CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 ottobre 2021
Cassazione n. 47375/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 39309 del 14/10/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche a nome dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], propone, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., ricorso straordinario per errore a suo avviso contenuto nella sentenza di Questa Corte di legittimità n. 39309 pronunciata all'udienza del 14 ottobre 2021, con la con la quale è stato rigettato il suo ricorso, avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Deduce il ricorrente, l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa la sentenza per travisamento degli atti interni al giudizio di legittimità.Secondo il ricorrente sussisterebbe l'errore percettivo, rilevabile nel ricorso per Cassazione, in quanto erroneamente il giudice di legittimità avrebbe ritenuto che non fosse stato presentato un concordato in appello, ex art. 599 bis cod.proc.pen., avendo il difensore del ricorrente depositato presso la Segreteria del Procuratore generale, in ossequio alle indicazioni organizzative provenienti dalla stessa Procura, la proposta di concordato prima del dibattimento, con l'osservanza delle forme di cui agli artt. 581-582-583 e 585 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile perché presentato da soggetto non legittimato. Ai sensi dell'art. 625 bis, comma 2, cod. proc. pen., spetta al condannato provvedere personalmente, ovvero col ministero di un procuratore speciale, sia alla proposizione del ricorso straordinario, sia alla presentazione dell'atto nella Cancelleria della Corte di cassazione. Costituisce principio reiteratamente espresso quello secondo cui "È inammissibile il ricorso straordinario per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale, la quale è imprescindibile, trattandosi di impugnazione di carattere straordinario, riservata ex art. 625 bis cod.proc.pen., comma 2 esclusivamente al condannato, con la conseguenza che, in tal caso, è inapplicabile il disposto di cui all'art. 571 cod.proc.pen., comma 3 (Sez. 4, del 05/07/2011, n. 13918; Sez. 1, n. 5980 del 21/09/2016, Marusi, Rv. 269186 — 01; Sez. 6, n. 28713 del 11/05/2012, Rv. 253246; Sez. Un. n. 32744 del 27/11/2014, Rv. 264050; Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, RV. 263207). Ne consegue che la presentazione alla Cancelleria della Corte di cassazione ovvero ad altro ufficio che a sua volta dovrà inoltrare il ricorso al giudice ad .a." quem deve essere effettuata, per le ragioni già innanzi esposte collegate alla natura straordinaria dell'impugnazione, dal condannato personalmente o dal difensore di fiducia munito di procura speciale. Nella fattispecie, risulta che il ricorso è stato presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], qualificatoti difensore del condannato [OSCURATO:PERSONA] e non risulta che al difensore fosse stato stata conferita la procura speciale alla presentazione del ricorso straordinario da parte del condannato. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento delle spese processuali. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa