CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 25794/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el decreto e, dunque, dall'Il settembre 2012. La no- vella trova dunque applicazione nella f./ ttispécie, in c:ui la sentenza .42? 2'(>4 3 impugnata è stata depositata il e, nel testo appli- cabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato og- getto di discussione tra le parti» e non più l'«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione» circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio né l'omessa considerazione di un elemento di prova, come precedentemente previsto dal "vecchio" n.5, con conseguente inam- missibilità del motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014). 6. Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., viene prospettato l'omesso esame dell'illegittimità ( dell'accertamento e della sentenza impugnata per insufficienza delle prove offerte per dimostrare i caratteri di commerciala e di impresa con finalità lucrativa della G&G ASD sulla base dei quali è stato disconosciuto all'odierno appellante il trattamento fiscale previsto per le [OSCURATO:PERSONA]. 7. La censura è inammissibile. Va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valuta- zione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), sebbene prece- duto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contestc articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall'altro in vi- cendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva sia emersa la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria. Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'omesso esame di elementi istrut- tori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in consi- derazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risul- tanze probatorie offerte dalle parti e, nella fattispecie, il fatto storico («la assoluta carenza dell'elemento associativo è confermata dal fatto che (...)», cfr. p.3 sentenza) è indubbiamente stato considerato.8. Con la terza censura, ai fini dell'art. 360, comma 1„ nn. 3 e 5 cod. proc. civ., si lamenta l'omesso esame dell'illegittimità dell'accerta- mento e della sentenza impugnata e conseguente violazione di norme di diritto, per violazione dei principi stabiliti dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di associazioni spor- tive e conseguente regime fiscale applicabile (sentenza della Cassa- zione nn. 4147/2013, 8623/2012, 11456/2010). Il quinto motivo introduce, sempre agli effetti dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., l'omesso esame circa il fatto decisivo per il -e_ giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare: per infondatezza della pretesa impositiva per inesistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi dell'esercizio dell'attività di impresa; per falsa applicazione del combinato disposto degli art. 2082 cod. civ. e 4, comma 1, del d.P.R. 633/1972. 9. I motivi in disamina sono inammissibili. Va innanzitutto rammen- tato che, ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all'art. 1 della I. n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da inten- dersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitu- tivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell'art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell'art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8) del d.P.R. n. 917 del 1986. Alla formale conformità delle regole asso- ciative al dettato legislativo si aggiunge, poi,l'esigenza di una verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associa- tivo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f) degli artt. 148, comma 8, del vigente D.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 30008 del 26/10/2021, Rv. 662783 - 02). Infatti, l'applicazione del regime agevolativo dipende non solo dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10393 del 30/04/2018, Rv. 647995 - 01). 10. Ciò premesso, i vizi prospettati con le censure in disamina, appa- rentemente di violazione di legge, ma in realtà volti a censurare la motivazione, sussisterebbero solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, fosse riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, non potendo in- vece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché è conferito alla Corte di CassazionerjDotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della cor- rettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la conclu- denza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, come nella specie (cfr. Cass. Sez. U. Sent. 5002 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cass. Sez. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16456 del 2013). 11. Orbene, sono elementi formali non decisivi quelli individuati nella censura, non essendo fatti e prove idonee a scalfire la logicità dell'ar- gomentazione usata dalla CTR sulla questione della qualificazione della natura della contribuente. Né la ricorrente contesta le circostanze decisive alla base degli accertamenti in fatto condotti dalla CTR, ossia in primo luogo l'assenza dell'elemento associativo, l'assenza di entrate finanziarie provenienti da associati, l'assenza di soci. Si tratta di cir- costanze ampiamente idonee a far decadere dal beneficio fiscale ri- servato alle associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di una motivazione, articolata in puntuali richiami alla documentazione agli atti e ai fatti di causa, non solo ben al di del minimo costituzio- nale sindacabile ai sensi del nuovo n.5 (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16502 del 05/07/2017 - Rv. 644818 - 01), ma attraverso una moti- vazione congrua ed efficace, composta da un'articolata e puntuale esposizione in fatto e diritto, intrinsecamente coerente e sorretta da richiami al compendio istruttorio raccolto nel processo (es. «Emerge dal p.v.c. che la contribuente non è stata in grado di esibire un libro degli associati o altri documenti tali da permettere la rilevazione dei soggetti (...)»). 12. Con la quarta doglianza - ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. - si censura l'omesso esame del principio del contraddittorio e del diritto di difesa del contribuente da parte della CTR. 13. Il motivo è inammissibile, innanzitutto perché a fronte dell'accer- tamento della CTR secondo cui la contribuente ha ricevuto copia del p.v.c. alla base delle riprese ed era stata invitata al contraddittorio in sede procedimentale per la giustificazione delle movimentazioni ban- carie contestate, non vengono introdotti elementi di Fatto decisivi e contrari ritualmente introdotti nel processo e non valutati dal giudice di appello. In secondo luogo, perché la censura è molto generica e non individua con precisione le previsioni di legge rilevanti ai fini del presunto vizio motivazionale prospettato con riferimento alla violazione del contrad- dittorio, fatta eccezione per la mancata valutazione per le osservazioni al p.v.c. ai sensi dell'art.12 della I. n.212/2000 a pag.17 del ricorso, prospettazione nondimeno infondata perché l'Agenzia non aveva alcun li obbligo di replica espressa alle osservazioni di parte contribuente, do- vendo solo valutare il suo punto di vista senza necessariamente acco- glierlo. 14. Il sesto motivo lamenta - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - l'omesso esame dell'infondatezza dellla ricostruzione del reddito di impresa e al riconoscimento dei costi per produrlo. 15. La doglianza non è inammissibile, come eccepito in controricorso, perché attiene al quantum del reddito di impresa ricostruito in pre- senza di disconoscimento dei benefici dell'associazione sportiva dilet- tantistica, profilo certamente compreso nella recisa contestazione dell'an dello svolgimento di attività commerciale per l'anno 2004, ed è fondata. Infatti, riqualificata la censura ai sensi del paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. sotto l'angolo dell'omessa pronuncia, il Collegio constata che non vi è menzione del profilo nella motivazione della sentenza, e la ricorrente ha dimostrato di aver posto sin dalla fase del contraddittorio procedimentale la questione del riconosci- mento dei costi necessari per la produzione del reddito, senza suc- cesso. 16. In conclusione, accolto il sesto motivo, disattesi i primi cinque, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquida- zione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: accoglie il sesto motivo di ricorso, disattesi i primi cinque, cassa la sen- tenza