CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 1958
Cassazione n. 19570/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/03/1958 dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/04/1967 dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/04/1962 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/03/1937 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/12/1942 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità e in subordine il rigetto; udito il difensore delle parti civili avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso e deposita in udienza le conclusioni scritte e la nota spese; e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto e la liquidazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di ROMA, con sentenza in data 16/03/2021-dep. 28/05/2021 riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ROMA in composizione monocratica il 10/11/2018 aveva condannato per il reato di appropriazione indebita i coniugi DIGIOVAMBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] e REIBALDI Paola a pena di giustizia, e aveva altresì disposto il risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite, da liquidare in altra sede, e una provvisionale immediatamente esecutiva per la somma di 100.000 euro. Si contestava al primo, quale erede di NATICCHIONI Antonietta, deceduta nel dicembre 2011, dopo essersi fatto rilasciare il 16/09/2011 un'ampia procura generale, di essersi appropriato in tempi diversi della somma di circa 160.000 euro dai conti bancari aperti dalla stessa NATICCHIONI, con prelievi effettuati allo sportello, con bancomat, con carta di credito e con assegni intestati alla moglie REIBALDI, senza consegnare il corrispettivo dell'eredità spettante agli altri legittimi eredi DIGIOVAMBATTISTA Paola, DIGIOVAMBATTISTA Antonella, PILIERI Isaura, PILIERI Maurizio, PILIERI Stefano e PILIERI Carla, in epoca prossima e successiva al 16/09/2011, con querela proposta dagli anzidetti legittimi eredi 1'8/01/2013. In riforma della sentenza di primo grado, la CORTE territoriale dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati perché l'azione penale non poteva essere iniziata perché la querela era tardiva, e revocava la condanna al risarcimento dei danni. 2. Le parti civili DIGIOVAMBATTISTA Antonella, PILIERI Isaura e PILIERI Stefano propongono ricorso per cassazione, per il tramite di un unico difensore, e censurano con un unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 124 cod. pen. Premesso che la tardività della querela è stata rilevata d'ufficio dal Collegio di appello, i ricorrenti si riportano alla documentazione che allegano e sostengono di aver proposto l'atto di querela allorché è apparsa loro evidente la volontà indebitamente appropriativa degli imputati. Precisano di avere in data 22/10/2012 inviato a DIGIOVAMBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] e REIBALDI una lettera raccomandata di diffida a restituire entro dieci giorni dalla ricezione quanto sottratto, avvertendo che diversamente sarebbe emersa la loro volontà di appropriazione: la raccomandata era prevenuta al primo il 13/11/2012 e alla seconda il 25/10/2012, e pertanto la querela era più che tempestiva, poiché era stata depositata 1'8/01/2013.Aggiungono che fino a quel momento i ricorrenti non avevano certezza della scelta degli imputati di fare proprie le somme controverse, anche alla luce della restituzione di una parte delle stesse avvenuta nei mesi precedenti, e della circostanza che DIGIOVAMBATTISTA [OSCURATO:PERSONA], preoccupandosi del mantenimento in ospedale della de cuius, si era fatto da lei rilasciare una procura generale, per cui le parti civili non erano riuscite a ottenere chiarezza sulla quantità di denaro che era stato prelevato dai conti correnti per le esigenze di salute di NATICCHIONI Antonietta, e sulla quantità che invece non aveva tale destinazione. Nella documentazione allegata al ricorso, già presente agli atti nelle fasi del merito, sono riproposti in copia degli appunti manoscritti di spese che l'imputato avrebbe effettuato verso la defunta, sì che si rendeva necessario approfondire quali somme fossero state a ciò destinate e quali invece costituivano oggetto di eredità, tanto più che, come si evince dall'istruttoria del dibattimento di primo grado, il 13/05/2012 vi era stato un incontro fra imputati e parti civili, durante il quale i primi si erano impegnati a restituire alle seconde il denaro non utilizzato. 3. Il ricorso è manifestamente fondato. Costituisce invero consolidato e condiviso orientamento di questo Giudice di legittimità (cf. Sez. U sentenza n. 35599 del 21/06/2012 dep.17/09/2012 Rv. 253242 - 01 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro) che "la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica". In termini analoghi Sez. 2, Sentenza n. 19738 del 21/03/2018 Ud. (dep. 07/05/2018 ) Rv. 272898 - 01 imputato Balbo. Va peraltro ricordato che nel caso in esame, con una imputazione non già di circonvenzione di incapace, che avrebbe posto il problema della titolarità del diritto di querela, bensì di appropriazione indebita, la persona offesa doveva identificarsi in NATICCHIONI Antonietta: essendo ella deceduta nel dicembre 2011 senza aver proposto istanza di punizione per quanto oggetto del presente giudizio, ai sensi dell'art. 126 cod. pen. la sua morte ha estinto il diritto di querela. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Devono invece ritenersi compensate le spese sostenute per il giudizio dalle parti privati, in relazione alla particolarità della vicenda. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Compensa le spese fra le parti. Così deciso a Roma il 12/04/2022 Il consig