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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 settembre 1974

Cassazione n. 10960/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE DI APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 2 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Firenze, che ha riformato - limitatamente alla durata delle pene accessorie - la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Firenze che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].".

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, il Cataldi, nella qualità di legale rappresentante e liquidatore, avrebbe tenuto le scritture contabili in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione.

Sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe viziata perché la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato alcuni elementi che renderebbero evidente l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, che sarebbe costituito dal dolo specifico.

In particolare, non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare che, sentito a sommarie informazioni, avrebbe affermato che la mancata consegna della documentazione contabile della fallita sarebbe da ricondurre a mera negligenza da parte del Cataldi.

Non avrebbe, altresì, tenuto conto del fatto che il maresciallo della Guardia di finanza, delegato dal Pubblico ministero ad analizzare la documentazione contabile e la relazione del curatore fallimentare, avrebbe concluso nel senso che il reato ipotizzabile a carico del Cataldi era quello previsto dall'art. 217 legge fall.

Gli elementi esposti, a parere del ricorrente, renderebbero evidente l'insussistenza del dolo specifico e la conseguente integrazione del reato di bancarotta semplice. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

1.1. L'unico motivo di ricorso è infondato.

La Corte di appello, invero, ha rilevato che oltre a mancare gran parte della documentazione, quella ritrovata era confusa e poco chiara: riportava date non veritiere; gli importi e i dati si contraddicevano tra loro; le dichiarazioni fiscali erano del tutto incomprensibili.

Ha conseguentemente ritenuto che tali elementi, unitariamente considerati, non potessero essere ricondotti a una mera negligenza, ma erano significativi di una consapevole scelta dell'imputato, evidenziando, peraltro, che per integrare la fattispecie contestata era sufficiente il dolo generico.

Si tratta di una motivazione esauriente, priva di vizi logici e corretta sotto il profilo giuridico.

A quest'ultimo riguardo, deve essere evidenziato che, nel caso in esame, all'imputato era stato specificamente contestato di avere tenuto le scritture contabili in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, ossia la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale caratterizzata dal dolo generico.

Al riguardo, va ribadito che <<in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi>> (Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650).

Nel caso in esame, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, era sufficiente il dolo generico, in ordine alla cui sussistenza la Corte di appello ha ampiamente motivato.

Quanto agli elementi che secondo il ricorrente sarebbero stati trascurati dalla Corte di appello, in realtà, essi non sono dati di fatto, ma delle mere valutazioni giuridiche, operate (da un curatore fallimentare e da un maresciallo della Guardia di finanza) in una fase preliminare del procedimento, che risultano ampiamente superate dalle convincenti argomentazioni spese dai giudici di merito.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE DI APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 2 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Firenze, che ha riformato - limitatamente alla durata delle pene accessorie - la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Firenze che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].". Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, il Cataldi, nella qualità di legale rappresentante e liquidatore, avrebbe tenuto le scritture contabili in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe viziata perché la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato alcuni elementi che renderebbero evidente l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, che sarebbe costituito dal dolo specifico. In particolare, non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare che, sentito a sommarie informazioni, avrebbe affermato che la mancata consegna della documentazione contabile della fallita sarebbe da ricondurre a mera negligenza da parte del Cataldi. Non avrebbe, altresì, tenuto conto del fatto che il maresciallo della Guardia di finanza, delegato dal Pubblico ministero ad analizzare la documentazione contabile e la relazione del curatore fallimentare, avrebbe concluso nel senso che il reato ipotizzabile a carico del Cataldi era quello previsto dall'art. 217 legge fall. Gli elementi esposti, a parere del ricorrente, renderebbero evidente l'insussistenza del dolo specifico e la conseguente integrazione del reato di bancarotta semplice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. L'unico motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello, invero, ha rilevato che oltre a mancare gran parte della documentazione, quella ritrovata era confusa e poco chiara: riportava date non veritiere; gli importi e i dati si contraddicevano tra loro; le dichiarazioni fiscali erano del tutto incomprensibili. Ha conseguentemente ritenuto che tali elementi, unitariamente considerati, non potessero essere ricondotti a una mera negligenza, ma erano significativi di una consapevole scelta dell'imputato, evidenziando, peraltro, che per integrare la fattispecie contestata era sufficiente il dolo generico. Si tratta di una motivazione esauriente, priva di vizi logici e corretta sotto il profilo giuridico. A quest'ultimo riguardo, deve essere evidenziato che, nel caso in esame, all'imputato era stato specificamente contestato di avere tenuto le scritture contabili in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, ossia la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale caratterizzata dal dolo generico. Al riguardo, va ribadito che <<in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi>> (Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650). Nel caso in esame, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, era sufficiente il dolo generico, in ordine alla cui sussistenza la Corte di appello ha ampiamente motivato. Quanto agli elementi che secondo il ricorrente sarebbero stati trascurati dalla Corte di appello, in realtà, essi non sono dati di fatto, ma delle mere valutazioni giuridiche, operate (da un curatore fallimentare e da un maresciallo della Guardia di finanza) in una fase preliminare del procedimento, che risultano ampiamente superate dalle convincenti argomentazioni spese dai giudici di merito. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa
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