, in caso diinammissibilità del motivo di ricorso principale, ai sensi dell’art. 591, lett. c) cod.proc. pen., norma di carattere generale applicabile anche al ricorso percassazione, questa si estende anche ai motivi aggiunti, con la conseguenza chel'inammissibilità dell'impugnazione rende inammissibile il proposto ricorso anchese successivamente, come nel caso al vaglio, sono stati depositati (ammissibili)motivi nuovi ad integrazione, nei termini di legge (Sez. 5, n. 48044 del02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850; Sez. 1, n. 4641 del 3/12/1991, dep. 1992,Andricciola, Rv. 190733).Inoltre, il secondo motivo aggiunto appare affrontare un tema nuovodeducendo la sussistenza di una nullità assoluta e insanabile, secondo la Difesarilevabile di ufficio, ai sensi dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen.

Tuttavia, nelcaso di specie, si deve dare atto dell’intervenuta rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale mediante lettura (all’udienza svolta in data 8 luglio 2020), conaccordo delle parti.

Sicché, all’esito, il processo risulta essere stato deciso dallostesso Collegio che ha proceduto, anche mediante la rinnovazione delle prove giàassunte, allo svolgimento dell’istruttoria dibattimentale.

Tanto tenendo conto, daun lato, della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in caso dirinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle partialla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non ènecessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avutoluogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile (Sez.

U,n. 41736 del 30/05/2019, Rv. 276754 – 03); dall’altro, che la rinnovazione deldibattimento mediante la ripetizione dell'assunzione delle prove, può avvenire, aisensi dell'art. 511 cod. proc. pen, anche mediante la lettura dei verbali o con lasola specifica indicazione degli atti da intendersi rinnovati, con il consenso, anchesolo implicito o per facta concludentia, dell'imputato, che ricorre nel caso in cui ilsuo atteggiamento acquiescente sia interpretabile come adesione alla decisionedel giudice di non procedere ad una nuova assunzione delle prove già raccolte(Sez. 3, n. 17692 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275172 – 01).1.2.

Il secondo motivo è infondato.Va ammentato che l’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. subordina l'accessoal rito abbreviato condizionato alla necessità, per la decisione, di integrazioneprobatoria.

Sul punto questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che,in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiestacondizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutivarispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria"quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito a un qualsiasi aspetto della regiudicanda(Sez.

U, n. 44711 del 27/10/2004, Rv. 229175; conf. fa ultimo Sez. 3,n. 26676 del 08/05/2025, Careri, Rv. 288738 – 06).Nel caso di specie, con coerente e logica motivazione, la Corte di merito haevidenziato (v. p. 22 della sentenza impugnata) che il ricorrente avrebbe volutoesaminare i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il maresciallo capo DiLeva, ritenuta attività sostitutiva rispetto al compendio già disponibile nonsoltanto integrativa, come ritenuto dal Tribunale.Secondo la Corte di appello non viene indicato, specificamente,dall’appellante il motivo per il quale [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuto esaminarenuovamente ancorché i verbali delle dichiarazioni del collaboratore fosserodisponibili in atti e utilizzabili in caso di richiesta di giudizio abbreviato.Né è stata ritenuta rilevante, con ragionamento immune da vizi, per quantoriguarda la posizione del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], l'avvenuta ostensione da parte delPubblico ministero dei relativi verbali nel corso del giudizio di primo grado.

LaCorte territoriale reputa superfluo l'esame di [OSCURATO:PERSONA] tenuto conto che i relativiverbali erano stati depositati nel fascicolo del pubblico ministero nel corso delgiudizio, rilevando che la [OSCURATO:PERSONA], in definitiva, aveva chiesto la rinnovazionedell'esame del collaborante, per interrogarlo nel contraddittorio, sulle stessecircostanze già verbalizzate.Viene, infine, ritenuto superfluo l'esame del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] il quale,nella prospettazione dell'imputato, avrebbe dovuto ribadire l'opinionedell'investigatore già espressa sull'identificazione del “[OSCURATO:PERSONA]” menzionato nelleintercettazioni con l'odierno ricorrente, conclusioni che sono indicate come giàpresenti nell'informativa che sarebbe stata pienamente utilizzabile nel corso delgiudizio abbreviato, nella quale le considerazioni del teste erano già contenute.In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto, con ragionamento che sicondivide perché immune da vizi di ogni tipo, che le ragioni per le quali era statorichiesto l'approfondimento istruttorio sono generiche perché, in definitiva,l’appellante aveva indicato soltanto la necessità di approfondire dichiarazioni,perché ritenute vaghe, già rese nelle indagini.

Né per quella relativa al verbaledepositato dal Pubblico ministero nel corso del giudizio si indica la decisività.1.3.

Il terzo motivo è infondato.La censura presenta profili di inammissibilità nella parte in cui sollecita larilettura, inibita a questa Corte, dei dialoghi intercettati e la lettura alternativadel contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.Parte delle censure svolte, poi, è sovrapponibile a quelle già devolute conl’appello, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento esauriente.I travisamenti denunciati, peraltro, non appaiono assistiti dalla compiutaindicazione della decisività, ai fini di un diverso, più favorevole, epilogo decisorio,dei dati che si assumono travisati (nel senso che il vizio di travisamento dellaprova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti delprocesso, specificamente indicati, è ravvisabile solo se l'errore accertato siaidoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica lamotivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermirestando il limite del devolutum e l'intangibilità della valutazione nel merito delrisultato probatorio: Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774).[OSCURATO:PERSONA], il Collegio osserva che la lettura delle convergenti sentenze di merito(le cui motivazioni, trattandosi di cd. doppia affermazione di responsabilità, siintegrano per confluire in un unico percorso giustificativo: Sez. 2, n. 19619 del13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri,257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722), nel complesso,rende evidente che la motivazione è sufficiente, immune da vizi logici e dacontraddittorietà.Il cuore del ragionamento dei giudici di merito sulla responsabilità delricorrente fonda sulle conversazioni che intercorrono tra [OSCURATO:PERSONA] e la compagnaAnita [OSCURATO:PERSONA].In particolare (v. p. 11 e ss.), la sentenza di secondo grado valorizza – tra lealtre - una conversazione del 22 maggio 2014 nella quale è espresso ilriferimento al ricorrente dove non si parla soltanto di “[OSCURATO:PERSONA]”, ma è inequivocoil riferimento all'imputato perché [OSCURATO:PERSONA] – capo clan della cosca [OSCURATO:PERSONA] condannatoper questo reato con sentenza definitiva – si rivolge alla donna affermando chec'è [OSCURATO:PERSONA] che sta con lui, indicando quindi anche il cognome del Mimmodi cui i due conversano, dato altamente individualizzante.A tali dialoghi, ai quali la sentenza di secondo grado, con ragionamentoimmune da illogicità manifesta, attribuisce un significato univoco che non èrivedibile nella presente sede (nel senso che, in materia di intercettazioni,costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice dimerito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cuiapprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limitidella manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sonorecepite, non evincibile nella specie: Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar,Rv. 263715 Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n.35181 del 22/05/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257784), la pronuncia affianca ledichiarazioni etero accusatorie dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento a De rosa, la Corte di appello si confronta con la criticadell’appellante circa la genericità della chiamata (v. p. 13), ma non esclude laritenuta attendibilità e credibilità del chiamante nella parte in cui il collaboratoreha indicato l'imputato come partecipe della cosca [OSCURATO:PERSONA] aggiungendo che, allorchéil fratello era stato arrestato mentre accompagnava il latitante [OSCURATO:PERSONA] aincontrarsi con una donna, [OSCURATO:PERSONA] si era infuriato esprimendosi in manieraoffensiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].In ogni caso, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale aggiungequelle, ben più significative, di [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 14) che è dichiarante più preciso neldescrivere il ruolo dell'imputato nel territorio di Gallina, specificando che la coscadi ‘ndrangheta ivi operante, imponeva alle imprese che lavoravano nella zonauna tangente o un subappalto che veniva affidato alle imprese del territorio eche, tra queste, vi era anche l’impresa dello stesso [OSCURATO:PERSONA].Secondo il collaboratore chi voleva lavorare nel territorio di Gallina dovevarendere conto al referente della zona che, a sua volta, si rapportava alla coscaLibri e che uno di tali referenti, insieme a Quattrone, era [OSCURATO:PERSONA].Le dichiarazioni, con ragionamento completo e immune da censure di ognitipo, non sono state reputate dalla Corte territoriale generiche ma si è delineata,anzi, grazie a queste, la collaborazione, il ruolo e i vantaggi che l’imputatoavrebbe potuto trarre nell'esercizio della sua attività imprenditoriale per di piùvisto il rapporto privilegiato con [OSCURATO:PERSONA], capo della cosca, con unragionamento coerente con quanto affermato nelle conversazioni con AnitaRepaci oggetto di intercettazione.La Corte territoriale, poi, (a p. 15 e ss.) affronta, altresì, il tema dell’esamedell’affidabilità e della credibilità del dichiarante precisando soprattutto che ilcollaboratore era stato in grado di riferire di fatti verificatesi fino al 2013, cioèfino a quando questi era stato in libertà, dato valorizzato dai giudici territorialima con il quale il ricorso, nell'attaccare il giudizio di credibilità e attendibilitàdella chiamata, non si confronta compiutamente.I dati relativi ai riscontri negativi, quali la mancata presenza all'interno degliuffici di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] dal 26 giugno 2009 al 9 settembre 2010, oppurel’insussistenza della frequentazione delle figlie di [OSCURATO:PERSONA] e di Liuzzi nella stessascuola secondo la Corte di appello attengono ad aspetti non significativi delledichiarazioni a carico dell’imputato rese dal collaboratore e, comunque, ritenutitali da non inficiare la credibilità del dichiarante, secondo un ragionamentolineare e immune da vizi logici riscontrabili nella presente sede.Ancora, la Corte territoriale individua come riscontri alle chiamate di Liuzzoquanto affermato dagli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 16 e ss.).

Siriporta che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essere stato vicino agliesponenti della cosca Serraino e che, riferendo della cosca [OSCURATO:PERSONA] operante nelterritorio di Gallina, aveva riferito che allorché il professor Parisi aveva avutoproblemi con un imprenditore per la realizzazione della casa della musica e di unimmobile adiacente, un suo amico lo aveva indirizzato da [OSCURATO:PERSONA] come capo della locale di Gallina.I giudici di merito danno conto del fatto che, alla riunione chiarificatrice trale parti che si era svolta nella pizzeria di Quattrone sita in Gallina, era presenteanche [OSCURATO:PERSONA].

Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], secondo i giudici di merito, avevaindicato [OSCURATO:PERSONA] come vicino a [OSCURATO:PERSONA] e come soggetto che eraintervenuto ad “aggiustare” un'estorsione in danno di una ditta, a seguito di unriferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in particolare circa le denunce sporte daititolari della ditta per danneggiamenti e furti.Il provvedimento di merito richiama anche la deposizione dell'imprenditoreha descritto un contesto coerente con la ricostruzione che vede Quattronereggere il quartiere di Gallina per conto della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e l'odierno imputatosupportare tale attività. [OSCURATO:PERSONA] è indicato come parte offesa di un'estorsione,subita nel 2007, ad opera di [OSCURATO:PERSONA] libri e [OSCURATO:PERSONA], mentre tempodopo è descritto come vittima di richiesta estorsiva da parte di Quattrone eSartiano da pagare nelle mani di Quattrone che a quell'epoca rappresentavavizi, non decisivo che, nell’estorsione, non è stato coinvolto [OSCURATO:PERSONA], trattando dilavori eseguiti in Gallina ma che, nell’occasione, l'estorsione era stata condottadirettamente da [OSCURATO:PERSONA].La sentenza, pur prendendo atto della circostanza che l’imprenditore Bernanon aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] come soggetto intraneo alla cosca, valorizza ledichiarazioni di un teste neutro, [OSCURATO:PERSONA], imprenditore che aveva riferito che lasua impresa aveva iniziato a lavorare nel settore della posa della fibra ottica, incui operava anche la società Redel dei fratelli Barreca, società con la qualecollaborava anche l'impresa di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, si rimarca il fatto che ildichiarante aveva affermato che nel 2015 - 2016 l'odierno imputato lo avevaavvicinato e gli aveva detto che poteva presentargli una persona che avrebbepotuto risolvere i problemi che stava riscontrando, quanto alle intimidazionisubite, facendolo incontrare con [OSCURATO:PERSONA], indicatogli come referente di tuttele famiglie reggine.La sentenza descrive una riunione, alla quale aveva preso parte lo stessoPratesi, nel corso della quale si era concordato il pagamento di una tangente,precisando che, a partire da quel momento, erano cessate le attivitàintimidatorie.[OSCURATO:PERSONA], quindi, sentito anche in sede di rinnovazione istruttoriadibattimentale in appello, aveva affermato espressamente secondo la Corteterritoriale che [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto per fare in modo che [OSCURATO:PERSONA] a compimento l'estorsione soggetto che all'epoca dopo il 2014, erareggente della cosca.I giudici di secondo grado valutano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] come quelledi un teste puro, non intraneo alla cosca e spiegano, per tale motivo, le ragioniper le quali [OSCURATO:PERSONA] non è stato in grado di riferire sul ruolo nella ’ndranghetarivestito da [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a descriverne le condotte, il ruolo, circostanzache sono però espressione netta, secondo il lineare e logico ragionamento dellaCorte territoriale, della sua partecipazione al sodalizio.All'imputato, infatti, viene attribuito, fin dalla contestazione, nell’arcotemporale di cui all’imputazione, il ruolo di partecipe della cosca [OSCURATO:PERSONA],supportando l'attività estorsiva nel territorio di Gallina nonché relazionandosi conle altre famiglie di diverse articolazioni di ‘ndrangheta.

Questi peraltro, secondo iconvergenti provvedimenti di merito, si è relazionato con i maggiori esponentidella cosca operante nel territorio: con [OSCURATO:PERSONA] e, poi, dopo l'arresto diquesti con [OSCURATO:PERSONA], supportando l'attività del reggente schierandosi conChirico allorché questi era entrato in contrasto con i Quattrone e in questa vesteviene collocato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che da [OSCURATO:PERSONA], come presenteassieme ad esponenti della ‘ndrangheta e in due casi della cosca [OSCURATO:PERSONA] in riunionivolte a risolvere problematiche connesse all'attività estorsiva.

Ruolo, peraltro,del tutto coerente con quello riferito dal collaboratore di giustizia Liuzzi, ben alcorrente delle dinamiche interne alla cosca.

Si tratta di conclusioni analoghe aquelle alle quali sono giunti i giudici di primo grado (v. p. 191 e ss).Sicché può senz’altro concludersi nel senso della lineare convergenza dellesentenze impugnate con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale lacondotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lostabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione,idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni finicriminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01; Sez.

U,n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez.

U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01).1.4.

Il quarto e quinto motivo sono inammissibili perché manifestamenteinfondati.In tema di sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis,comma quarto, cod. pen. la motivazione (v. p. 21) è esauriente e conforme allagiurisprudenza di legittimità anche in tema di disponibilità di armi nelle cd. mafiestoriche.Il motivo di ricorso sul carattere armato dell’associazione non si confrontacompiutamente con l’apparato motivazionale che, conformemente allagiurisprudenza di legittimità, ha valorizzato una serie di elementi di fatto, chedisponibilità delle armi, della stretta attinenza di esse all’operatività associativa edella pacifica consapevolezza da parte degli associati di tale obiettiva risultanza.La giurisprudenza ha, infatti, precisato che «in tema di associazione perdelinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità diarmi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile acarico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degliassociati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievoanche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da partedel sodalizio mafioso» (tra le altre, Sez. 1, n. 27516 del 18/03/2025, Battaglia,Rv. 288336 – 01; Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010 – 01).Il ricorso, che non contesta la disponibilità delle armi da partedell'associazione di ‘ndrangheta e il coinvolgimento di vari associati in reaticommessi con l’uso di esse, si limita ad eccepire che la circostanza in questionesarebbe stata attribuita al ricorrente a titolo di responsabilità oggettiva, senzaperò confrontarsi con il complesso della motivazione dalla quale si ricava, quantomeno, l’insussistenza della ignoranza incolpevole. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è descrittocome diretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha utilizzato senz’altro armiper finalità proprie della cosca, note al ricorrente, come spiega la Corteterritoriale con ragionamento che viene soltanto genericamente contestato dalricorrente quanto all’impiego di armi per ragioni personali.Sul diniego delle circostanze attenuanti generiche la motivazione vi è (v. p.23) e soddisfa senz’altro lo standard motivazionale che, sul punto, pretende laCorte di legittimità.

In tal senso, il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lostandard declinato dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013,dep.2014, Waychey, Rv. 258410) e giustifica, altresì, la negazione delletrattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazionedel complessivo trattamento sanzionatorio.

La sussistenza di circostanzefatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragionipreponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purchécongrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in sede di legittimitàneppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesifattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 7707 del04/12/2003, dep. 2004, Rv. 229768; Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010,Contaldo, Rv. 245931), a condizione che la valutazione tenga obbligatoriamenteconto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazionimosse sul punto dall’interessato (Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv.256172).

In particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza dielementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riformadell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito conmodificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai finidella concessione della diminuente, non è più sufficiente nemmeno lo stato diincensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n.39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986, N. 44071 del 2014 Rv. 260610).2.

Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 23 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza del 20/12/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, A. Cocomello,che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore, Avv. M. Gemelli, che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso e dei motivi aggiunti, insistendo, in particolare, per l’accoglimento dellaprima eccezione formulata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] hariformato la condanna, pronunciata tra gli altri, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],dal Tribunale in sede in data 19 gennaio 2022, escludendo la circostanzaaggravante contestata al capo A), di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen.e rideterminando la pena irrogata in quella di anni tredici di reclusione, conrevoca della confisca della polizza n. 21336410.Il primo giudice aveva condannato l’imputato alla pena di anni tredici e mesi seidi reclusione per la partecipazione all’associazione descritta al capo A), di stampo‘ndranghetistico, nella sua articolazione denominata cosca [OSCURATO:PERSONA], per la frazioneoperante nel territorio di Gallina, fatto aggravato dall’essere l’associazione di tipomafioso armata.All'imputato viene ascritta la condotta di partecipazione all'associazione dicui al capo A), capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], per avere stabilmente fatto parte,unitamente a [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto e ad altri coimputati alsodalizio di stampo ‘ndranghetistico, nella qualità di referente della frazione diGallina, come collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi della forza diintimidazione scaturente dal vincolo associativo finalizzato alla commissione diuna serie indeterminata di delitti meglio specificati nell’articolato capo diimputazione.2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazionel’imputato, per il tramite del difensore, affidando l’impugnazione a cinque motivi,di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di cui all'art. 606 lett. c)cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 178, lett. a), 179, 604 comma 4 cod.proc. pen.Si eccepisce la nullità assoluta della sentenza per difetto della capacità delgiudice, ai sensi dell'art. 33 del codice di rito, per aver fatto parte del Collegiogiudicante, alle udienze del 19 giugno e del 9 ottobre 2019, un [OSCURATO:PERSONA] onorario,dottoressa Iacopino, nonostante si procedesse per delitti rientranti nel novero diquelli di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. ed essendo la richiestadi rinvio a giudizio successiva all’entrata in vigore dell’art. 12 legge n. 116 del2017.Il ricorso riporta testualmente il contenuto del corrispondente motivo diappello ed esamina la decisione resa dalla Corte territoriale (v. p. 10 e ss.) sutale eccezione.Secondo la Corte territoriale, l'intera attività processuale è stata rinnovatadavanti al Collegio che ha emesso la sentenza impugnata composto da tre giudicitogati. Si rileva, inoltre, che, in sede di rinnovazione, nessuno dei difensori avevarilevato alcunché circa le modalità attraverso le quali le prove erano stateacquisite in sede di rinnovazione.La difesa sostiene, invece, che si tratta di nullità assoluta e insanabileperché afferisce alla capacità del giudice, sicché l'attività istruttoria non erasuscettibile di sanatoria mediante la rinnovazione degli atti (si richiamano, tra lealtre, Sez. 2, n. 8796 del 14.2.2024; Sez. 3, n. 39119 del 6.7.2023).Il processo non poteva essere celebrato con un Collegio comprendente unmagistrato non togato, stante l'operatività dell'art. 12 del d. lgs n. 116 del 2017,circostanza peraltro riconosciuta dallo stesso Collegio di primo grado che, nellesuccessive udienze del 2 dicembre 2020 e del 10 febbraio 2021, per l'assenza diun giudice togato, aveva rinviato il dibattimento senza procedere all'escussionedel teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] (udienza del 2 dicembre 2020). Si allegacopia dei verbali di udienza per l’autosufficienza.2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione conriferimento all’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. quanto alla mancataammissione dell’imputato al giudizio abbreviato condizionato.All'udienza del 13 novembre 2019 il ricorrente è stato rimesso in terminiper la richiesta di riti alternativi a seguito della proposta eccezione di illegittimitàcostituzionale avanzata circa l'interpretazione della previsione di cui all'art. 430cod. proc. pen., per il caso in cui l'attività integrativa di indagine abbia adoggetto elementi di prova afferenti al medesimo procedimento ad altroconnesso, già esistenti e conosciuti prima dell'emissione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.Alla successiva udienza dell'11 dicembre 2019, l'imputato ha depositato ilfascicolo del difensore ex art. 391-octies del codice di rito subordinando la sceltadel rito abbreviato all'esame dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'escussione del maresciallo capo [OSCURATO:PERSONA], tutti soggetti le cuidichiarazioni erano, a quella data, contenute nel fascicolo del pubblico ministero.Il Tribunale, con ordinanza del 22 gennaio 2020, ha rigettato la richiestaritenendo che le integrazioni probatorie cui era subordinata la scelta del rito nonfossero compatibili con le finalità di speditezza necessarie per la decisione delrito speciale. L’ordinanza è stata confermata dalla Corte territoriale (p. 22), cheha avallato questa conclusione, specificando che i presupposti per ilriconoscimento del rito abbreviato erano insussistenti.[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'integrazione probatoria era da ritenereassolutamente necessaria per la decisione e compatibile con le finalità dieconomia processuale proprie del rito abbreviato. Si tratta di attività istruttoria,ritenuta non sostitutiva di materiale probatorio già acquisito, ma integrativa ditale materiale.[OSCURATO:PERSONA] doveva essere esaminato perché le sue dichiarazioni, rese nelleindagini, erano de relato e generiche e non avevano mai indicato [OSCURATO:PERSONA] comereferente della cosca nel territorio di Gallina, condotta contestata invecenell’imputazione. Sicché, la circostanza indicata al Tribunale sulla quale ildichiarante doveva essere escusso era specifica e necessaria al fine di decidereanche perché utile a depotenziare il dato a carico, derivato dalla captazione del22 maggio 2014, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].L’escussione del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], a parere del ricorrente eranecessaria perché il Pubblico ministero, nelle more della decisione sullaquestione di illegittimità costituzionale sollevata, aveva depositato verbali didichiarazioni del collaboratore del 22 ottobre e del 28 novembre 2019, sicché ilrelativo esame non riguardava le stesse circostanze già verbalizzate.Quanto all'esame del maresciallo capo [OSCURATO:PERSONA], limitato all’identificazionedel [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe stato l'autore dell'ambasciata di cui alla conversazioneambientale del 23 maggio 2014, la sentenza impugnata ha ritenuto che taleesame fosse non necessario. La motivazione resa dalla Corte di appello peròparte dal presupposto della certa identificazione del tale “[OSCURATO:PERSONA]” di cuiconversano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l'odierno ricorrente e ciò dimostracome, invece, l'escussione di [OSCURATO:PERSONA] su tale specifico aspetto fosse necessaria.È evidente che l'istruttoria richiesta aveva ad oggetto fonti di provadell'accusa già facenti parte del fascicolo del pubblico ministero; tuttavia, questaera orientata a completare il materiale probatorio e non a sostituirlo. La sentenzadi secondo grado, poi, quanto all'ulteriore circostanza che le prove richieste nonfossero compatibili con le finalità di economia processuale, proprie delprocedimento abbreviato, non ha motivato circa la deduzione difensiva relativa alfatto che il Tribunale aveva rinviato il processo più volte per attività integrativadi indagine effettuata dal pubblico ministero e non certo per volontàdell'imputato.2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza degli artt. 533, 187,192, 546, del codice di rito, art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione.La sentenza impugnata presenta profili di illegittimità quanto alla ritenutapartecipazione dell'imputato al sodalizio contestato in rubrica di stampo‘ndranghetistico nella sua articolazione della cosca libri.La sentenza ha considerato che un primo elemento di prova diretta dellapartecipazione del ricorrente derivi dalle conversazioni del 24 luglio 2013 e 22maggio 2014 intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e la sua compagna [OSCURATO:PERSONA], dallequali si ricaverebbe il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della cosca e quello diPratesi, come suo collaboratore, con funzione di referente nella frazione diGallina.La pronuncia ha omesso di valutare le dichiarazioni rese dal teste Centolae dal teste escusso ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. nella parte in cui questesono significative nel senso di escludere che [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto il ruolo direferente di [OSCURATO:PERSONA] per la cosca.Infine, risultano travisate le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] eCortese. Si propone, a p. 21 e ss., l’interpretazione dei colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e lacompagna [OSCURATO:PERSONA], già prospettata con i motivi di appello, reputando che daquesti colloqui intercettati non emergerebbe la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], tenutoconto che le indagini, pur avviate già dal 2007, avevano condotto, solo insporadici casi, a conversazioni in cui si parlava di [OSCURATO:PERSONA] o in cui Pratesiappariva come interlocutore. Inoltre, si è documentato nel giudizio di merito chePratesi aveva subito furti che aveva puntualmente denunciato.Per la vicenda della controversia tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],insorta sul territorio di Gallina, il ricorrente evidenzia che in quel caso FilippoChirico per la risoluzione del contrasto aveva officiato Artuso, non anche Pratesiche invece, per la contestazione, era il suo referente diretto nella zona proprioper risolvere le problematiche ivi insorte per la consorteria di riferimento.Si commentano (v. p. 22 e ss. del ricorso) le dichiarazioni del teste dipolizia giudiziaria Centola, per concludere nel senso che [OSCURATO:PERSONA] non era maistato indicato come colloquiante a casa di [OSCURATO:PERSONA], nel periodo corrispondentea quello della partecipazione dell’imputato nel clan, così come non risultavanoaccessi di [OSCURATO:PERSONA] al maneggio di [OSCURATO:PERSONA] dove il capo clan era solitopassare gran parte della sua giornata.Si contesta, poi, l’interpretazione della captazione del 20 maggio 2014.Da questa, infatti, non poteva desumersi che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito allasua compagna [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] era il suo referente in Gallina. Anzi, perla conversazione dello stesso tenore del 23 maggio 2014, il teste Centola,secondo il ricorrente, avrebbe fatto riferimento al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] una mera intuizione investigativa.Infine, si segnala che tanti soggetti chiamati [OSCURATO:PERSONA] erano emersi nelcorso delle indagini, come riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], deposizione che sicommenta a p. 24 e ss. del ricorso prospettandone una lettura alternativaquanto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], cioè visto dal ricorrente come mero intermediariointervenuto per meri fini di solidarietà. Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse messo inregola per non avere fastidi con la sua ditta sul posto di lavoro non è, a pareredella [OSCURATO:PERSONA], circostanza incompatibile con il ruolo di vittima delle estorsioni. Ilricorrente sostiene di aver dimostrato, in sede di appello, che la ditta delricorrente era stata raggiunta da gravi intimidazioni che erano state prontamentedenunciate.Sicché, non si condivide la tesi della Corte di appello nella parte in cuireputa l'influenza di [OSCURATO:PERSONA], nel territorio di Gallina, come attività esercitata daparte di un imprenditore organico della cosca, nonché operativo all'interno diquesta per supportare le attività estorsive e per godere della protezione dellafamiglia. Secondo la Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] è immune da intimidazioni checoltivano imprese operanti nel medesimo cantiere, ha assunto l'iniziativa perpromuovere un incontro con finalità estorsiva con il soggetto che, all'epoca,rivestiva un ruolo apicale nella cosca, incontro al quale ha partecipato lo stessoPratesi.Si contesta poi che [OSCURATO:PERSONA], nelle dichiarazioni rese al Pubblicoministero, acquisite su consento delle parti, aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] era inrapporti con [OSCURATO:PERSONA] e con la cosca libri. Si allega, per l'autosufficienza, ilverbale di sommarie informazioni testimoniali rese al Pubblico ministero eacquisite dalla Corte di appello sul consenso delle parti da parte del collaboratoreCatalano (all. 4) e si sostiene che il teste non aveva mai considerato [OSCURATO:PERSONA] unmafioso e che comunque tali dichiarazioni sconfesserebbero il narrato deicollaboratori di giustizia che in modo generico avevano ritenuto [OSCURATO:PERSONA] referentedell'imputato. Quanto alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], resa nel contraddittorio, poi,si assume che il teste aveva fatto riferimento ad un'azione di recupero crediti,svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], attività considerata dal ricorrentedistonica rispetto alla condizione di assoggettamento nei confronti di un adeptoal sodalizio mafioso. Analoghe considerazioni si svolgono quanto al contenutodelle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] ritenuto imprenditore di riferimentodella cosca e che, per il ricorrente, non aveva attribuito a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo dimembro di questo sodalizio.Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si sostieneche, il primo aveva reso dichiarazioni de relato e generiche e che il secondoaveva reso, del pari, affermazioni generiche che avevano condotto, in altroprocedimento, all’assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], con motivazionedepositata dopo la sentenza di secondo grado (in data 1° luglio 2025) che siallega al ricorso per l’autosufficienza.[OSCURATO:PERSONA], quanto a [OSCURATO:PERSONA] (le cui dichiarazioni rese al dibattimento siriportano per stralcio a p. 31 e ss. del ricorso), sostiene di aver dimostrato neldibattimento di primo grado, che non era vero che la figlia del dichiarantefrequentava la stessa scuola della figlia di [OSCURATO:PERSONA] e che, quindi, i riferiti strettirapporti di amicizia tra i due erano falsi.Si tratta di circostanza non marginale che inciderebbe, a parere delricorrente, sull’intrinseca credibilità soggettiva del dichiarante, ritenuta invecedalla Corte di appello con motivazione apparente e congetturale. Peraltro, sievidenzia che Liuzzi – assuntore di sostanze psicotrope - aveva dichiaratol’esistenza di assidua frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] e invece, nelle indagini cd. Arabauffici di Liuzzi (dal 26 giugno 2009 al 9 settembre 2010). Per la deposizione diLiuzzi la presenza avrebbe dovuto essere quasi giornaliera e invece questi non èmai video ripreso in questo periodo nel piazzale.Nella deposizione resa, [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver letto notizieriportate dagli organi di stampa dove veniva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo direferente della cosca [OSCURATO:PERSONA]; di qui la circolarità delle circostanze riferite. Ildichiarante poi non aveva escluso in sede di controesame di aver lettol’ordinanza relativa al procedimento Theorema – Roccaforte. Di qui il vizio dilegittimità per la ritenuta circolarità delle dichiarazioni rese. Infine, si segnalache [OSCURATO:PERSONA] aveva esposto che [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e inveceQuanto ai dichiaranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si ripotano per esteso i motivi diappello (v. p. 39 e ss. del ricorso) e si assume che la Corte territoriale avrebbereso motivazione apparente (quanto alla vicenda elativa al danneggiamento dellaRedel) e comunque travisante il dato probatorio dell’incontro chiarificatore per lavicenda Martino (Casa della Musica). Si segnala che vi sono denunce all’Autoritàgiudiziaria nello stesso periodo in cui per [OSCURATO:PERSONA] i titolari della Redel sisarebbero rivolti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Si assume, ancora, il travisamento della prova relativa alla deposizione difazione di Gallina per conto dei [OSCURATO:PERSONA] con l’apporto di [OSCURATO:PERSONA].Si chiede l’acquisizione della sentenza resa il 15 luglio 2024, depositata il9 febbraio 2025 (ALL. 6) successiva alla pronuncia di appello, come elementodecisivo che conferma che i [OSCURATO:PERSONA] erano imprenditori in posizione paritaria con imembri della cosca [OSCURATO:PERSONA] e si facevano con questi reciproci favori e se neriportano stralci (v. p. 47 e ss. del ricorso).Si richiama, anche, la motivazione della sentenza n. 1867 del 2024depositata il 5 marzo 2025 (ALL. 7), e se ne chiede l’acquisizione, provvedimentodel quale si riportano stralci nella parte relativa a [OSCURATO:PERSONA], assolto dauna presunta estorsione ai danni dei [OSCURATO:PERSONA].Si richiamano, inoltre, i contenuti dell’atto di appello (v. p. 49 e ss.)assumendo che la sentenza di secondo grado ha provato a superare le deduzioniivi svolte, valorizzando in modo erroneo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] esottacendo quanto aveva affermato il testimone di giustizia Siclari sconfessandoBerna. Del resto, per il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe confermato il ruolo diPratesi come contestato in rubrica.Si contesta il contenuto della motivazione della Corte di appello (p. 19 e20) reputato apparente.Infine, a p. 57 e ss. si contesta l’interpretazione dei colloqui intercettatitra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il 31 gennaio 2014. In particolare, si segnalache, con l’atto di appello, si era affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto aPratesi 100,00 euro per restituire l’auto rubatagli e si contesta il contenutoillustrato dalla Corte territoriale della conv. del 20 maggio 2014 afferenteall’imbasciata da portare per conto di [OSCURATO:PERSONA] a tale Giovanni.Si confuta il dato dei controlli svolti a carico di [OSCURATO:PERSONA], reputati dalla Corteterritoriale conforto alle dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] e si conclude escludendo laconvergenza del molteplice, come affermato anche nell’atto di appello che, sulpunto, il ricorrente riporta per esteso (v. p. 63 e ss. del ricorso).Da ultimo, si attribuisce rilievo al dedotto travisamento della provarappresentata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo la Corte di appello,non aveva riferito di una scissione delle cosche nel 2017 ma aveva dichiarato diaver appreso in quell’anno di tale scissione all’interno della cosca [OSCURATO:PERSONA]. Invece, laDifesa riporta stralci della deposizione del dichiarante che colloca in quell’anno lascissione. Così come [OSCURATO:PERSONA] colloca il duopolio mafioso nel territorio di Gallina,nel 2003 e 2004, quindi denunciando la carenza di convergenza del moltepliceanche in relazione all’ambito temporale della condotta ritenuta dalla Corteterritoriale.2.4. Con il quarto motivo si contesta inosservanza dell’art. 416-bis,comma quarto, cod. pen. e vizio di motivazione circa l’aggravante dell’esserel’associazione arma.Con i motivi di appello si era devoluto il tema del collegamento dellevicende sottese al riconoscimento della circostanza aggravante a circostanzepersonali e non legate alla finalità della cosca. Si richiama giurisprudenza dilegittimità in tema di criteri di imputazione soggettiva della circostanzaaggravante che deve essere almeno ignorata per colpa. Non vi sono elementi perreputare [OSCURATO:PERSONA] consapevole dell’esistenza di armi usate dalla cosca e dallafamiglia già riconosciuta come operativa nell’ambito dell’organizzazione storicadenominata ‘ndragheta.2.5. Con il quinto motivo si contesta vizio di motivazione in punto diniegodelle circostanze attenuanti generiche.Il rigetto è motivato dai giudici di merito soltanto per la gravità dei fatti.La Corte di appello trascura le deduzioni devolute con il gravame che nonfondavano soltanto sull’incensuratezza dell’imputato ma segnalavano che Pratesiera comparso sulla scena in un ambito temporale circoscritto rispetto ad indaginipartite nel 2007, e con una presenza peraltro discontinua. Da ultimo si segnala(v. p. 38) la contraddittorietà di parte del narrato di [OSCURATO:PERSONA].Quanto al narrato dei pentiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente ritiene di aversmentito il contenuto delle dichiarazioni rese a carico dell’imputato.2.6. Sono stati depositati motivi aggiunti, con allegata documentazione,relativi al primo motivo di ricorso.2.6.1. Con il primo motivo aggiunto, si ribadisce l’eccezione di nullitàassoluta della sentenza di primo e secondo grado e si rileva che, all’udienza del19 giugno 2019, era stato svolto il controesame del teste di polizia giudiziaria LoGiudice e che, nella udienza del 9 ottobre 2019, era stato effettuato l’avviso dideposito dell’attività integrativa di indagine da parte del Pubblico ministero e si èconvocato il perito trascrittore. Si assume, poi, che l’attività non è statarinnovata. In particolare, si precisa che in data 18 settembre 2019, non era statarinnovata l’attività compiuta all’udienza del 19 giugno 2019 con la presenza delGOP nel Collegio giudicante e che, nella successiva udienza del 30 ottobre 2019,non erano stati rinnovati gli atti compiuti il 9 ottobre 2019.Si riporta la sentenza della Corte Cost. n. 67 del 7 aprile 2025 e sirimarca che in tre occasioni il Collegio procedente aveva rinviato il processo(nelle udienze del 8 gennaio, 2 dicembre 2020 e del 10 febbraio 2021) perchéera parte del Collegio un magistrato non togato.2.6.2. Con il secondo motivo aggiunto si denuncia violazione dell’art. 525,comma 2, cod. proc. pen. e 179 cod. proc. pen. perché alla deliberazione dellasentenza non hanno partecipato gli stessi giudici che hanno procedutoall’istruttoria.L'attività istruttoria svolta nell'udienza del 19 giugno 2019 non è statarinnovata alla successiva udienza del 18 settembre 2019 alla presenza di undiverso Collegio composto da componenti togati, il quale non ha preliminarmentedato atto della sua diversa composizione soggettiva.Analogamente, all'udienza del 30 ottobre 2019, non è stato dato attodella diversa composizione del Collegio, né sono stati rinnovati gli atti svolti allaprecedente udienza del 9 ottobre 2019 alla presenza del giudice onorario.La rinnovazione svolta l'udienza dell'8 luglio 2020, con il consenso di tuttele parti, secondo il ricorrente, non vale a sanare un vizio che si è verificato nelleprecedenti udienze del 18 settembre e del 30 ottobre 2019 anche se si volesseconsiderare che, alla data del 9 ottobre 2019, il Tribunale abbia disposto larinnovazione degli atti ex art. 190-bis del codice di rito.Le udienze del 18 settembre del 30 ottobre 2019, prive di rinnovazionedegli atti, hanno generato un vulnus insanabile che non si può rimediare con lasanatoria, peraltro, svolta soltanto all'udienza in data 8 luglio 2020, avendo inquella sede il Tribunale proceduto alla rinnovazione di atti inesistenti in ragionedella mancata rinnovazione che si sarebbe dovuta svolgere nelle precedentiudienze, nel corso delle quali, però, non si era nemmeno dato atto della diversacomposizione del Collegio.Tanto, vista la nullità derivata delle udienze immediatamente successive aquelle svolte con la partecipazione del GOP che si riverbera a cascata su tutti gliluglio del 2020, è stata svolta attività significativa dell'istruttoria dibattimentaleed è stata acquisita l'informativa principale nonché è stato escusso il teste LoGiudice il cui controesame della [OSCURATO:PERSONA] sulla posizione specifica di [OSCURATO:PERSONA] risale al12 giugno del 2019. Questi, in quella sede, aveva riferito sulla conversazionerelativa al furto della vettura della moglie di [OSCURATO:PERSONA], sulla conversazione del 20maggio 2017, relativa all'ambasciata da portare a tale Giovanni per conto diChirico e sui controlli su strada del ricorrente elementi chiave valorizzati dallesentenze di merito.3. La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione in pubblicaudienza, accordata.All’odierna udienza, all’esito della trattazione in pubblica udienzapartecipata, le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTODeve essere, preliminarmente, respinta la richiesta di acquisizione delle duesentenze allegate al ricorso (ALL. 6 e 7) le cui motivazioni sono state depositatedopo il deposito della sentenza della Corte di appello oggetto del ricorso, maprima del deposito dell’impugnazione oggetto dell’esame da parte di questaCorte.Osserva il Collegio che si tratta, peraltro, di atti non acquisibili, in rapportoai limiti cognitivi tipici, in via generale, del giudizio di legittimità, trattandosi inogni caso di pronunce depositate prima del deposito del ricorso per cassazione.[OSCURATO:PERSONA], si rileva che la giurisprudenza di questa Corte di legittimitàammette, nel giudizio dinnanzi ad essa, l'acquisizione di sentenze ma devetrattarsi di pronunce irrevocabili, passate in giudicato in pendenza del giudizio dicassazione, quando l'interessato non sia stato nelle condizioni di produrla neiprecedenti gradi di giudizio, presupposti che non ricorrono nel caso di specie(Sez. 5, n. 38569 del 07/05/2014, Rv. 259904 — 01; Sez. 6. n. 3702 del04/12/2012, dep. 2013, Rv. 254766; Sez. 3, n. 20673 del 22/03/2023, tutte nelsenso che, nel giudizio di legittimità, è consentita l'acquisizione di una sentenzairrevocabile quando l'interessato non sia stato in grado di produrla nei precedentigradi di giudizio).1.Il ricorso è infondato.1.1. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.[OSCURATO:PERSONA], secondo il prevalente orientamento di questa Corte di cassazione ildivieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario a comporre i Collegiche giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.,introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina una limitazionealla capacità del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa dinullità assoluta, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178,comma 1, lett. a), cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato egrado del procedimento (Sez. 3, n. 39119 del 06/07/2023, Rv. 285112 - 01;Sez. 3, n. 9076 del 21/01/2020 Rv. 279942 - 01). Poiché, nel caso invalutazione, si procede per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., sussiste ildescritto divieto stante l'inclusione della fattispecie nel comma secondo dell'art.407, comma 2, lett. a), n. 1 cod. proc. pen.Tuttavia, si osserva che, nel caso di specie, la partecipazione al Collegioprocedente di un giudice onorario, in primo grado, non ha riguardato l’interosvolgimento dell’attività dibattimentale ma si è limitata alle due udienze indicate.Ancora, si osserva che, come dedotto già dal ricorrente, le prove espletatedal Tribunale composto con la partecipazione di un componente onorario, alleudienze del 19 giugno 2019 e 9 ottobre 2019, sono state rinnovate.[OSCURATO:PERSONA], lo svolgimento del processo di primo grado rende conto del fattoche, all’udienza del 18 settembre 2019, veniva rinnovata l’istruttoriadibattimentale svolta mediante lettura (v. p. 14 della sentenza di primo grado),su accordo delle parti (dichiarazioni raccolte e deposito dell’informativaTheorema). Circostanza confermata dall’esame degli atti, necessitato per laqualità della proposta eccezione (cfr., nel senso che, in materia processuale, laCorte di cassazione è anche giudice del fatto e cioè che, nella ricerca deglieventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specificomotivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della leggeprocessuale: Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Rv 220092).Inoltre, risulta che, da ultimo, all’udienza del 8 luglio 2020, ad opera delTribunale composto solo da magistrati togati, veniva rinnovata l’attività diistruttoria dibattimentale già svolta in diversa composizione e mediante lettura,su accordo di tutte le parti, venivano dichiarate utilizzabili le prove assunte (v. p.19 della sentenza di primo grado). Ciò, peraltro, in quanto l’attività istruttoriarisulta, nel travagliato iter del procedimento di primo grado, svolta da più Collegiprocedenti in composizione diversa, ancorché soltanto nelle due udienze indicate,questi hanno visto la partecipazione all’organo giudicante di un componente nontogato.A ciò si aggiunga che la deduzione, per come formulata, si rivela genericaperché non svolge puntualmente la cd. prova di resistenza.Sul punto, si rileva che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,nell'ipotesi in cui, con il ricorso per cassazione, si lamenti l'inutilizzabilità oinvalidità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, apena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazionedel predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto glielementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se,nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti agiustificare l'identico convincimento (tra le molte altre, Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26921801; Sez. 3, n. 3207 del02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 - 01; Sez. 6, n. 18764 del05/02/2014, Barilari, Rv. 259452 - 01). In definitiva, secondo tale indirizzo cui ilCollegio aderisce, gli elementi di prova eventualmente acquisiti illegittimamentediventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residuerisultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n.3207 del 2/10/2014, Rv. cit.).Applicati gli esposti principi al caso al vaglio, si rileva che il ricorrente, nelprimo motivo si ricorso, non illustra compiutamente il contenuto delle proveassunte nelle due udienze che sono state tenute dal Collegio con lapartecipazione di un [OSCURATO:PERSONA] onorario, comunque, da ultimo, rinnovate dalCollegio procedente, né in che misura queste prove siano state decisive perl’epilogo decisorio cui è pervenuto il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado. Né si specifica, toltele prove acquisite nelle due udienze indicate, perché le residue, molteplici,risultanze a carico non sarebbero state sufficienti a sostenere la medesimaconclusione cui è giunto il primo giudice affermando la penale responsabilitàdell’imputato, invece, conducendo ad un diverso, più favorevole, epilogo perl’imputato. Più in particolare, si osserva che il ricorrente indica le prove el’attività istruttoria espletata nelle due udienze cui si riferisce l’eccezioneformulata. Tuttavia, non risulta illustrata compiutamente la rilevanza e ilsignificato che quegli elementi di prova hanno avuto rispetto all’epilogo decisoriocui è pervenuto il Tribunale, risultando generica l’indicazione della decisività diqueste prove nel senso sin qui illustrato.Del pari inammissibili sono i motivi aggiunti.Il primo e secondo motivo aggiunto, invero, sono più specifici rispetto allarappresentazione della doglianza, precisando che in definitiva l’attività istruttoriasvolta non potrebbe essere sanata perché inficiata da nullità assoluta eillustrando, in maniera più puntuale, la decisività delle prove assunte alle qualil’eccezione si riferisce.Tuttavia, le censure accedono al primo motivo principale inammissibile.Sicché, queste non possono essere esaminate posto che, in caso diinammissibilità del motivo di ricorso principale, ai sensi dell’art. 591, lett. c) cod.proc. pen., norma di carattere generale applicabile anche al ricorso percassazione, questa si estende anche ai motivi aggiunti, con la conseguenza chel'inammissibilità dell'impugnazione rende inammissibile il proposto ricorso anchese successivamente, come nel caso al vaglio, sono stati depositati (ammissibili)motivi nuovi ad integrazione, nei termini di legge (Sez. 5, n. 48044 del02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850; Sez. 1, n. 4641 del 3/12/1991, dep. 1992,Andricciola, Rv. 190733).Inoltre, il secondo motivo aggiunto appare affrontare un tema nuovodeducendo la sussistenza di una nullità assoluta e insanabile, secondo la Difesarilevabile di ufficio, ai sensi dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. Tuttavia, nelcaso di specie, si deve dare atto dell’intervenuta rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale mediante lettura (all’udienza svolta in data 8 luglio 2020), conaccordo delle parti. Sicché, all’esito, il processo risulta essere stato deciso dallostesso Collegio che ha proceduto, anche mediante la rinnovazione delle prove giàassunte, allo svolgimento dell’istruttoria dibattimentale. Tanto tenendo conto, daun lato, della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in caso dirinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle partialla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non ènecessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avutoluogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile (Sez. U,n. 41736 del 30/05/2019, Rv. 276754 – 03); dall’altro, che la rinnovazione deldibattimento mediante la ripetizione dell'assunzione delle prove, può avvenire, aisensi dell'art. 511 cod. proc. pen, anche mediante la lettura dei verbali o con lasola specifica indicazione degli atti da intendersi rinnovati, con il consenso, anchesolo implicito o per facta concludentia, dell'imputato, che ricorre nel caso in cui ilsuo atteggiamento acquiescente sia interpretabile come adesione alla decisionedel giudice di non procedere ad una nuova assunzione delle prove già raccolte(Sez. 3, n. 17692 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275172 – 01).1.2. Il secondo motivo è infondato.Va ammentato che l’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. subordina l'accessoal rito abbreviato condizionato alla necessità, per la decisione, di integrazioneprobatoria. Sul punto questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che,in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiestacondizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutivarispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria"quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito a un qualsiasi aspetto della regiudicanda(Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Rv. 229175; conf. fa ultimo Sez. 3,n. 26676 del 08/05/2025, Careri, Rv. 288738 – 06).Nel caso di specie, con coerente e logica motivazione, la Corte di merito haevidenziato (v. p. 22 della sentenza impugnata) che il ricorrente avrebbe volutoesaminare i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il maresciallo capo DiLeva, ritenuta attività sostitutiva rispetto al compendio già disponibile nonsoltanto integrativa, come ritenuto dal Tribunale.Secondo la Corte di appello non viene indicato, specificamente,dall’appellante il motivo per il quale [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuto esaminarenuovamente ancorché i verbali delle dichiarazioni del collaboratore fosserodisponibili in atti e utilizzabili in caso di richiesta di giudizio abbreviato.Né è stata ritenuta rilevante, con ragionamento immune da vizi, per quantoriguarda la posizione del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], l'avvenuta ostensione da parte delPubblico ministero dei relativi verbali nel corso del giudizio di primo grado. LaCorte territoriale reputa superfluo l'esame di [OSCURATO:PERSONA] tenuto conto che i relativiverbali erano stati depositati nel fascicolo del pubblico ministero nel corso delgiudizio, rilevando che la [OSCURATO:PERSONA], in definitiva, aveva chiesto la rinnovazionedell'esame del collaborante, per interrogarlo nel contraddittorio, sulle stessecircostanze già verbalizzate.Viene, infine, ritenuto superfluo l'esame del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] il quale,nella prospettazione dell'imputato, avrebbe dovuto ribadire l'opinionedell'investigatore già espressa sull'identificazione del “[OSCURATO:PERSONA]” menzionato nelleintercettazioni con l'odierno ricorrente, conclusioni che sono indicate come giàpresenti nell'informativa che sarebbe stata pienamente utilizzabile nel corso delgiudizio abbreviato, nella quale le considerazioni del teste erano già contenute.In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto, con ragionamento che sicondivide perché immune da vizi di ogni tipo, che le ragioni per le quali era statorichiesto l'approfondimento istruttorio sono generiche perché, in definitiva,l’appellante aveva indicato soltanto la necessità di approfondire dichiarazioni,perché ritenute vaghe, già rese nelle indagini. Né per quella relativa al verbaledepositato dal Pubblico ministero nel corso del giudizio si indica la decisività.1.3. Il terzo motivo è infondato.La censura presenta profili di inammissibilità nella parte in cui sollecita larilettura, inibita a questa Corte, dei dialoghi intercettati e la lettura alternativadel contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.Parte delle censure svolte, poi, è sovrapponibile a quelle già devolute conl’appello, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento esauriente.I travisamenti denunciati, peraltro, non appaiono assistiti dalla compiutaindicazione della decisività, ai fini di un diverso, più favorevole, epilogo decisorio,dei dati che si assumono travisati (nel senso che il vizio di travisamento dellaprova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti delprocesso, specificamente indicati, è ravvisabile solo se l'errore accertato siaidoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica lamotivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermirestando il limite del devolutum e l'intangibilità della valutazione nel merito delrisultato probatorio: Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774).[OSCURATO:PERSONA], il Collegio osserva che la lettura delle convergenti sentenze di merito(le cui motivazioni, trattandosi di cd. doppia affermazione di responsabilità, siintegrano per confluire in un unico percorso giustificativo: Sez. 2, n. 19619 del13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri,257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722), nel complesso,rende evidente che la motivazione è sufficiente, immune da vizi logici e dacontraddittorietà.Il cuore del ragionamento dei giudici di merito sulla responsabilità delricorrente fonda sulle conversazioni che intercorrono tra [OSCURATO:PERSONA] e la compagnaAnita [OSCURATO:PERSONA].In particolare (v. p. 11 e ss.), la sentenza di secondo grado valorizza – tra lealtre - una conversazione del 22 maggio 2014 nella quale è espresso ilriferimento al ricorrente dove non si parla soltanto di “[OSCURATO:PERSONA]”, ma è inequivocoil riferimento all'imputato perché [OSCURATO:PERSONA] – capo clan della cosca [OSCURATO:PERSONA] condannatoper questo reato con sentenza definitiva – si rivolge alla donna affermando chec'è [OSCURATO:PERSONA] che sta con lui, indicando quindi anche il cognome del Mimmodi cui i due conversano, dato altamente individualizzante.A tali dialoghi, ai quali la sentenza di secondo grado, con ragionamentoimmune da illogicità manifesta, attribuisce un significato univoco che non èrivedibile nella presente sede (nel senso che, in materia di intercettazioni,costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice dimerito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cuiapprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limitidella manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sonorecepite, non evincibile nella specie: Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar,Rv. 263715 Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n.35181 del 22/05/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257784), la pronuncia affianca ledichiarazioni etero accusatorie dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento a De rosa, la Corte di appello si confronta con la criticadell’appellante circa la genericità della chiamata (v. p. 13), ma non esclude laritenuta attendibilità e credibilità del chiamante nella parte in cui il collaboratoreha indicato l'imputato come partecipe della cosca [OSCURATO:PERSONA] aggiungendo che, allorchéil fratello era stato arrestato mentre accompagnava il latitante [OSCURATO:PERSONA] aincontrarsi con una donna, [OSCURATO:PERSONA] si era infuriato esprimendosi in manieraoffensiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].In ogni caso, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale aggiungequelle, ben più significative, di [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 14) che è dichiarante più preciso neldescrivere il ruolo dell'imputato nel territorio di Gallina, specificando che la coscadi ‘ndrangheta ivi operante, imponeva alle imprese che lavoravano nella zonauna tangente o un subappalto che veniva affidato alle imprese del territorio eche, tra queste, vi era anche l’impresa dello stesso [OSCURATO:PERSONA].Secondo il collaboratore chi voleva lavorare nel territorio di Gallina dovevarendere conto al referente della zona che, a sua volta, si rapportava alla coscaLibri e che uno di tali referenti, insieme a Quattrone, era [OSCURATO:PERSONA].Le dichiarazioni, con ragionamento completo e immune da censure di ognitipo, non sono state reputate dalla Corte territoriale generiche ma si è delineata,anzi, grazie a queste, la collaborazione, il ruolo e i vantaggi che l’imputatoavrebbe potuto trarre nell'esercizio della sua attività imprenditoriale per di piùvisto il rapporto privilegiato con [OSCURATO:PERSONA], capo della cosca, con unragionamento coerente con quanto affermato nelle conversazioni con AnitaRepaci oggetto di intercettazione.La Corte territoriale, poi, (a p. 15 e ss.) affronta, altresì, il tema dell’esamedell’affidabilità e della credibilità del dichiarante precisando soprattutto che ilcollaboratore era stato in grado di riferire di fatti verificatesi fino al 2013, cioèfino a quando questi era stato in libertà, dato valorizzato dai giudici territorialima con il quale il ricorso, nell'attaccare il giudizio di credibilità e attendibilitàdella chiamata, non si confronta compiutamente.I dati relativi ai riscontri negativi, quali la mancata presenza all'interno degliuffici di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] dal 26 giugno 2009 al 9 settembre 2010, oppurel’insussistenza della frequentazione delle figlie di [OSCURATO:PERSONA] e di Liuzzi nella stessascuola secondo la Corte di appello attengono ad aspetti non significativi delledichiarazioni a carico dell’imputato rese dal collaboratore e, comunque, ritenutitali da non inficiare la credibilità del dichiarante, secondo un ragionamentolineare e immune da vizi logici riscontrabili nella presente sede.Ancora, la Corte territoriale individua come riscontri alle chiamate di Liuzzoquanto affermato dagli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 16 e ss.). Siriporta che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essere stato vicino agliesponenti della cosca Serraino e che, riferendo della cosca [OSCURATO:PERSONA] operante nelterritorio di Gallina, aveva riferito che allorché il professor Parisi aveva avutoproblemi con un imprenditore per la realizzazione della casa della musica e di unimmobile adiacente, un suo amico lo aveva indirizzato da [OSCURATO:PERSONA] come capo della locale di Gallina.I giudici di merito danno conto del fatto che, alla riunione chiarificatrice trale parti che si era svolta nella pizzeria di Quattrone sita in Gallina, era presenteanche [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], secondo i giudici di merito, avevaindicato [OSCURATO:PERSONA] come vicino a [OSCURATO:PERSONA] e come soggetto che eraintervenuto ad “aggiustare” un'estorsione in danno di una ditta, a seguito di unriferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in particolare circa le denunce sporte daititolari della ditta per danneggiamenti e furti.Il provvedimento di merito richiama anche la deposizione dell'imprenditoreha descritto un contesto coerente con la ricostruzione che vede Quattronereggere il quartiere di Gallina per conto della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e l'odierno imputatosupportare tale attività. [OSCURATO:PERSONA] è indicato come parte offesa di un'estorsione,subita nel 2007, ad opera di [OSCURATO:PERSONA] libri e [OSCURATO:PERSONA], mentre tempodopo è descritto come vittima di richiesta estorsiva da parte di Quattrone eSartiano da pagare nelle mani di Quattrone che a quell'epoca rappresentavavizi, non decisivo che, nell’estorsione, non è stato coinvolto [OSCURATO:PERSONA], trattando dilavori eseguiti in Gallina ma che, nell’occasione, l'estorsione era stata condottadirettamente da [OSCURATO:PERSONA].La sentenza, pur prendendo atto della circostanza che l’imprenditore Bernanon aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] come soggetto intraneo alla cosca, valorizza ledichiarazioni di un teste neutro, [OSCURATO:PERSONA], imprenditore che aveva riferito che lasua impresa aveva iniziato a lavorare nel settore della posa della fibra ottica, incui operava anche la società Redel dei fratelli Barreca, società con la qualecollaborava anche l'impresa di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, si rimarca il fatto che ildichiarante aveva affermato che nel 2015 - 2016 l'odierno imputato lo avevaavvicinato e gli aveva detto che poteva presentargli una persona che avrebbepotuto risolvere i problemi che stava riscontrando, quanto alle intimidazionisubite, facendolo incontrare con [OSCURATO:PERSONA], indicatogli come referente di tuttele famiglie reggine.La sentenza descrive una riunione, alla quale aveva preso parte lo stessoPratesi, nel corso della quale si era concordato il pagamento di una tangente,precisando che, a partire da quel momento, erano cessate le attivitàintimidatorie.[OSCURATO:PERSONA], quindi, sentito anche in sede di rinnovazione istruttoriadibattimentale in appello, aveva affermato espressamente secondo la Corteterritoriale che [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto per fare in modo che [OSCURATO:PERSONA] a compimento l'estorsione soggetto che all'epoca dopo il 2014, erareggente della cosca.I giudici di secondo grado valutano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] come quelledi un teste puro, non intraneo alla cosca e spiegano, per tale motivo, le ragioniper le quali [OSCURATO:PERSONA] non è stato in grado di riferire sul ruolo nella ’ndranghetarivestito da [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a descriverne le condotte, il ruolo, circostanzache sono però espressione netta, secondo il lineare e logico ragionamento dellaCorte territoriale, della sua partecipazione al sodalizio.All'imputato, infatti, viene attribuito, fin dalla contestazione, nell’arcotemporale di cui all’imputazione, il ruolo di partecipe della cosca [OSCURATO:PERSONA],supportando l'attività estorsiva nel territorio di Gallina nonché relazionandosi conle altre famiglie di diverse articolazioni di ‘ndrangheta. Questi peraltro, secondo iconvergenti provvedimenti di merito, si è relazionato con i maggiori esponentidella cosca operante nel territorio: con [OSCURATO:PERSONA] e, poi, dopo l'arresto diquesti con [OSCURATO:PERSONA], supportando l'attività del reggente schierandosi conChirico allorché questi era entrato in contrasto con i Quattrone e in questa vesteviene collocato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che da [OSCURATO:PERSONA], come presenteassieme ad esponenti della ‘ndrangheta e in due casi della cosca [OSCURATO:PERSONA] in riunionivolte a risolvere problematiche connesse all'attività estorsiva. Ruolo, peraltro,del tutto coerente con quello riferito dal collaboratore di giustizia Liuzzi, ben alcorrente delle dinamiche interne alla cosca. Si tratta di conclusioni analoghe aquelle alle quali sono giunti i giudici di primo grado (v. p. 191 e ss).Sicché può senz’altro concludersi nel senso della lineare convergenza dellesentenze impugnate con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale lacondotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lostabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione,idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni finicriminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01; Sez. U,n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01).1.4. Il quarto e quinto motivo sono inammissibili perché manifestamenteinfondati.In tema di sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis,comma quarto, cod. pen. la motivazione (v. p. 21) è esauriente e conforme allagiurisprudenza di legittimità anche in tema di disponibilità di armi nelle cd. mafiestoriche.Il motivo di ricorso sul carattere armato dell’associazione non si confrontacompiutamente con l’apparato motivazionale che, conformemente allagiurisprudenza di legittimità, ha valorizzato una serie di elementi di fatto, chedisponibilità delle armi, della stretta attinenza di esse all’operatività associativa edella pacifica consapevolezza da parte degli associati di tale obiettiva risultanza.La giurisprudenza ha, infatti, precisato che «in tema di associazione perdelinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità diarmi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile acarico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degliassociati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievoanche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da partedel sodalizio mafioso» (tra le altre, Sez. 1, n. 27516 del 18/03/2025, Battaglia,Rv. 288336 – 01; Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010 – 01).Il ricorso, che non contesta la disponibilità delle armi da partedell'associazione di ‘ndrangheta e il coinvolgimento di vari associati in reaticommessi con l’uso di esse, si limita ad eccepire che la circostanza in questionesarebbe stata attribuita al ricorrente a titolo di responsabilità oggettiva, senzaperò confrontarsi con il complesso della motivazione dalla quale si ricava, quantomeno, l’insussistenza della ignoranza incolpevole. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è descrittocome diretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha utilizzato senz’altro armiper finalità proprie della cosca, note al ricorrente, come spiega la Corteterritoriale con ragionamento che viene soltanto genericamente contestato dalricorrente quanto all’impiego di armi per ragioni personali.Sul diniego delle circostanze attenuanti generiche la motivazione vi è (v. p.23) e soddisfa senz’altro lo standard motivazionale che, sul punto, pretende laCorte di legittimità. In tal senso, il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lostandard declinato dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013,dep.2014, Waychey, Rv. 258410) e giustifica, altresì, la negazione delletrattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazionedel complessivo trattamento sanzionatorio. La sussistenza di circostanzefatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragionipreponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purchécongrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in sede di legittimitàneppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesifattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 7707 del04/12/2003, dep. 2004, Rv. 229768; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010,Contaldo, Rv. 245931), a condizione che la valutazione tenga obbligatoriamenteconto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazionimosse sul punto dall’interessato (Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv.256172). In particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza dielementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riformadell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito conmodificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai finidella concessione della diminuente, non è più sufficiente nemmeno lo stato diincensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n.39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986, N. 44071 del 2014 Rv. 260610).2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 23 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15047/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris