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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16886/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo ; con cui si censura la ritenuta falsità delle dichiarazioni testimoniali dei ricorrenti e si disconosce la loro rilevanza ed effettiva offensività ai fini della sussistenza del reato nell'ambito del diverso processo a carico di AugellID Giovanni, è riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello, c:he ha messo in risalto le ragioni della falsità delle inverosimili dichiarazioni secondo cui la merce conservata in un frigorifero fosse esclusivamente destinata per una cena per l'arrivo di alcuni parenti provenienti dal nord Italia, senza neppure essere in grado di riferire quando costoro sarebbero arrivati; che, in ordine alla censurata rilevanza delle dichiarazioni rese in sede processuale, la decisione osserva, con ragionamento logico e privo di lacune, che il contenuto dell'esame testimoniale assumesse sicuro rilievo nel giudizio in corso nella parte in cui era teso a confutare che la merce rinvenuta dal personale di polizia giudiziaria e sequestrata (in quanto non correttamente conservata) fosse destinata alla ristorazione (foglio secondo, terzo e quarto della parte motiva della sentenza); rilevato che, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], analogo limite incontra il secondo motivo con cui si contesta la ritenuta recidiva che la Corte di appello ha giustificato con idoneo richiamo alle plurime pregresse condanne, tali da dimostrare la proclività a delinquere del ricorrente; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo ; con cui si censura la ritenuta falsità delle dichiarazioni testimoniali dei ricorrenti e si disconosce la loro rilevanza ed effettiva offensività ai fini della sussistenza del reato nell'ambito del diverso processo a carico di AugellID Giovanni, è riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello, c:he ha messo in risalto le ragioni della falsità delle inverosimili dichiarazioni secondo cui la merce conservata in un frigorifero fosse esclusivamente destinata per una cena per l'arrivo di alcuni parenti provenienti dal nord Italia, senza neppure essere in grado di riferire quando costoro sarebbero arrivati; che, in ordine alla censurata rilevanza delle dichiarazioni rese in sede processuale, la decisione osserva, con ragionamento logico e privo di lacune, che il contenuto dell'esame testimoniale assumesse sicuro rilievo nel giudizio in corso nella parte in cui era teso a confutare che la merce rinvenuta dal personale di polizia giudiziaria e sequestrata (in quanto non correttamente conservata) fosse destinata alla ristorazione (foglio secondo, terzo e quarto della parte motiva della sentenza); rilevato che, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], analogo limite incontra il secondo motivo con cui si contesta la ritenuta recidiva che la Corte di appello ha giustificato con idoneo richiamo alle plurime pregresse condanne, tali da dimostrare la proclività a delinquere del ricorrente; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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