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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 febbraio 2021

Cassazione n. 30114/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesoda se stesso, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione ( Pec: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avverso la sentenza n. 1026/2/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, depositata il 2 febbraio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

IRAP RIMBORSORilevato che: [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, a seguito di rinvio disposto con ordinanza di questa Corte n. 2219/2020, con la decisione indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto–con esclusione del rimborso per l’annualità 2011 - l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di avvocato, contro la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2008, 2010 e 2011.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

Considerato che:

1. Con unico mezzo l’Agenzia delle entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997, in combinato disposto con gli artt. 2697, commi 1 e 2, 2727 e 2729 cod. civ.

Sostiene la ricorrente che la CTR, con argomentazioni generiche e del tutto apodittiche, ha sottovalutato le ingenti spese sostenute per l'esercizio della professione e ha erroneamente concluso che la collaborazione da parte di soggetti terzi sarebbe stata,da una parte , di incidenza modesta rispetto al volume di affari e, dall'altra , eterogenea e meramente occasionale , perlopiù riguardante altre professionalità e mansioni meramente esecutive, quali quelle di segretaria.

2. Il ricorso è inammissibile.

La Corte di cassazione, annullando con rinvio la sentenza di appello, ha demandato alla CTR la verifica in concreto del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

In particolare, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva ritenuto rilevante la circostanza che il professionista si fosse avvalso delle prestazioni di un collaboratore, peraltro part-time, senza tuttavia prendere in considerazione le specifiche deduzioni del contribuente in merito all’attività svolta dai collaboratori che si eranosucceduti negli anni in contestazione ed omettendo così di effettuare un esame del concreto apporto fornito dagli stessi allo svolgimento dell'attività professionale, verificando in particolare se essi espletassero o meno mansioni esecutive; nel contempo, nella sentenza impugnata risultava valorizzata la circostanza di avere il contribuente demandato a terzi lo svolgimento di prestazioni riferibili all’attività professionale, senza alcuna precisazione in merito all’effettivo apporto fornito al professionista.

Il giudice del rinvio ha esaminato il materiale probatorio alla stregua delle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione, pervenendo alla conclusione che, in relazione alle annualità 2008 e 2010 , gli elementi acquisiti al processo escludessero la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

L’impugnazione proposta si risolve, dunque, nella richiestarivolta a questa Corte di una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella operata dal giudice di merito, sotto le mentite spoglie della violazione del principio di diritto enunciato nell’ordinanza n. 2219/2020, che avrebbe dovuto, peraltro, essere denunciato in relazione al parametro di cui all’art. 384 cod. proc. civ.Ciò in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione(ex plurimis, Cass. n. 9097 del 2017).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; c ondanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed ag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesoda se stesso, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione ( Pec: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avverso la sentenza n. 1026/2/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, depositata il 2 febbraio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. IRAP RIMBORSORilevato che: [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, a seguito di rinvio disposto con ordinanza di questa Corte n. 2219/2020, con la decisione indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto–con esclusione del rimborso per l’annualità 2011 - l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di avvocato, contro la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2008, 2010 e 2011. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo. Il contribuente resiste con controricorso. Considerato che: 1. Con unico mezzo l’Agenzia delle entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997, in combinato disposto con gli artt. 2697, commi 1 e 2, 2727 e 2729 cod. civ. Sostiene la ricorrente che la CTR, con argomentazioni generiche e del tutto apodittiche, ha sottovalutato le ingenti spese sostenute per l'esercizio della professione e ha erroneamente concluso che la collaborazione da parte di soggetti terzi sarebbe stata,da una parte , di incidenza modesta rispetto al volume di affari e, dall'altra , eterogenea e meramente occasionale , perlopiù riguardante altre professionalità e mansioni meramente esecutive, quali quelle di segretaria. 2. Il ricorso è inammissibile. La Corte di cassazione, annullando con rinvio la sentenza di appello, ha demandato alla CTR la verifica in concreto del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione. In particolare, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva ritenuto rilevante la circostanza che il professionista si fosse avvalso delle prestazioni di un collaboratore, peraltro part-time, senza tuttavia prendere in considerazione le specifiche deduzioni del contribuente in merito all’attività svolta dai collaboratori che si eranosucceduti negli anni in contestazione ed omettendo così di effettuare un esame del concreto apporto fornito dagli stessi allo svolgimento dell'attività professionale, verificando in particolare se essi espletassero o meno mansioni esecutive; nel contempo, nella sentenza impugnata risultava valorizzata la circostanza di avere il contribuente demandato a terzi lo svolgimento di prestazioni riferibili all’attività professionale, senza alcuna precisazione in merito all’effettivo apporto fornito al professionista. Il giudice del rinvio ha esaminato il materiale probatorio alla stregua delle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione, pervenendo alla conclusione che, in relazione alle annualità 2008 e 2010 , gli elementi acquisiti al processo escludessero la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione. L’impugnazione proposta si risolve, dunque, nella richiestarivolta a questa Corte di una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella operata dal giudice di merito, sotto le mentite spoglie della violazione del principio di diritto enunciato nell’ordinanza n. 2219/2020, che avrebbe dovuto, peraltro, essere denunciato in relazione al parametro di cui all’art. 384 cod. proc. civ.Ciò in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione(ex plurimis, Cass. n. 9097 del 2017). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; c ondanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed ag