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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03846/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10461/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di dom icilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Avverso la sentenza n. 4004 /201 9 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 2ottobre 201 9 . [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 10461/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel marzo 2014 [OSCURATO:PERSONA] promosse in danno di [OSCURATO:PERSONA] espropriazione forzata avente ad oggetto la quota indivisa di 5/11 del diritto di proprietà su alcuni immobili siti nel Comune di Ponte in Valtellina, già gravati da ipoteca in favore della procedente.

2. Con ricorso presentato al giudice dell’esecuzione, formulò opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere proprietaria della quota di proprietà staggita, per acquisto fattone a mezzo scrittura privata di compravendita del 18 febbraio 2001, registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Sondrio nell’aprile 2014 e non trascritta.

3. Con distintoricorso al giudice dell’esecuzione, l’esecutato [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione agli atti esecutivi (deducendo la nullità della notifica dell’atto di pignoramento) e spiegò intervento adesivo all’opposizione di terzo della Mottarelli.

4. Riunite le controversie, all’esito delle due fasi, sommaria e di merito, l’adito Tribunale di Sondrio rigettò l’opposizione della Mottarelli e dichiarò inammissibile quella del Gianoncelli.

5. L’appello interposto dalla sola [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto dalla decisione in epigrafe indicata, la quale ha altresì condannato l’appellante al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] di ulteriore importo a titolo di responsabilità processuale aggravata.

6. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a seimotivi, cui resiste, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA]; non ha svolto difese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA].

5. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 10461/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Secondo laricorrente, la gravata sentenza ha omesso la pronuncia sulla domanda (formulata a suffragio dell’opposizione in prime cure e riproposta in appello) volta ad «accertare e dichiarare che la quota del diritto di proprietà di 5/11 pignorata in danno di [OSCURATO:PERSONA]» era di proprietàdell’opponente [OSCURATO:PERSONA], in forza della scrittura privata di vendita del 18 febbraio 2001 « ripetuta in forma pubblica » con decorrenza ex tunc da tale data con atto per notar [OSCURATO:PERSONA] del 13 giugno 2015, trascritto nei [OSCURATO:PERSONA].

1.1. La doglianza è infondata.

Il giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione si configura come un’azione di accertamento dell’illegittimità dell’esecuzione in rapporto al suo oggetto e di fronte al diritto vantato dal terzo, senza involgere necessariamente un’azione di revindica o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale.

Il terzo che promuove la controversia exart. 619 cod. proc. civ. fa valere una situazione giuridica soggettiva sul bene giuridico staggito asseritamente prevalente rispetto al diritto del creditore procedente di soddisfarsi, allo scopo di impedire l’aggressione esecutivadella res ; e la sentenza che decide l’opposizione fa stato unicamente in ordine alla assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia endoprocedimentale limitata alla specifica procedura esecutiva (sull’oggetto dell’opposizione di terzo all’esecuzione,cfr.

Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6016, in parte motiva; Cass.12/04/2011, n. 8426; Cass. 13/10/2003, n. 15278; Cass. 06/03/2011, n. 3256; Cass. 26/03/1981, n. 1771). r.g. n. 10461/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha centrato la sua decisione (conclusa con esito negativo) sulla opponibilità al creditore procedente del diritto dominicale vantato dall’opponente, in piena conformità con il sopra delineato thema decidendum del giudizio: alcuna omissione di pronuncia può,dunque, ravvisarsi.

2. Il secondo motiv o denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 616 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «in ordine alla declaratoria di inammissibilità delle censure attoree sui vizi dell’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.E.».

Si sostiene che introducendoil giudizio di merito [OSCURATO:PERSONA] aveva sollevato doglianze avverso le affermazioni del G.E. (relative all’opponibilità della compravendita ed alla ammissibilità dell’intervento adesivo di [OSCURATO:PERSONA]) contenute nell’ordinanza di fissazione del termine per il merito, doglianze poi reiterate in sede di appello, ma ritenute dal giudice di seconde cure inammissibili (per difetto di interesse all’impugnazione) sul rilievo che «le ragioni dell’opposizione hanno trovato la loro sede nel giudizio di merito, conclusosi con la sentenza appellata».

2.1. Il motivo è infondato.

L’opposizione di terzo all’esecuzione è giudiziounitario a cadenza bifasica, scandito cioè da una preliminare e necessaria fase sommaria innanzi il giudice dell’esecuzione seguita da una -soltanto eventuale - fase di merito a cognizione piena.

Nella descritta articolazione, l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione a conclusione della fase sommaria ha natura di atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non ha contenuto (neanche implicitamente) decisorio né carattere di definitività: è infatti il giudizio di merito -ove instaurato - la sedes deputata ad una nuova e compiuta rivalutazione, nelle forme e con le modalità della cognizione piena ed esauriente, delle ragioni dell’opposizione e della correttezza r.g. n. 10461/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sotto ogni profilo - sostanziale e processuale - delle statuizioni del giudice dell’esecuzione, anche in punto di spese della fase sommaria.

Ineccepibile, allora, si rivela, alla luce di queste premesse, la valutazione della Corte d’appello allorquando ha ritenuto l’ordinanza del giudice dell’esecuzione emessa a definizione della fase sommaria assorbita dalla sentenza conclusiva della causa di merito e, quindi, inammissibili le contestazioni rivolte dall’appellante avverso tale ordinanza.

3. Il terzo motivo deduce nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato «in ordine alle domande relative alla documentata tardività e mutatio libelli delle eccezioni sollevate dalla convenuta nella procedura esecutiva».

Si eccepisce l’omessa pronuncia sul primo motivo di appello con cui erano state mosse contestazioni sulla ritualità delle eccezioni sollevate nella fase sommaria dalla parte opposta.

3.1. Il motivo è infondato: la Corte di Appello ha pronunciato sul primo motivo di appello nella sua interezza unitariamente considerato, ritenendo le doglianze con lo stesso sollevate inammissibili, per le ragioni sopra sub §

2.1. valutate, oltremodo conformi a diritto.

4. Il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 619e 474, secondo comma, num. 3, cod. proc. civ., nonché degli artt. 2650, 2700 e 2914 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inopponibile al creditore pignorante l’alienazione della quota in favore della opponente, in ragione della «mancata trascrizione dell’atto di compravendita in data anteriore alla trascrizione del pignoramento», reputando irrilevante «il richiamo alla pretesa retroattività dell’atto pubblico di compravendita» (rogato nel giugno 2015) «trattandosi di r.g. n. 10461/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] effetti che, al più, possono trovare efficacia nei rapporti tra le parti della medesima scrittura».

Si sostiene, per contro, che il diritto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], nascente dalla scrittura privata del febbraio 2001 registrata nell’aprile 2014, «è stato opposto a [OSCURATO:PERSONA] mediante notifica ai sensi dell’art. 619, secondo comma, cod. proc. civ.,del ricorso e del decreto del giudice dell’esecuzione di fissazione udienza», con conseguente inoperatività dell’art. 2914 cod. civ.; si assume inoltre che «l’atto notarile di compravendita ripetuto in forma pubblica e trascritto nei registri immobiliari con decorrenza retroattiva 18.02.2001» non era stato attaccato dalla creditrice con domanda di annullamento oppure con querela di falso, sicché ne risultava accertato l’effetto ex tunc. 4.1.La doglianza è destituita di fondamento.

Per scolastica nozione, in ius positum riconducibile agli artt. 2643 e seguenti cod. civ.(e, segnatamente, al disposto dell’art. 2644 cod. civ.), l’opponibilità ai terzi dei negozi traslativi del diritto di proprietà su beni immobili (al pari di ogni atto costitutivo o estintivo di diritti reali immobiliari) postula, indefettibilmente, la trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari, divenendo da tale momento efficace erga omnes(sul tema, cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4842; Cass. 30/08/2018, n. 21385; Cass. 30/03/2018, n. 8000; Cass. 12/12/2003, n. 19058; Cass. 19/08/2002, n. 12236).

Si realizza, in tal guisa, a basilare presidio della sicurezza dei traffici giuridici, un sistema di pubblicità legale dichiarativa, che non ammette alcun tipo di equipollente al previsto adempimento della trascrizione, con conseguente irrilevanza della conoscenza dell’atto aliunde acquisita dal terzo o dello stato soggettivo (di buona o mala fede) di questi(cfr. Cass. 14/07/1980, n. 4508 nonché Cass. 23/10/1985, n. 5194, la quale, proprio con riferimento ad un’opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., ha chiarito che il terzo opponente è tenuto a dedurre un titolo di r.g. n. 10461/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proprietà sull’immobile staggito , trascritto anteriormente al pignoramento, a nulla rilevando - non ammettendo la trascrizione deroghe od equipollenti – l ’ effettiva conoscenza che il creditore procedente abbia della reale titolarità del bene esecutato).

Al lume di ciò, manifestamente infondato si appalesa l’assunto del ricorrente, che ascrive alla notifica del ricorso in opposizione di terzo l’effetto di rendere opponibile al creditore pignorante il trasferimento della proprietà sul cespite staggito, in difetto della trascrizione di esso; del pari irrilevante nei riguardi dei terzi (in essi inclusi il ceto creditorio, in virtù dell’art. 2914 cod. civ.) la pattuizione di retroattività convenuta nell’atto pubblico di compravendita stipulato nell’anno 2015, in epoca addirittura successiva al promovimento dell’espropriazione forzata. 5.Il quinto mezzo, ascritto a violazione di plurime norme di diritto, criticala sentenza impugnata nella parte in cui (disattendendo specifico motivo di appello) ha confermato la condanna inferta dal primo giudice al pagamento di una somma a titolo di responsabilità processuale aggravata e nella parte in cui ha impartito condanna ad ulteriore risarcimento, sempre ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., con riferimento al giudizio di secondo grado.

Si adduce, in sintesi, l’inesistenza di una lite temeraria, per aver l’odierna ricorrente «legittimamente proposto» l’opposizione di terzo «al fine di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto di proprietà, a far tempo dal 18.02.2001 sugli immobili indebitamente pignorati» e stante l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 2914 cod. civ.. 5.1.Il motivo è inammissibile.

Basti rammentare, sul punto, il monolitico indirizzo esegetico di questa Corte secondo cui «l’accertamento della responsabilità aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice r.g. n. 10461/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato» (così, da ultimo, Cass. 04/03/2022, n. 7222).

Vizio motivazionale nella specie nemmeno adombrato.

Soltantoper completezza argomentativa, si rileva come il giudice territoriale non abbia fatto discendere l’affermazione di responsabilità processuale aggravata sic et simpliciter dal mero rigetto della domanda formulata, ma abbia ravvisato la temerarietà della condotta della parte opponente nell’ignoranza dell’infondatezza delle proprie tesi, connotata da colpa grave siccome derivante dal mancato uso di una diligenza pur minima richiesta nell’approntare le difese in giudizio (sul concetto di colpa grave rilevante ai fini dell’art. 96 cod. proc. civ., cfr., tra le tante, Cass., Sez.

U, 20/04/2018, n. 9912; Cass. 26/01/2018, n. 2040; Cass.30/11/2017, n. 28658).

6. Il quinto motivo, a rticolato per violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., reca una duplice, distinta censura.

In primo luogo, si contesta la liquidazione delle spese di ambedue i gradi di merito, operata in base allo scaglione tariffario compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 , assumendo come valore della controversia il valore (euro 40.000) della quota pignorata; per contro, ad avviso del ricorrente, il valore della lite vaancorato all’importo (euro 19.000) intimato a [OSCURATO:PERSONA] con l’atto di pignoramento immobiliare, con conseguente applicazione dello scaglione tariffario da euro 5.201 ad euro 26.000 e quantificazione in minore entità delle spese processuali.

Si denuncia inoltre come sproporzionato l’importo di euro 3.305 liquidato per la fase decisionale in appello, a fronte di una comparsa conclusionale «di poche righe». 6.1.La prima doglianza è infondat a, la seconda inammissibile . r.g. n. 10461/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

6.1.1. A mente dell’art. 17 cod. proc. civ. (per chiarolapsus calami indicato come «cod. civ.» nella gravata sentenza), nelle opposizioni all’esecuzione proposte ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ. da terzi che pretendono avere la proprietà o altro diritto reale sulla res pignorata, il valore della lite si determina «dal valore dei beni controversi».

Avuto riguardo all’inequivoco tenore letterale della disposizione ed in coerenza con l’individuato thema decidendum delle controversie ex art. 619 cod. proc. civ. (legittima assoggettabilità ad espropriazione dei beni pignorati), la locuzione testé trascritta deve intendersi riferita all’equivalente monetario del diritto aggreditoin via esecutiva, e non già, come opinato dal ricorrente, al credito per cui si procede, criterio invece regolante (in virtù del medesimo art. 17 cod. proc. civ.) il valore delle cause di opposizione all’esecuzione (sull’argomento, cfr. Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1340, in parte motiva; Cass. 05/01/1994, n. 68; Cass.04/10/1979, n. 5123; Cass. 23/03/1963, n. 715).

Ineccepibilmente, quindi, i giudici di merito hanno parametrato i compensi professionali dovuti alla parte vittoriosa in base allo scaglione tariffario pertinente al valore della quota del diritto di proprietà pignorato, individuato (circostanza non controversa) in euro 40.000.

6.1.2. Inammissibile è poi la censura alla liquidazione per la fase decisionale del giudizio di appello dell’importo di euro 3.305, corrispondente alla misura media stabilita per tale attività dallo scaglione tariffario compreso tra euro 26.001 ed euro

52.000. In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, l’esercizio del potere discrezionale del giudice di determinazione del compenso, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano r.g. n. 10461/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (v.

Cass. 05/05/2022, n. 14198; Cass. 07/01/2021, n. 89).

7. Il ricorso èrigettato.

8. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 9.Complessivamente esaminato, il ricorso in questione si connota per l’inammissibilità di alcunimotivi e per la manifesta infondatezza di altri nonché, più in generale, per l’articolazione, senza alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo, di tesi giuridiche contrastanti con inequivoche previsioni normative, con il diritto vivente o con la giurisprudenza consolidata , vieppiù a fronte di una doppia e conforme contraria pronuncia di merito.

Tanto costituisce, secondo il consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, elemento idoneo e sufficiente a considerare temeraria l’impugnazione di legittimità spiegata da [OSCURATO:PERSONA] (cfr., da ultimo, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 22208 ; Cass. 04/09/2020, n. 18512 ; Cass. 11/02/2022, n. 4430) e giustifica l’irrogazione della condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata ex art.96, terzo comma, cod. proc. civ., la quale «configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente» (in questi termini Cass. 09/05/2022, n. 14548; analogamente, Cass.270/02/2019, n. 5725).

In applicazione della citata disposizione, si condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, a titolo di responsabilità processuale aggravata,dell’ulteriore somma di euro 4.000.

10. Atteso l’ esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte r.g. n. 10461/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dellaricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.

R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. p.q.m.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, a titolo di responsabilità processuale aggravata ed ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro

4.000. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10461/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di dom icilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Avverso la sentenza n. 4004 /201 9 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 2ottobre 201 9 . [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 10461/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel marzo 2014 [OSCURATO:PERSONA] promosse in danno di [OSCURATO:PERSONA] espropriazione forzata avente ad oggetto la quota indivisa di 5/11 del diritto di proprietà su alcuni immobili siti nel Comune di Ponte in Valtellina, già gravati da ipoteca in favore della procedente. 2. Con ricorso presentato al giudice dell’esecuzione, formulò opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere proprietaria della quota di proprietà staggita, per acquisto fattone a mezzo scrittura privata di compravendita del 18 febbraio 2001, registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Sondrio nell’aprile 2014 e non trascritta. 3. Con distintoricorso al giudice dell’esecuzione, l’esecutato [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione agli atti esecutivi (deducendo la nullità della notifica dell’atto di pignoramento) e spiegò intervento adesivo all’opposizione di terzo della Mottarelli. 4. Riunite le controversie, all’esito delle due fasi, sommaria e di merito, l’adito Tribunale di Sondrio rigettò l’opposizione della Mottarelli e dichiarò inammissibile quella del Gianoncelli. 5. L’appello interposto dalla sola [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto dalla decisione in epigrafe indicata, la quale ha altresì condannato l’appellante al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] di ulteriore importo a titolo di responsabilità processuale aggravata. 6. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a seimotivi, cui resiste, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA]; non ha svolto difese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA]. 5. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 10461/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Secondo laricorrente, la gravata sentenza ha omesso la pronuncia sulla domanda (formulata a suffragio dell’opposizione in prime cure e riproposta in appello) volta ad «accertare e dichiarare che la quota del diritto di proprietà di 5/11 pignorata in danno di [OSCURATO:PERSONA]» era di proprietàdell’opponente [OSCURATO:PERSONA], in forza della scrittura privata di vendita del 18 febbraio 2001 « ripetuta in forma pubblica » con decorrenza ex tunc da tale data con atto per notar [OSCURATO:PERSONA] del 13 giugno 2015, trascritto nei [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La doglianza è infondata. Il giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione si configura come un’azione di accertamento dell’illegittimità dell’esecuzione in rapporto al suo oggetto e di fronte al diritto vantato dal terzo, senza involgere necessariamente un’azione di revindica o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale. Il terzo che promuove la controversia exart. 619 cod. proc. civ. fa valere una situazione giuridica soggettiva sul bene giuridico staggito asseritamente prevalente rispetto al diritto del creditore procedente di soddisfarsi, allo scopo di impedire l’aggressione esecutivadella res ; e la sentenza che decide l’opposizione fa stato unicamente in ordine alla assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia endoprocedimentale limitata alla specifica procedura esecutiva (sull’oggetto dell’opposizione di terzo all’esecuzione,cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6016, in parte motiva; Cass.12/04/2011, n. 8426; Cass. 13/10/2003, n. 15278; Cass. 06/03/2011, n. 3256; Cass. 26/03/1981, n. 1771). r.g. n. 10461/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha centrato la sua decisione (conclusa con esito negativo) sulla opponibilità al creditore procedente del diritto dominicale vantato dall’opponente, in piena conformità con il sopra delineato thema decidendum del giudizio: alcuna omissione di pronuncia può,dunque, ravvisarsi. 2. Il secondo motiv o denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 616 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «in ordine alla declaratoria di inammissibilità delle censure attoree sui vizi dell’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.E.». Si sostiene che introducendoil giudizio di merito [OSCURATO:PERSONA] aveva sollevato doglianze avverso le affermazioni del G.E. (relative all’opponibilità della compravendita ed alla ammissibilità dell’intervento adesivo di [OSCURATO:PERSONA]) contenute nell’ordinanza di fissazione del termine per il merito, doglianze poi reiterate in sede di appello, ma ritenute dal giudice di seconde cure inammissibili (per difetto di interesse all’impugnazione) sul rilievo che «le ragioni dell’opposizione hanno trovato la loro sede nel giudizio di merito, conclusosi con la sentenza appellata». 2.1. Il motivo è infondato. L’opposizione di terzo all’esecuzione è giudiziounitario a cadenza bifasica, scandito cioè da una preliminare e necessaria fase sommaria innanzi il giudice dell’esecuzione seguita da una -soltanto eventuale - fase di merito a cognizione piena. Nella descritta articolazione, l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione a conclusione della fase sommaria ha natura di atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non ha contenuto (neanche implicitamente) decisorio né carattere di definitività: è infatti il giudizio di merito -ove instaurato - la sedes deputata ad una nuova e compiuta rivalutazione, nelle forme e con le modalità della cognizione piena ed esauriente, delle ragioni dell’opposizione e della correttezza r.g. n. 10461/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sotto ogni profilo - sostanziale e processuale - delle statuizioni del giudice dell’esecuzione, anche in punto di spese della fase sommaria. Ineccepibile, allora, si rivela, alla luce di queste premesse, la valutazione della Corte d’appello allorquando ha ritenuto l’ordinanza del giudice dell’esecuzione emessa a definizione della fase sommaria assorbita dalla sentenza conclusiva della causa di merito e, quindi, inammissibili le contestazioni rivolte dall’appellante avverso tale ordinanza. 3. Il terzo motivo deduce nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato «in ordine alle domande relative alla documentata tardività e mutatio libelli delle eccezioni sollevate dalla convenuta nella procedura esecutiva». Si eccepisce l’omessa pronuncia sul primo motivo di appello con cui erano state mosse contestazioni sulla ritualità delle eccezioni sollevate nella fase sommaria dalla parte opposta. 3.1. Il motivo è infondato: la Corte di Appello ha pronunciato sul primo motivo di appello nella sua interezza unitariamente considerato, ritenendo le doglianze con lo stesso sollevate inammissibili, per le ragioni sopra sub § 2.1. valutate, oltremodo conformi a diritto. 4. Il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 619e 474, secondo comma, num. 3, cod. proc. civ., nonché degli artt. 2650, 2700 e 2914 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inopponibile al creditore pignorante l’alienazione della quota in favore della opponente, in ragione della «mancata trascrizione dell’atto di compravendita in data anteriore alla trascrizione del pignoramento», reputando irrilevante «il richiamo alla pretesa retroattività dell’atto pubblico di compravendita» (rogato nel giugno 2015) «trattandosi di r.g. n. 10461/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] effetti che, al più, possono trovare efficacia nei rapporti tra le parti della medesima scrittura». Si sostiene, per contro, che il diritto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], nascente dalla scrittura privata del febbraio 2001 registrata nell’aprile 2014, «è stato opposto a [OSCURATO:PERSONA] mediante notifica ai sensi dell’art. 619, secondo comma, cod. proc. civ.,del ricorso e del decreto del giudice dell’esecuzione di fissazione udienza», con conseguente inoperatività dell’art. 2914 cod. civ.; si assume inoltre che «l’atto notarile di compravendita ripetuto in forma pubblica e trascritto nei registri immobiliari con decorrenza retroattiva 18.02.2001» non era stato attaccato dalla creditrice con domanda di annullamento oppure con querela di falso, sicché ne risultava accertato l’effetto ex tunc. 4.1.La doglianza è destituita di fondamento. Per scolastica nozione, in ius positum riconducibile agli artt. 2643 e seguenti cod. civ.(e, segnatamente, al disposto dell’art. 2644 cod. civ.), l’opponibilità ai terzi dei negozi traslativi del diritto di proprietà su beni immobili (al pari di ogni atto costitutivo o estintivo di diritti reali immobiliari) postula, indefettibilmente, la trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari, divenendo da tale momento efficace erga omnes(sul tema, cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4842; Cass. 30/08/2018, n. 21385; Cass. 30/03/2018, n. 8000; Cass. 12/12/2003, n. 19058; Cass. 19/08/2002, n. 12236). Si realizza, in tal guisa, a basilare presidio della sicurezza dei traffici giuridici, un sistema di pubblicità legale dichiarativa, che non ammette alcun tipo di equipollente al previsto adempimento della trascrizione, con conseguente irrilevanza della conoscenza dell’atto aliunde acquisita dal terzo o dello stato soggettivo (di buona o mala fede) di questi(cfr. Cass. 14/07/1980, n. 4508 nonché Cass. 23/10/1985, n. 5194, la quale, proprio con riferimento ad un’opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., ha chiarito che il terzo opponente è tenuto a dedurre un titolo di r.g. n. 10461/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proprietà sull’immobile staggito , trascritto anteriormente al pignoramento, a nulla rilevando - non ammettendo la trascrizione deroghe od equipollenti – l ’ effettiva conoscenza che il creditore procedente abbia della reale titolarità del bene esecutato). Al lume di ciò, manifestamente infondato si appalesa l’assunto del ricorrente, che ascrive alla notifica del ricorso in opposizione di terzo l’effetto di rendere opponibile al creditore pignorante il trasferimento della proprietà sul cespite staggito, in difetto della trascrizione di esso; del pari irrilevante nei riguardi dei terzi (in essi inclusi il ceto creditorio, in virtù dell’art. 2914 cod. civ.) la pattuizione di retroattività convenuta nell’atto pubblico di compravendita stipulato nell’anno 2015, in epoca addirittura successiva al promovimento dell’espropriazione forzata. 5.Il quinto mezzo, ascritto a violazione di plurime norme di diritto, criticala sentenza impugnata nella parte in cui (disattendendo specifico motivo di appello) ha confermato la condanna inferta dal primo giudice al pagamento di una somma a titolo di responsabilità processuale aggravata e nella parte in cui ha impartito condanna ad ulteriore risarcimento, sempre ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., con riferimento al giudizio di secondo grado. Si adduce, in sintesi, l’inesistenza di una lite temeraria, per aver l’odierna ricorrente «legittimamente proposto» l’opposizione di terzo «al fine di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto di proprietà, a far tempo dal 18.02.2001 sugli immobili indebitamente pignorati» e stante l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 2914 cod. civ.. 5.1.Il motivo è inammissibile. Basti rammentare, sul punto, il monolitico indirizzo esegetico di questa Corte secondo cui «l’accertamento della responsabilità aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice r.g. n. 10461/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato» (così, da ultimo, Cass. 04/03/2022, n. 7222). Vizio motivazionale nella specie nemmeno adombrato. Soltantoper completezza argomentativa, si rileva come il giudice territoriale non abbia fatto discendere l’affermazione di responsabilità processuale aggravata sic et simpliciter dal mero rigetto della domanda formulata, ma abbia ravvisato la temerarietà della condotta della parte opponente nell’ignoranza dell’infondatezza delle proprie tesi, connotata da colpa grave siccome derivante dal mancato uso di una diligenza pur minima richiesta nell’approntare le difese in giudizio (sul concetto di colpa grave rilevante ai fini dell’art. 96 cod. proc. civ., cfr., tra le tante, Cass., Sez. U, 20/04/2018, n. 9912; Cass. 26/01/2018, n. 2040; Cass.30/11/2017, n. 28658). 6. Il quinto motivo, a rticolato per violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., reca una duplice, distinta censura. In primo luogo, si contesta la liquidazione delle spese di ambedue i gradi di merito, operata in base allo scaglione tariffario compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 , assumendo come valore della controversia il valore (euro 40.000) della quota pignorata; per contro, ad avviso del ricorrente, il valore della lite vaancorato all’importo (euro 19.000) intimato a [OSCURATO:PERSONA] con l’atto di pignoramento immobiliare, con conseguente applicazione dello scaglione tariffario da euro 5.201 ad euro 26.000 e quantificazione in minore entità delle spese processuali. Si denuncia inoltre come sproporzionato l’importo di euro 3.305 liquidato per la fase decisionale in appello, a fronte di una comparsa conclusionale «di poche righe». 6.1.La prima doglianza è infondat a, la seconda inammissibile . r.g. n. 10461/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6.1.1. A mente dell’art. 17 cod. proc. civ. (per chiarolapsus calami indicato come «cod. civ.» nella gravata sentenza), nelle opposizioni all’esecuzione proposte ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ. da terzi che pretendono avere la proprietà o altro diritto reale sulla res pignorata, il valore della lite si determina «dal valore dei beni controversi». Avuto riguardo all’inequivoco tenore letterale della disposizione ed in coerenza con l’individuato thema decidendum delle controversie ex art. 619 cod. proc. civ. (legittima assoggettabilità ad espropriazione dei beni pignorati), la locuzione testé trascritta deve intendersi riferita all’equivalente monetario del diritto aggreditoin via esecutiva, e non già, come opinato dal ricorrente, al credito per cui si procede, criterio invece regolante (in virtù del medesimo art. 17 cod. proc. civ.) il valore delle cause di opposizione all’esecuzione (sull’argomento, cfr. Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1340, in parte motiva; Cass. 05/01/1994, n. 68; Cass.04/10/1979, n. 5123; Cass. 23/03/1963, n. 715). Ineccepibilmente, quindi, i giudici di merito hanno parametrato i compensi professionali dovuti alla parte vittoriosa in base allo scaglione tariffario pertinente al valore della quota del diritto di proprietà pignorato, individuato (circostanza non controversa) in euro 40.000. 6.1.2. Inammissibile è poi la censura alla liquidazione per la fase decisionale del giudizio di appello dell’importo di euro 3.305, corrispondente alla misura media stabilita per tale attività dallo scaglione tariffario compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000. In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, l’esercizio del potere discrezionale del giudice di determinazione del compenso, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano r.g. n. 10461/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (v. Cass. 05/05/2022, n. 14198; Cass. 07/01/2021, n. 89). 7. Il ricorso èrigettato. 8. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 9.Complessivamente esaminato, il ricorso in questione si connota per l’inammissibilità di alcunimotivi e per la manifesta infondatezza di altri nonché, più in generale, per l’articolazione, senza alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo, di tesi giuridiche contrastanti con inequivoche previsioni normative, con il diritto vivente o con la giurisprudenza consolidata , vieppiù a fronte di una doppia e conforme contraria pronuncia di merito. Tanto costituisce, secondo il consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, elemento idoneo e sufficiente a considerare temeraria l’impugnazione di legittimità spiegata da [OSCURATO:PERSONA] (cfr., da ultimo, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 22208 ; Cass. 04/09/2020, n. 18512 ; Cass. 11/02/2022, n. 4430) e giustifica l’irrogazione della condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata ex art.96, terzo comma, cod. proc. civ., la quale «configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente» (in questi termini Cass. 09/05/2022, n. 14548; analogamente, Cass.270/02/2019, n. 5725). In applicazione della citata disposizione, si condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, a titolo di responsabilità processuale aggravata,dell’ulteriore somma di euro 4.000. 10. Atteso l’ esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte r.g. n. 10461/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dellaricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P. R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, a titolo di responsabilità processuale aggravata ed ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 4.000. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto d
Sentenza Cassazione n. 03846/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris