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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 05972/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9739-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVI, che lo rappresenta e difende; - con troricorrente — RSA -Sun [OSCURATO:PERSONA] Rappresentanza Generale per l'Italia - intimata - avverso la sentenza n. 2626/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/09/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.Rilevato che: la RSA-[OSCURATO:PERSONA].

Rappresentanza Generale per l'Italia convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna al pagamento della somma di 25.682,00 euro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, quale ammontare dei premi di tre contratti assicurativi di durata annuale che assumeva essersi automaticamente rinnovati, alla prima scadenza del 31 dicembre 2009, per mancanza di tempestiva disdetta; la convenuta resistette alla domanda, opponendo il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle società pubbliche in house sancito dall'art. 57, comma 7, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; con sentenza n. 24/2015, il Tribunale di Vicenza accolse la domanda di RSA-Sun e condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dell'importo suindicato, oltre interessi e spese di lite; [OSCURATO:PERSONA] interpose appello, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), pt. 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), e lamentando, nel merito, l'erroneo rigetto delle proprie tesi difensive; con sentenza n. 2626/2018, la Corte di Appello di Venezia ha rigettato il gravame, confermando integralmente la decisione di primo grado; per la cassazione di tale sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, depositando controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 23283/22 del 6.6.2022, la Terza Sezione civile della Corte ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite in relazione alla questione di giurisdizione dedotta col secondo motivo del ricorso; in prossimità dell'adunanza, la ricorrente ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore;il Pubblico Ministero ha concluso per la conferma della giurisdizione del giudice ordinario; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Rilevato che: la compagnia controricorrente ha preliminarmente dedotto la «inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] Mutua ex art. 111 c.p.c.», nonché la «inammissibilità del ricorso per passaggio in giudicato della sentenza impugnata tra le parti originarie» e, altresì, la «inammissibilità/improcedibilità del ricorso per irritualità del contraddittorio processuale (nullità delle notifiche) a [OSCURATO:PERSONA] Mutua»; premesso che la controversia era sorta nell'anno 2011 e che, a far data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il portafoglio assicurativo di [OSCURATO:PERSONA]. era stato ceduto a [OSCURATO:PERSONA] Mutua, la controricorrente assume che «i contratti assicurativi per cui è giudizio sono stati risolti ipso iure alla data del 30.06.2011 ex art. 1901 cod. civ. e, quindi, non hanno trovato alcun trasferimento in capo alla società resistente»; sostiene, inoltre, che «il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere notificato a [OSCURATO:PERSONA]. e non alla [OSCURATO:PERSONA], poiché la cessione del ramo d'azienda del 1.01.2016 configura una successione a titolo particolare e non generale, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il che esclude il subentro automatico della cessionaria nella posizione processuale della cedente»; aggiunge che «l'omessa notifica nei termini di legge alla [OSCURATO:PERSONA] - mai estinta dal registro delle Imprese - ha comportato il passaggio in giudicato della sentenza», non solo nei confronti della cedente, ma anche della cessionaria, senza che possa assumere alcuna rilevanza giuridica «la notifica del ricorso per cassazione alla [OSCURATO:PERSONA] giacché quest'ultima non era parte in causa nei precedenti gradi di giudizio»; sotto altro profilo, rileva che «nessuna rilevanza giuridico-processuale può attribuirsi alla notifica diretta del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. alla sede della cessionaria, essendo detta notifica non consentita dal codice di rito», mentre «la notifica del ricorso all'ex difensore della Compagnia SUN, avv. [OSCURATO:PERSONA], non dispiega alcun effetto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] poiché il predetto professionista non rivestiva e tuttora non riveste la qualità di procuratore costituito della [OSCURATO:PERSONA]»; né la notifica poteva essere effettuata al supposto domicilio eletto presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (peraltro indicato come procuratore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., soggetto del tutto estraneo al giudizio) che non aveva «mai rivestito la qualifica di co-difensore e neppure di domiciliatario né della [OSCURATO:PERSONA], né di SUN»; la ricorrente ha proceduto -ai sensi dell'art. 372 c.p.c.- al deposito di documenti diretti a contrastare le deduzioni di inammissibilità del ricorso e a comprovare l'estinzione (nell'anno 2020) delle due società cedenti per cancellazione dal Registro delle imprese; con le memorie depositate in vista dell'adunanza camerale fissata avanti alla Sezione semplice, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato le eccezioni preliminari avversarie, mentre la controricorrente le ha ribadite; l'ordinanza di rimessione ha ritenuto che l'esame di dette eccezioni fosse devoluto a queste Sezioni Unite, giacché «la pronunzia sulla giurisdizione presuppone che siano state risolte le questioni processuali che rispetto ad essa si pongono con carattere di pregiudizialità logico-giuridica».

Considerato che: non avendovi provveduto la Sezione semplice - che pure avrebbe potuto procedervi (cfr. Cass., S.U. n. 1599/2022) -, debbono essere esaminate le eccezioni processuali sollevate dalla controricorrente, atteso che le stesse risultano pregiudiziali, sul piano logico-giuridico, rispetto alla statuizione sulla giurisdizione, cui non dovrebbe procedersi in caso di inammissibilità/improcedibilità del ricorso (cfr. Cass., S.U. n. 15712/2001, Cass., S.U. n. 256/2003 e Cass., S.U. n. 26967/2009); al riguardo, va rilevato che:poiché la cessione del ramo di azienda è valsa a determinare una successione a titolo particolare nel diritto controverso (cfr. Cass. n. 17959/2016, Cass. n. 18258/2014 e Cass. n. 22918/2013), il processo doveva proseguire fra le parti originarie, non ricorrendo l'ipotesi di intervento o di chiamata in causa del successore a titolo particolare e di espressa estromissione del cedente (cfr. Cass. n. 3454/2021); con la conseguenza che il ricorso per cassazione doveva essere notificato alla RSog cedente R9349-Sun (o, meglio, al suo difensore nel giudizio di appello), mentre la notifica alla (sola) cessionaria a titolo particolare sarebbe stata inammissibile (cfr. Cass. n. 3454/2021 e Cass. n. 6471/2012) e tale da determinare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata; nel caso in esame, il ricorso per cassazione è intestato come proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:PERSONA] contro «RSA-[OSCURATO:PERSONA].

Rappresentanza Generale per l'Italia ora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per Assicurazioni - Soc.

Mutua di Ass.ni ... [in qualità di cessionaria del ramo di azienda della cedente RSA-SUN Insurance ... (trasferimento totale del portafoglio) con decorrenza/efficacia dal 1 gennaio 2016 ...] ... rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]»; la relazione di notifica indica come destinatari l'[OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria del ramo di azienda della cedente RSA-Sun, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], «in qualità di procuratore costituito di [OSCURATO:PERSONA]», e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], «in qualità di procuratore costituito di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]»; la notifica a mezzo pec ai predetti destinatari risulta perfezionata in data 20.3.2019; per quanto l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha difeso la RSA-[OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello, sia stato impropriamente indicato come procuratore della cessionaria [OSCURATO:PERSONA], non pare dubitabile che la notifica del ricorso abbia comunque raggiunto anche colui che - in quanto difensore della controparte in grado di appello - era legittimato a riceverla;ne consegue che, nel presente giudizio di legittimità, il contraddittorio risulta ritualmente costituito anche nei confronti della parte già convenuta nel giudizio di appello, ossia la RSA-[OSCURATO:PERSONA] che - come detto - è indicata nell'intestazione del ricorso, ancorché con l'aggiunta «ora [OSCURATO:PERSONA] ...» e con l'indicazione di quest'ultima come cessionaria; ciò comporta che la sentenza di secondo grado non è passata in giudicato in quanto tempestivamente impugnata (anche) nei confronti della controparte nel giudizio di merito; deve dunque procedersi all'esame della questione di giurisdizione proposta col secondo motivo, che denuncia «difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] - Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (art 133, comma 1, lett. e) punto 2 d.

Igs. n. 104/2010»; e ciò sull'assunto che «la controversia [...] non verte sulla fase di esecuzione dei contratti» (giacché «l'esecuzione di un contratto assicurativo avviene in corso di sinistro con la prestazione del risarcimento e/o dell'indennizzo in favore dell'assicurato»), ma attiene alla fase genetica (in quanto «viene in discussione il solo rinnovo delle polizze») e sull'ulteriore assunto che la clausola di rinnovo tacito del contratto assicurativo doveva ritenersi nulla ex art. 57, 70 comma d.lgs. n. 163/2006 e che la relativa controversia rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e) punto 2 d.lgs. n. 104/2010; il motivo è infondato in quanto, come condivisibilmente evidenziato dal P.G. (anche con richiamo a Cass., S.U. n. 7759/2017), la controversia, alla luce del petitum sostanziale che emerge dai fatti allegati, attiene al pagamento del corrispettivo delle polizze assicurative rispetto alle quali [OSCURATO:PERSONA] sarebbe inadempiente e, quindi, a comportamenti rispetto ai quali le parti assumono posizioni paritetiche e la cui cognizione spetta dunque al giudice ordinario; invero, non viene coinvolto in alcun modo l'esercizio, anche mediato, di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, dato che non viene in considerazione un sindacato circa la scelta di [OSCURATO:PERSONA] di stipulare le polizze senza gara o senza ricorso ad una nuova procedura dì affidamento diretto, bensì tramite rinnovo o proroga del precedente contratto; dichiarata, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario, il ricorso va rimesso alla Sezione semplice per l'esame dei restanti motivi (ex art. 142, 1° co. disp. att. c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo, dichiarando la giurisdizione del giudice o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9739-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVI, che lo rappresenta e difende; - con troricorrente — RSA -Sun [OSCURATO:PERSONA] Rappresentanza Generale per l'Italia - intimata - avverso la sentenza n. 2626/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/09/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.Rilevato che: la RSA-[OSCURATO:PERSONA]. Rappresentanza Generale per l'Italia convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna al pagamento della somma di 25.682,00 euro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, quale ammontare dei premi di tre contratti assicurativi di durata annuale che assumeva essersi automaticamente rinnovati, alla prima scadenza del 31 dicembre 2009, per mancanza di tempestiva disdetta; la convenuta resistette alla domanda, opponendo il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle società pubbliche in house sancito dall'art. 57, comma 7, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; con sentenza n. 24/2015, il Tribunale di Vicenza accolse la domanda di RSA-Sun e condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dell'importo suindicato, oltre interessi e spese di lite; [OSCURATO:PERSONA] interpose appello, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), pt. 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), e lamentando, nel merito, l'erroneo rigetto delle proprie tesi difensive; con sentenza n. 2626/2018, la Corte di Appello di Venezia ha rigettato il gravame, confermando integralmente la decisione di primo grado; per la cassazione di tale sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, depositando controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 23283/22 del 6.6.2022, la Terza Sezione civile della Corte ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite in relazione alla questione di giurisdizione dedotta col secondo motivo del ricorso; in prossimità dell'adunanza, la ricorrente ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore;il Pubblico Ministero ha concluso per la conferma della giurisdizione del giudice ordinario; entrambe le parti hanno depositato memoria. Rilevato che: la compagnia controricorrente ha preliminarmente dedotto la «inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] Mutua ex art. 111 c.p.c.», nonché la «inammissibilità del ricorso per passaggio in giudicato della sentenza impugnata tra le parti originarie» e, altresì, la «inammissibilità/improcedibilità del ricorso per irritualità del contraddittorio processuale (nullità delle notifiche) a [OSCURATO:PERSONA] Mutua»; premesso che la controversia era sorta nell'anno 2011 e che, a far data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il portafoglio assicurativo di [OSCURATO:PERSONA]. era stato ceduto a [OSCURATO:PERSONA] Mutua, la controricorrente assume che «i contratti assicurativi per cui è giudizio sono stati risolti ipso iure alla data del 30.06.2011 ex art. 1901 cod. civ. e, quindi, non hanno trovato alcun trasferimento in capo alla società resistente»; sostiene, inoltre, che «il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere notificato a [OSCURATO:PERSONA]. e non alla [OSCURATO:PERSONA], poiché la cessione del ramo d'azienda del 1.01.2016 configura una successione a titolo particolare e non generale, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il che esclude il subentro automatico della cessionaria nella posizione processuale della cedente»; aggiunge che «l'omessa notifica nei termini di legge alla [OSCURATO:PERSONA] - mai estinta dal registro delle Imprese - ha comportato il passaggio in giudicato della sentenza», non solo nei confronti della cedente, ma anche della cessionaria, senza che possa assumere alcuna rilevanza giuridica «la notifica del ricorso per cassazione alla [OSCURATO:PERSONA] giacché quest'ultima non era parte in causa nei precedenti gradi di giudizio»; sotto altro profilo, rileva che «nessuna rilevanza giuridico-processuale può attribuirsi alla notifica diretta del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. alla sede della cessionaria, essendo detta notifica non consentita dal codice di rito», mentre «la notifica del ricorso all'ex difensore della Compagnia SUN, avv. [OSCURATO:PERSONA], non dispiega alcun effetto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] poiché il predetto professionista non rivestiva e tuttora non riveste la qualità di procuratore costituito della [OSCURATO:PERSONA]»; né la notifica poteva essere effettuata al supposto domicilio eletto presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (peraltro indicato come procuratore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., soggetto del tutto estraneo al giudizio) che non aveva «mai rivestito la qualifica di co-difensore e neppure di domiciliatario né della [OSCURATO:PERSONA], né di SUN»; la ricorrente ha proceduto -ai sensi dell'art. 372 c.p.c.- al deposito di documenti diretti a contrastare le deduzioni di inammissibilità del ricorso e a comprovare l'estinzione (nell'anno 2020) delle due società cedenti per cancellazione dal Registro delle imprese; con le memorie depositate in vista dell'adunanza camerale fissata avanti alla Sezione semplice, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato le eccezioni preliminari avversarie, mentre la controricorrente le ha ribadite; l'ordinanza di rimessione ha ritenuto che l'esame di dette eccezioni fosse devoluto a queste Sezioni Unite, giacché «la pronunzia sulla giurisdizione presuppone che siano state risolte le questioni processuali che rispetto ad essa si pongono con carattere di pregiudizialità logico-giuridica». Considerato che: non avendovi provveduto la Sezione semplice - che pure avrebbe potuto procedervi (cfr. Cass., S.U. n. 1599/2022) -, debbono essere esaminate le eccezioni processuali sollevate dalla controricorrente, atteso che le stesse risultano pregiudiziali, sul piano logico-giuridico, rispetto alla statuizione sulla giurisdizione, cui non dovrebbe procedersi in caso di inammissibilità/improcedibilità del ricorso (cfr. Cass., S.U. n. 15712/2001, Cass., S.U. n. 256/2003 e Cass., S.U. n. 26967/2009); al riguardo, va rilevato che:poiché la cessione del ramo di azienda è valsa a determinare una successione a titolo particolare nel diritto controverso (cfr. Cass. n. 17959/2016, Cass. n. 18258/2014 e Cass. n. 22918/2013), il processo doveva proseguire fra le parti originarie, non ricorrendo l'ipotesi di intervento o di chiamata in causa del successore a titolo particolare e di espressa estromissione del cedente (cfr. Cass. n. 3454/2021); con la conseguenza che il ricorso per cassazione doveva essere notificato alla RSog cedente R9349-Sun (o, meglio, al suo difensore nel giudizio di appello), mentre la notifica alla (sola) cessionaria a titolo particolare sarebbe stata inammissibile (cfr. Cass. n. 3454/2021 e Cass. n. 6471/2012) e tale da determinare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata; nel caso in esame, il ricorso per cassazione è intestato come proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:PERSONA] contro «RSA-[OSCURATO:PERSONA]. Rappresentanza Generale per l'Italia ora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per Assicurazioni - Soc. Mutua di Ass.ni ... [in qualità di cessionaria del ramo di azienda della cedente RSA-SUN Insurance ... (trasferimento totale del portafoglio) con decorrenza/efficacia dal 1 gennaio 2016 ...] ... rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]»; la relazione di notifica indica come destinatari l'[OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria del ramo di azienda della cedente RSA-Sun, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], «in qualità di procuratore costituito di [OSCURATO:PERSONA]», e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], «in qualità di procuratore costituito di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]»; la notifica a mezzo pec ai predetti destinatari risulta perfezionata in data 20.3.2019; per quanto l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha difeso la RSA-[OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello, sia stato impropriamente indicato come procuratore della cessionaria [OSCURATO:PERSONA], non pare dubitabile che la notifica del ricorso abbia comunque raggiunto anche colui che - in quanto difensore della controparte in grado di appello - era legittimato a riceverla;ne consegue che, nel presente giudizio di legittimità, il contraddittorio risulta ritualmente costituito anche nei confronti della parte già convenuta nel giudizio di appello, ossia la RSA-[OSCURATO:PERSONA] che - come detto - è indicata nell'intestazione del ricorso, ancorché con l'aggiunta «ora [OSCURATO:PERSONA] ...» e con l'indicazione di quest'ultima come cessionaria; ciò comporta che la sentenza di secondo grado non è passata in giudicato in quanto tempestivamente impugnata (anche) nei confronti della controparte nel giudizio di merito; deve dunque procedersi all'esame della questione di giurisdizione proposta col secondo motivo, che denuncia «difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] - Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (art 133, comma 1, lett. e) punto 2 d. Igs. n. 104/2010»; e ciò sull'assunto che «la controversia [...] non verte sulla fase di esecuzione dei contratti» (giacché «l'esecuzione di un contratto assicurativo avviene in corso di sinistro con la prestazione del risarcimento e/o dell'indennizzo in favore dell'assicurato»), ma attiene alla fase genetica (in quanto «viene in discussione il solo rinnovo delle polizze») e sull'ulteriore assunto che la clausola di rinnovo tacito del contratto assicurativo doveva ritenersi nulla ex art. 57, 70 comma d.lgs. n. 163/2006 e che la relativa controversia rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e) punto 2 d.lgs. n. 104/2010; il motivo è infondato in quanto, come condivisibilmente evidenziato dal P.G. (anche con richiamo a Cass., S.U. n. 7759/2017), la controversia, alla luce del petitum sostanziale che emerge dai fatti allegati, attiene al pagamento del corrispettivo delle polizze assicurative rispetto alle quali [OSCURATO:PERSONA] sarebbe inadempiente e, quindi, a comportamenti rispetto ai quali le parti assumono posizioni paritetiche e la cui cognizione spetta dunque al giudice ordinario; invero, non viene coinvolto in alcun modo l'esercizio, anche mediato, di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, dato che non viene in considerazione un sindacato circa la scelta di [OSCURATO:PERSONA] di stipulare le polizze senza gara o senza ricorso ad una nuova procedura dì affidamento diretto, bensì tramite rinnovo o proroga del precedente contratto; dichiarata, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario, il ricorso va rimesso alla Sezione semplice per l'esame dei restanti motivi (ex art. 142, 1° co. disp. att. c.p.c.). P.Q.M. La Corte rigetta il secondo motivo, dichiarando la giurisdizione del giudice o
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