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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19174/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12723-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 00184530640, elettivamente domiciliato in Roma, Via DellaGiuliana 74, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso l'ordinanza n. 40878/2021 della [OSCURATO:PERSONA] Roma, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dalla [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che 1.Con atto di citazione notificato il 29 giugno 1998, le sigg.re Carla e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio il comune di Avellino davanti al locale Tribunale esponendo che a) con atto G.M. n. 366 del 27 febbraio 1988 e con successivo atto consiliare n. 1296 del 21 luglio 1988, vistato dal CORECO, con atto n.8877 del 27 febbraio 1989, il predetto Comune aveva approvato il progetto per la realizzazione dell’asse di collegamento via Amoretta – via F. Tedesco – Area ASI, con contestuale approvazione del piano parcellare grafico e descrittivo annesso al progetto, costituente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e fissazione in anni uno e cinque dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori e per l’inizio e la definizione del procedimento espropriativo, decorrenti in mancanza di diversa indicazione, dalla data di esecutività della medesima delibera (27/2/1989); b) con decreto 816 del 5 gennaio 1990, il predetto comune aveva disposto l’occupazione temporanea per cinque anni di un fondo di loro proprietà; c) in data 28 febbraio 1990 il Comune si era immesso nel possesso dell’area occupata; d) con delibere GM il Comune con atto datato 10 giugno 1992, aveva approvatouna perizia di variante suppletiva dei lavori, reiterando la dichiarazione di pubblica utilità e fissando nuovamente i termini di cui all’art. 13 L. 2359/1865; e) i lavori erano stati ultimati il 29 aprile 1995; f) il decreto sindacale n. 7521/1995 aveva prorogato di un anno la durata di occupazione di urgenza ai sensi della L. n. 158/1991; g) con decreto 8849 del 16 febbraio 1996 il Comune aveva disposto l’espropriazione dell’area occupata.

2. Tanto premesso le attrici chiedevano che fosse accertata l’illegittimità dell’occupazione come conseguenza della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità in ragione della scadenza dei termini fissati per l’inizio dei lavori.

Deducevano inoltre che il decreto di esproprio era inutiliter datum poiché emesso tardivamente.

Per tali ragioni le attrici chiedevano il risarcimento, da parte del Comune, del danno derivante dall’illegittima occupazione del loro fondo,nonché l’accertamento ed il pagamento dell’indennità di occupazione legittima.

3. Il Tribunale di Avellino, dopo aver integrato il contraddittorio con la chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza n. 2222 del 19 dicembre 2012, dichiarava la propria incompetenza a trattare della domanda di determinazione della indennità di occupazione legittima, in favore della Corte d’Appello di Napoli; dichiarava inoltre la litispendenza in merito alla domanda di pagamento di tale indennità, cancellando la causa dal ruolo in ragione della pendenza di un parallelo procedimento instaurato presso la Corte d’Appello di Napoli volto all’ottenimento della medesima indennità.

4. Le sigg.re Carla e [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 4 dicembre 2013, proponevano appello avverso tale sentenza chiedendo, previa declaratoria di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, la disapplicazione dei decreti di proroga di tale dichiarazione e del provvedimento di espropriazione, nonché l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione e la condanna degli appellati, in solido, al risarcimento del relativo danno, oltre interessi, in uno con la determinazione dell’indennità di occupazione legittima e con la conseguente condanna del Comune e di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in solido della stessa.

5. La Corte d’appello di Napoli con la sentenza n. 3601/2015 rigettava tutti i motivi d’appello proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la citata sentenza del Tribunale di Avellino; rigettava, in particolare,le domande di determinazione, pagamento o deposito dell’indennità di occupazione legittima proposte avverso il Comune per essere stato già definito il relativo giudizio con dichiarazione di litispendenza; e le domande proposte nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. perché improcedibili; e compensava, quindi, le spese di lite del giudizio di appello.

6. Per quanto ancora d’interesse, la corte territoriale accertava la decorrenza dei termini della dichiarazione di pubblica utilità di cui all’art. 13 legge 2359/1865, dal 27 febbraio 1989, data di esecutività del provvedimento; conseguentemente la disposizione dell’occupazione da parte del Comune, in data 5 gennaio 1990, era avvenuta nei termini; i successivi atti del Comune, tra cui l’immissione in possesso ed il termine lavori, dovevano, quindi, essere considerati tempestivi per le medesime ragioni.

7. Riteneva inoltre la corte territoriale che la mancanza delle condizioni per la proroga dei termini non potesse essere rilevatadal giudice ordinario in quanto l’impugnazione di eventuali vizi della delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 1992 ricadeva nelle competenze del giudice amministrativo.

Per tale ragione la Corte d’appello riteneva irrilevanti le critiche relative alla tardività dei lavori in quanto compiuti nel termine prorogato dalla citata delibera del consiglio comunale, così come la lamentata tardività del decreto di esproprio, parimenti emesso in base ad una dichiarazione di pubblica utilità efficace.

8. In merito alla diversa domanda di determinazione dell’indennità per l’occupazione legittima la corte territoriale, rilevata la litispendenza di altro giudizio, sospeso ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione del presente procedimento, dichiarava che la domanda andava necessariamente proposta in quel procedimento.

9. Avverso la suddetta sentenza n. 3601, emessa dalla C orte d’appello di Napoli in data 15 settembre 2015, Carla e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi; ricorso resistito con separati controricorsi dal Comune di Avellino e da [OSCURATO:SOCIETA].

10. Con il primo motivo le ricorrenti deducevano svariate ragioni di critica alla sentenza impugnata , ri dotte dall ’ordinanza revocanda a due specifiche censure, una , riguardante l’individuazione della decorrenza dei termini della dichiarazione di pubblica utilità da individuarsi nella prima delibera (G.M. 366/1988), e l’altra relativa al giudicato interno asseritamente violato dal giudice di appello in quanto, in assenza di specifico motivo di impugnazione, questo avevaritenuto rilevante, ai fini della decorrenza del termine, anche la seconda delibera, al contrario di quanto stabilito in primo grado, ove la prima delibera era stata giudicata decisiva.

11. In merito alla prima censura la Corte osservava che il momento di decorrenza dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità doveva essere individuato, ai sensi dell’art. 1 co. 3 L. 1/1978, nel momento dell’apposizione del visto da parte dell’organo di controllo, circostanza avvenuta solo nel 1989, accertando di conseguenza la tempestività dell’inizio dei lavori, iniziati nel 1991, entro il triennio.

In merito alla violazione del giudicato interno, la Corte, in virtù del principio secondo cui l’impugnazione di un capo della sentenza è idoneo ad impedire il passaggio in giudicato della sequenza logico giuridica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, escludeva qualsiasi violazione da parte della corte territoriale.

12. Con il secondo motivo le ricorrenti deducevano due censure con riguardo alla sentenza impugnata: a) violazione di legge, in quanto le delibere di reiterazione della dichiarazione di pubblica utilità erano state emesse senza la rinnovazione di tutte le formalità procedurali prodromiche a tale dichiarazione e b) violazione di legge, in quanto gli atti deliberanti tale proroga sarebberostati nulli per eccesso di potere a causa dell’assenza di alcun termine di scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ed in quanto atti interni al procedimento amministrativo insuscettibili di produrre effetti esterni.

13. Per quanto qui rileva, l’ordinanza revocanda dichiarava il suddetto motivo in parte inammissibile, là dove volto a sindacare l’accertamento fattuale effettuato dai giudici di merito, ed in parte infondato.

14. La Corte, richiamando il principio secon do cui la rinnovazione delle formalità inerenti la dichiarazione di pubblica utilità devono essere compiute nuovamente solo qualora si sia verificata la scadenza della precedente dichiarazione di pubblica utilità, ha ritenuto che nel caso di specie, le censurate delibere G.M. 1167 del 1991 e C.C. n. 66 del 1992 erano state adottate nei termini già previsti e dovevano pertanto ritenersi idonee ad integrare una proroga della scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, essendo emesse quando la pubblica amministrazione non versava ancora in carenza di tale potere.

15. Con il terzo motivo le ricorrenti lamentavano l’omesso esame di un fatto decisivo nonché un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., in quanto il giudice del merito non avrebbe considerato che il procedimento parallelo, sospeso dalla Corte di appello di Napoli, era esclusivamente volto alla determinazione della sola indennità di espropriazione e non anche dell’indennità di occupazione legittima, sicché l’impugnata sentenza si mostrava viziata nella parte in cui non aveva deciso in merito alla domanda di accertamento di tale indennità.

L’ordinanza qui impugnata dichiarava il motivo inammissibile per carenza di specificità in quanto le ricorrenti non avevano prodotto alcuna allegazione volta a circostanziare le domande proposte nel parallelo giudizio pendente, rendendo alla Corte impossibile il giudizio sulla censura prospettata.

16. In conclusione con l’ordinanza n. 40878/2021 la Suprema Corte rigettava il ricorso per cassazione.

17. Avverso tale pronuncia le odierne ricorrenti hanno proposto ricorso per la revocazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui resistono con distinti controricorsi e memorie il Comune di Avellino e la società [OSCURATO:SOCIETA]. considerato che

18. Con il primo motivo di revocazione si lamenta la violazione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., in quanto il giudice di legittimità sarebbe incorso in tale vizio pe non aver esaminato la seconda censura proposta con il secondo motivo di ricorso per cassazione, con conseguente violazione dei principi del giusto processo.

19. Nel caso di specie, quindi, l’errata percezione di un fatto sarebbe rappresentata dall’omessa rilevazione della seconda censura da parte dellaCorte di cassazione che avrebbe rigettato il secondo motivo di ricorso esclusivamente esaminando la prima censura ed omettendo qualsiasi valutazione sulla seconda.

20. Le ricorrenti assumono la sussistenza dei presupposti della revocazione alla stregua dei principi ribaditi da questa Corte in quanto: (i) essendo la percezione del giudice omessa su una specifica censura proposta con ricorso per cassazione, l’errore di fatto riguarderebbe gli atti interni al giudizio di legittimità incidendo unicamente sulla sentenza della Cassazione (Cass. 8907/2010) e (ii) essendo poi l’esame della censura completamente omessa dalla Corte, sarebbe ravvisabile un insanabile contrapposizione fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una risultante dal provvedimento del giudice e l’altra ricavabile univocamente dagli atti di causa (Cass.

SS.UU. 23306/2011).

Risulterebbe quindi pacifico che il vizio di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente configuri un errore di fatto suscettibile di revocazione (Cons.

Stat. 1610/2017).

21. Il secondo ed il terzo motivo di revocazione non possono essere esaminati separatamente dal primo in quanto volti, più che a censurare la sentenza per ulteriori vizi suscettibili di revocazione, a descrivere le conseguenze di un eventuale accoglimento del primo motivo.

22. Le ricorrenti specificano infatti con il secondo motivo le conseguenze in diritto di un accoglimento del vizio revocatorio censurato con il primo, argomentando che, in caso di accoglimento del primo motivo, la sentenza andrebbe cassata vista la decisività della questione rilevata con la seconda censura contenuta nel secondo motivo di ricorso per la cassazione ai fini della corretta risoluzione della lite.

Con il terzo motivo si chiede invece una nuova statuizione sulle spese che, in caso di accoglimento dei primi due motivi, andrebbero poste a carico del Comune in quanto parte soccombente.

23. Il ricorso è inammissibile.

24. Sebbene le ricorrenti abbiano richiamato i principi di diritto che regolano il giudizio revocatorio delle sentenze pronunciate da questa Corte, le stesse fondano la loro tesi sull’erroneo presupposto che la seconda censura contenuta all’interno del secondo motivo di ricorso per cassazione non sia stata esamina per un errore di percezione del giudice.

25. Tale premessa non è, tuttavia, pertinente in quanto il giudice di legittimità ha esaminato il secondo motivo di ricorso nella sua complessità, decretandone l’infondatezza.

Nello specifico la Corte nell’esaminare il motivo di ricorso ha circostanziato la domanda contenuta nella seconda censura come volta a lamentare “l’assenza dell’elemento essenziale costituito dalla prefissione di un termine finale certo e definito, richiesto a pena di nullità e la successiva mancata adozione di un provvedimento di proroga dell’efficacia dell’originaria dichiarazione di pubblica utilità (Pag. 15 dell’ordinanza impugnata)”.

Tale statuizione presuppone una valutazione volta all’individuazione del concreto tenore della censura esperita nei confronti della sentenza dimerito.

26. Ciò posto non può ravvisarsi l’errata percezione dei fatti di causa, essendo evidente che la censura ha costituito oggetto di valutazioneda pare dell’ordinanza revocanda.

Il fatto che tale seconda censura non sia stata autonomamente esaminata è irrilevante ai fini della determinazione dell’errore revocatorio, in quanto , come ancora affermato dalle Sezioni Unite Civili di questa Corte, “ deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass.

SS.UU. 31032/2019)”.

27. Poiché la censura delle ricorrenti è volta a lamentare un errore di valutazione in diritto e non un mero errore di fatto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, assorbiti con ciò il secondo e terzo motivodi impugnazione

28. Atteso l’esito del ricorso, in applicazione del principio della soccombenza le ricorrenti vanno condannate alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.

29. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti, liquidate per ciascuno in euro 7000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12723-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 00184530640, elettivamente domiciliato in Roma, Via DellaGiuliana 74, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso l'ordinanza n. 40878/2021 della [OSCURATO:PERSONA] Roma, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dalla [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che 1.Con atto di citazione notificato il 29 giugno 1998, le sigg.re Carla e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio il comune di Avellino davanti al locale Tribunale esponendo che a) con atto G.M. n. 366 del 27 febbraio 1988 e con successivo atto consiliare n. 1296 del 21 luglio 1988, vistato dal CORECO, con atto n.8877 del 27 febbraio 1989, il predetto Comune aveva approvato il progetto per la realizzazione dell’asse di collegamento via Amoretta – via F. Tedesco – Area ASI, con contestuale approvazione del piano parcellare grafico e descrittivo annesso al progetto, costituente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e fissazione in anni uno e cinque dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori e per l’inizio e la definizione del procedimento espropriativo, decorrenti in mancanza di diversa indicazione, dalla data di esecutività della medesima delibera (27/2/1989); b) con decreto 816 del 5 gennaio 1990, il predetto comune aveva disposto l’occupazione temporanea per cinque anni di un fondo di loro proprietà; c) in data 28 febbraio 1990 il Comune si era immesso nel possesso dell’area occupata; d) con delibere GM il Comune con atto datato 10 giugno 1992, aveva approvatouna perizia di variante suppletiva dei lavori, reiterando la dichiarazione di pubblica utilità e fissando nuovamente i termini di cui all’art. 13 L. 2359/1865; e) i lavori erano stati ultimati il 29 aprile 1995; f) il decreto sindacale n. 7521/1995 aveva prorogato di un anno la durata di occupazione di urgenza ai sensi della L. n. 158/1991; g) con decreto 8849 del 16 febbraio 1996 il Comune aveva disposto l’espropriazione dell’area occupata. 2. Tanto premesso le attrici chiedevano che fosse accertata l’illegittimità dell’occupazione come conseguenza della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità in ragione della scadenza dei termini fissati per l’inizio dei lavori. Deducevano inoltre che il decreto di esproprio era inutiliter datum poiché emesso tardivamente. Per tali ragioni le attrici chiedevano il risarcimento, da parte del Comune, del danno derivante dall’illegittima occupazione del loro fondo,nonché l’accertamento ed il pagamento dell’indennità di occupazione legittima. 3. Il Tribunale di Avellino, dopo aver integrato il contraddittorio con la chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza n. 2222 del 19 dicembre 2012, dichiarava la propria incompetenza a trattare della domanda di determinazione della indennità di occupazione legittima, in favore della Corte d’Appello di Napoli; dichiarava inoltre la litispendenza in merito alla domanda di pagamento di tale indennità, cancellando la causa dal ruolo in ragione della pendenza di un parallelo procedimento instaurato presso la Corte d’Appello di Napoli volto all’ottenimento della medesima indennità. 4. Le sigg.re Carla e [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 4 dicembre 2013, proponevano appello avverso tale sentenza chiedendo, previa declaratoria di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, la disapplicazione dei decreti di proroga di tale dichiarazione e del provvedimento di espropriazione, nonché l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione e la condanna degli appellati, in solido, al risarcimento del relativo danno, oltre interessi, in uno con la determinazione dell’indennità di occupazione legittima e con la conseguente condanna del Comune e di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in solido della stessa. 5. La Corte d’appello di Napoli con la sentenza n. 3601/2015 rigettava tutti i motivi d’appello proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la citata sentenza del Tribunale di Avellino; rigettava, in particolare,le domande di determinazione, pagamento o deposito dell’indennità di occupazione legittima proposte avverso il Comune per essere stato già definito il relativo giudizio con dichiarazione di litispendenza; e le domande proposte nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. perché improcedibili; e compensava, quindi, le spese di lite del giudizio di appello. 6. Per quanto ancora d’interesse, la corte territoriale accertava la decorrenza dei termini della dichiarazione di pubblica utilità di cui all’art. 13 legge 2359/1865, dal 27 febbraio 1989, data di esecutività del provvedimento; conseguentemente la disposizione dell’occupazione da parte del Comune, in data 5 gennaio 1990, era avvenuta nei termini; i successivi atti del Comune, tra cui l’immissione in possesso ed il termine lavori, dovevano, quindi, essere considerati tempestivi per le medesime ragioni. 7. Riteneva inoltre la corte territoriale che la mancanza delle condizioni per la proroga dei termini non potesse essere rilevatadal giudice ordinario in quanto l’impugnazione di eventuali vizi della delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 1992 ricadeva nelle competenze del giudice amministrativo. Per tale ragione la Corte d’appello riteneva irrilevanti le critiche relative alla tardività dei lavori in quanto compiuti nel termine prorogato dalla citata delibera del consiglio comunale, così come la lamentata tardività del decreto di esproprio, parimenti emesso in base ad una dichiarazione di pubblica utilità efficace. 8. In merito alla diversa domanda di determinazione dell’indennità per l’occupazione legittima la corte territoriale, rilevata la litispendenza di altro giudizio, sospeso ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione del presente procedimento, dichiarava che la domanda andava necessariamente proposta in quel procedimento. 9. Avverso la suddetta sentenza n. 3601, emessa dalla C orte d’appello di Napoli in data 15 settembre 2015, Carla e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi; ricorso resistito con separati controricorsi dal Comune di Avellino e da [OSCURATO:SOCIETA]. 10. Con il primo motivo le ricorrenti deducevano svariate ragioni di critica alla sentenza impugnata , ri dotte dall ’ordinanza revocanda a due specifiche censure, una , riguardante l’individuazione della decorrenza dei termini della dichiarazione di pubblica utilità da individuarsi nella prima delibera (G.M. 366/1988), e l’altra relativa al giudicato interno asseritamente violato dal giudice di appello in quanto, in assenza di specifico motivo di impugnazione, questo avevaritenuto rilevante, ai fini della decorrenza del termine, anche la seconda delibera, al contrario di quanto stabilito in primo grado, ove la prima delibera era stata giudicata decisiva. 11. In merito alla prima censura la Corte osservava che il momento di decorrenza dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità doveva essere individuato, ai sensi dell’art. 1 co. 3 L. 1/1978, nel momento dell’apposizione del visto da parte dell’organo di controllo, circostanza avvenuta solo nel 1989, accertando di conseguenza la tempestività dell’inizio dei lavori, iniziati nel 1991, entro il triennio. In merito alla violazione del giudicato interno, la Corte, in virtù del principio secondo cui l’impugnazione di un capo della sentenza è idoneo ad impedire il passaggio in giudicato della sequenza logico giuridica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, escludeva qualsiasi violazione da parte della corte territoriale. 12. Con il secondo motivo le ricorrenti deducevano due censure con riguardo alla sentenza impugnata: a) violazione di legge, in quanto le delibere di reiterazione della dichiarazione di pubblica utilità erano state emesse senza la rinnovazione di tutte le formalità procedurali prodromiche a tale dichiarazione e b) violazione di legge, in quanto gli atti deliberanti tale proroga sarebberostati nulli per eccesso di potere a causa dell’assenza di alcun termine di scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ed in quanto atti interni al procedimento amministrativo insuscettibili di produrre effetti esterni. 13. Per quanto qui rileva, l’ordinanza revocanda dichiarava il suddetto motivo in parte inammissibile, là dove volto a sindacare l’accertamento fattuale effettuato dai giudici di merito, ed in parte infondato. 14. La Corte, richiamando il principio secon do cui la rinnovazione delle formalità inerenti la dichiarazione di pubblica utilità devono essere compiute nuovamente solo qualora si sia verificata la scadenza della precedente dichiarazione di pubblica utilità, ha ritenuto che nel caso di specie, le censurate delibere G.M. 1167 del 1991 e C.C. n. 66 del 1992 erano state adottate nei termini già previsti e dovevano pertanto ritenersi idonee ad integrare una proroga della scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, essendo emesse quando la pubblica amministrazione non versava ancora in carenza di tale potere. 15. Con il terzo motivo le ricorrenti lamentavano l’omesso esame di un fatto decisivo nonché un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., in quanto il giudice del merito non avrebbe considerato che il procedimento parallelo, sospeso dalla Corte di appello di Napoli, era esclusivamente volto alla determinazione della sola indennità di espropriazione e non anche dell’indennità di occupazione legittima, sicché l’impugnata sentenza si mostrava viziata nella parte in cui non aveva deciso in merito alla domanda di accertamento di tale indennità. L’ordinanza qui impugnata dichiarava il motivo inammissibile per carenza di specificità in quanto le ricorrenti non avevano prodotto alcuna allegazione volta a circostanziare le domande proposte nel parallelo giudizio pendente, rendendo alla Corte impossibile il giudizio sulla censura prospettata. 16. In conclusione con l’ordinanza n. 40878/2021 la Suprema Corte rigettava il ricorso per cassazione. 17. Avverso tale pronuncia le odierne ricorrenti hanno proposto ricorso per la revocazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui resistono con distinti controricorsi e memorie il Comune di Avellino e la società [OSCURATO:SOCIETA]. considerato che 18. Con il primo motivo di revocazione si lamenta la violazione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., in quanto il giudice di legittimità sarebbe incorso in tale vizio pe non aver esaminato la seconda censura proposta con il secondo motivo di ricorso per cassazione, con conseguente violazione dei principi del giusto processo. 19. Nel caso di specie, quindi, l’errata percezione di un fatto sarebbe rappresentata dall’omessa rilevazione della seconda censura da parte dellaCorte di cassazione che avrebbe rigettato il secondo motivo di ricorso esclusivamente esaminando la prima censura ed omettendo qualsiasi valutazione sulla seconda. 20. Le ricorrenti assumono la sussistenza dei presupposti della revocazione alla stregua dei principi ribaditi da questa Corte in quanto: (i) essendo la percezione del giudice omessa su una specifica censura proposta con ricorso per cassazione, l’errore di fatto riguarderebbe gli atti interni al giudizio di legittimità incidendo unicamente sulla sentenza della Cassazione (Cass. 8907/2010) e (ii) essendo poi l’esame della censura completamente omessa dalla Corte, sarebbe ravvisabile un insanabile contrapposizione fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una risultante dal provvedimento del giudice e l’altra ricavabile univocamente dagli atti di causa (Cass. SS.UU. 23306/2011). Risulterebbe quindi pacifico che il vizio di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente configuri un errore di fatto suscettibile di revocazione (Cons. Stat. 1610/2017). 21. Il secondo ed il terzo motivo di revocazione non possono essere esaminati separatamente dal primo in quanto volti, più che a censurare la sentenza per ulteriori vizi suscettibili di revocazione, a descrivere le conseguenze di un eventuale accoglimento del primo motivo. 22. Le ricorrenti specificano infatti con il secondo motivo le conseguenze in diritto di un accoglimento del vizio revocatorio censurato con il primo, argomentando che, in caso di accoglimento del primo motivo, la sentenza andrebbe cassata vista la decisività della questione rilevata con la seconda censura contenuta nel secondo motivo di ricorso per la cassazione ai fini della corretta risoluzione della lite. Con il terzo motivo si chiede invece una nuova statuizione sulle spese che, in caso di accoglimento dei primi due motivi, andrebbero poste a carico del Comune in quanto parte soccombente. 23. Il ricorso è inammissibile. 24. Sebbene le ricorrenti abbiano richiamato i principi di diritto che regolano il giudizio revocatorio delle sentenze pronunciate da questa Corte, le stesse fondano la loro tesi sull’erroneo presupposto che la seconda censura contenuta all’interno del secondo motivo di ricorso per cassazione non sia stata esamina per un errore di percezione del giudice. 25. Tale premessa non è, tuttavia, pertinente in quanto il giudice di legittimità ha esaminato il secondo motivo di ricorso nella sua complessità, decretandone l’infondatezza. Nello specifico la Corte nell’esaminare il motivo di ricorso ha circostanziato la domanda contenuta nella seconda censura come volta a lamentare “l’assenza dell’elemento essenziale costituito dalla prefissione di un termine finale certo e definito, richiesto a pena di nullità e la successiva mancata adozione di un provvedimento di proroga dell’efficacia dell’originaria dichiarazione di pubblica utilità (Pag. 15 dell’ordinanza impugnata)”. Tale statuizione presuppone una valutazione volta all’individuazione del concreto tenore della censura esperita nei confronti della sentenza dimerito. 26. Ciò posto non può ravvisarsi l’errata percezione dei fatti di causa, essendo evidente che la censura ha costituito oggetto di valutazioneda pare dell’ordinanza revocanda. Il fatto che tale seconda censura non sia stata autonomamente esaminata è irrilevante ai fini della determinazione dell’errore revocatorio, in quanto , come ancora affermato dalle Sezioni Unite Civili di questa Corte, “ deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. SS.UU. 31032/2019)”. 27. Poiché la censura delle ricorrenti è volta a lamentare un errore di valutazione in diritto e non un mero errore di fatto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, assorbiti con ciò il secondo e terzo motivodi impugnazione 28. Atteso l’esito del ricorso, in applicazione del principio della soccombenza le ricorrenti vanno condannate alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo. 29. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti, liquidate per ciascuno in euro 7000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle
Sentenza Cassazione n. 19174/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris