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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01493/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione iscritto al n. 17283/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliatodigitalmente ex lege; –ricorrente – contro doValue S.p.A., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difes a dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a digitalmente ex lege; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] civili — Ricorso per revocazione di ordinanza della Corte di cassazione e contro doValue S.p.A., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente ex lege; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; –intimati – avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 5493/2023, pubblicata il 22 febbraio2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del16 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La controversia trae origine dall’opposizione promossa exart. 615 c.p.c. da [OSCURATO:PERSONA] avverso una procedura esecutiva immobiliare iniziata nel 1996 da [OSCURATO:SOCIETA]., asseritamente succeduta a [OSCURATO:SOCIETA]., per il recupero di un finanziamento a medio termine concesso alla società [OSCURATO:PERSONA] per la valorizzazione dei prodotti del mare S.p.A. (AJVAM), la cui obbligazione restitutoria era stata garantita, tra gli altri, dallo stesso Macripò quale fideiussore.

Nel corso della procedura, il credito fu dichiarato trasferito, per effetto di una serie di fusioni, conferimenti e cessioni, in capo a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che si avvalse di [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria, mentre ulteriori istituti bancari intervennero nell’esecuzione sulla base di propri titoli giudiziali.

A fondamento dell’opposizione il Macripòaveva dedotto, in sintesi, la mancanza di un titolo esecutivo certo, liquido ed esigibile in capo al creditore procedente, l’assenza di valida prova documentale delle vicende successorie del credito e dei poteri rappresentativi di [OSCURATO:SOCIETA] e delle banche intervenute.

Il Tribunale rigettòl’opposizione e la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermò taledecisione, ritenendo sussistente il titolo esecutivo in forza del contratto di mutuo stipulato per atto pubblico e reputando adeguatamente dimostrata, alla luce delle produzioni in atti, la catena successoria del credito e la legittimazione processuale della mandataria [OSCURATO:SOCIETA].

Avverso la sentenza d’appello il Macrip ò propo se ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, con iquali insistette, tra l’altro, sulle eccezioni di difetto di rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA] e degli altri istituti, sulla carenza di prova delle vicende societarie che avrebbero condotto alla titolarità del credito in capo a [OSCURATO:PERSONA], nonché sull’inesistenza di un valido titolo esecutivo, lamentando in particolare la mancata produzione delle delibere di finanziamento, risoluzione e rideterminazione del credito, nonché di un atto di quietanza attestante l’effettiva erogazione della somma mutuata.

3. Con ordinanza n. 5493/2023, resa pubblica il 22 febbraio 2023,la Corte di cassazione ha rigettatoil ricorso, avendo ritenuto, per un verso, inammissibili per carenza di interesse o difetto di specificità le censure relative ai vizi delle procure e delle rappresentanze processuali e, per altro verso, preclusa da giudicato esterno (Cass. n. 18074/2019) la rinnovata contestazione della prova delle successioni nel credito.

Ha invece ritenuto ─ per quanto maggiormente interessa in questa sede ─ non coperta da giudicato esterno ma infondata nel merito la censura che investiva l’atto negoziale che ha dato origine al credito azionato in via esecutiva, ovvero il contratto di mutuo tra [OSCURATO:SOCIETA] e Ajvam.

Al riguardo, premesso che ─ si cita testualmente ─ «siffatta censura risulta basata sul rilievo che il creditore pignorante - per dimostrare la certezza del credito azionato in via esecutiva -avrebbe dovuto allegare "la presunta delibera di finanziamento riportando la somma esatta erogata", ed ancora, "la presunta delibera di risoluzione dello stesso per inadempimento di Ajvam, la "delibera di rideterminazione del vantato credito, ed infine, "cosa ancor più rilevante", pure "la quietanza a riprova del perfezionamento del contratto di mutuo e della traditio rei”» e premesso ancora che «come ribadito di recente da questa Corte, "in presenza di titolo esecutivo formatosi nel confronti di un determinato soggetto, al creditore procedente, opposto, che è sostanzialmente oltre che formalmente il convenuto, spetta fornire la prova che il titolo esecutivo esiste e che esso è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato", mentre "spetta a quest'ultimo, esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità formale e sostanziale di attore", dare, a propria volta, "la prova del fatto sopravvenuto che rende inopponibile od ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo" (cosi, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 maggio 2022, n. 15376, Rv. 664831-01)»; ciò premesso, ha rilevato che «nella specie, non essendo in contestazione la stipulazione del contratto di mutuo (e, dunque, la prova che il titolo esecutivo esista), l'opponente pretenderebbe di addossare, a chi agisce in via esecutiva, l'onere pure di dimostrare la deliberazione del finanziamento, quella di risoluzione (della cui esistenza dà atto, peraltro, la sentenza impugnata, indicandola come adottata il 9 - 13 novembre 1994), quella di rideterminazione del credito, nonché, infine, l'avvenuto rilascio dell'atto di quietanza.

Senonché, come detto, la sentenza impugnata dà atto che il titolo esecutivo è costituito, nella specie, del contratto di mutuo "stipulato per atto pubblico in data 24 novembre 1992", per "rogito Bonfante, contratto "registrato in data 2 dicembre 1992" e "rilasciato in copia esecutiva a richiesta dell'Ente mutuante successivo 7 dicembre 1992".

Risulta, dunque, rispettato il principio, ancora di recente ribadito da questa Corte, secondo cui "l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria" (cosi, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 6 novembre 2019, n. 28526, Rv. 656039-01)».

6. Tale ordinanza, con riferimento a taleultimo specifico tema di lite, è stataimpugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. , cui ha resist ito doValue S.p.A. con due distinti controricorsi, il primo proposto nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il secondo nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

Gli altri intimati sono rimasti tali.

7. In data 2 dicembre 2024 il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata con pronuncia di inammissibilità, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comunicata in data 3 dicembre 2024 ai difensori delle parti, sulla base della seguente motivazione: «l’ordinanza revocanda, sul punto della censura, ha così statuito: “nella specie, non essendo in contestazione la stipulazione del contratto di mutuo (e, dunque, la prova che il titolo esecutivo esista), l’opponente pretenderebbe di addossare, a chi agisce in via esecutiva, l’onere pure di dimostrare la deliberazione del finanziamento, quella della risoluzione (della cui esistenza dà atto, peraltro, la sentenza impugnata, indicandola come adottata il 9 novembre 1994), quella della rideterminazione del credito, nonché, infine, l’avvenuto rilascio dell’atto di quietanza.

Senonché, come detto, la sentenza impugnata dà atto che il titolo esecutivo è costituito, nella specie, da contratto di mutuo “stipulato per atto pubblico in data 24 novembre 1992”, per “rogito Bonfante”, contratto “registrato in data 2 dicembre 1992”, e “rilasciato in copia esecutiva a richiesta dell’Ente mutuante il successivo 7 dicembre 1992”.

Risulta, dunque, rispettato il principio, ancora di recente ribadito da questa Corte, secondo cui «l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell’atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria”; questa Corte, con il provvedimento impugnato, ha quindi ritenuto sufficiente l’atto di finanziamento e dunque erogazione, senza necessità di produzione, da parte del ceditore, di un distinto atto di quietanza, e, al contempo, la censura non riporta neppure l’esatto e compiuto contenuto utile della delibera di finanziamento richiamata e indicata; il ricorso è dunque inammissibile, sia perché non si misura compiutamente con la ragione decisoria, sia per l’evidenziata aspecificità, sia perché, in tesi, pretenderebbe di sindacare un giudizio e non un errore revocatorio».

8. In data 13 gennaio 2025il difensore del ricorrente ha depositato istanza per la decisione del ricorso.

9. È stata quindi fissata la trattazione del ricorso per la odierna adunanza cameralecon decreto di cui è stata data rituale comunicazione alle parti.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

La controricorrente doValue S.p.A., quale procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con un unico motivo in via rescindente il ricorrente de duce l’esistenza di un errore di fatto exart. 395 n. 4 c.p.c. risultante dagli atti di causa, per avere la S.C. ritenuto contrariamente al vero e per una mera svista materiale che fosse stata depositato in giudizio l’atto di erogazione e quietanza dal creditore procedente [OSCURATO:SOCIETA].

2. Il ricorso è inammissibile.

Con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391 - bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte le affermazioni secondo cui l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. a) deve consistere non in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente riconoscibile come tale ) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato allastregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto –risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali([OSCURATO:PERSONA].

U. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass.29/10/2010, n. 22171); b) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014,n. 24334); c) deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’erroresia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti odocumenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass. 18/02/2014, n. 3820); d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti cheabbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudicenon si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019,n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass.08/06/2018, n. 14929); e) sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione dipunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, maanche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto,implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito ilprocesso; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabiled'ufficio) – una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come lapresentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione –diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti(Cass. 15/03/2023, n. 7435); f) muovendo da tale configurazione dell’errore revocatorio, questa Corte ha,sin da epoca ormai risalente, affermato – e in tempi più recenti reiteratamenteribadito – che, non solo, ovviamente, non rientra nella previsione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme giuridiche, integri gli estremi dell’ error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime (riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia chesi concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione (Cass. 21/02/2020, n. 4584; Cass. 29/12/2011, n. 29922); maneppure sussiste errore di fatto revocatorio quando la decisione della Corte siaconseguenza di una pretesa errata interpretazione dei motivi del ricorso o di una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sullabase di una valutazione (Cass. n. 7064 del 2022; n. 13915 del 2005; n. 14608 del 2007; n. 20635del 2017; n. 10179 del 2020; n. 10040 del 2022);

3. Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel respingere il secondo motivo del ricorso originario, ha -come detto- dato atto che il titolo esecutivo azionato nella procedura esecutiva immobiliare è costituito dal contratto di mutuo stipulato per atto pubblico in data 24 novembre 1992, per rogito notarile, registrato il 2 dicembre 1992 e rilasciato in copia esecutiva il 7 dicembre 1992, e ha quindi richiamato il principio secondo cui l’onere della prova dell’erogazione della somma mutuata è assolto dall’istituto di credito mediante la produzione in giudizio dell’atto pubblico di erogazione e quietanza, gravando sul debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi.

In tale passaggio ─ come già rilevato nella proposta di definizione anticipata ─ la Corte non ha affermato, né supposto come dato incontestabile, l’esistenza in atti di un distinto “atto pubblico di quietanza” diverso dall’atto pubblico di mutuo rilasciato in copia esecutiva, ma ha valorizzato il contenuto dell’atto indicato dal giudice di merito come titolo esecutivo, sussumendolo nel modello legale di contratto di mutuo assistito da erogazione e quietanza, secondo un’operazione di natura valutativa e non meramente percettiva.

Il ricorrente per revocazione, nel prospettare la mancanza di un separato atto di quietanza e nel contestare che l’atto pubblico di mutuo, come descritto nella sentenza di merito, valga di per sé a provare l’effettiva erogazione della somma, non denuncia un errore immediatamente desumibile dal raffronto tra l’ordinanza e gli atti del giudizio di legittimità, ma tende a rimettere in discussione il percorso logico giuridico con cui la Corte ha ritenuto rispettato il principio probatorio in materia di mutuo e ha conseguentemente escluso la dedotta carenza di titolo esecutivo.

La censura ─ peraltro aspecifica, come pure rilevato nella proposta, non essendo riportato in alcun modo, neppure indirettamente, il contenuto dell’atto richiamato ─ investe dunque la valutazione del contenuto e della portata del titolo indicato come atto pubblico di mutuo, ed implica un riesame dell’apprezzamento compiuto dalla Corte sul riparto dell’onere della prova, sicché, anche a voler ritenere che tali valutazioni fossero erronee, si tratterebbe comunque di errore di giudizio e non di errore di fattorevocatorio.

Risulta in tal senso assorbente, peraltro, il ril ievo che il tema dell’adeguatezza del materiale documentale a dimostrare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito ─ e, in particolare, dell’idoneità del contratto di mutuo prodotto (in copia esecutiva) a fungere da valido titolo esecutivo ─ha costituito oggetto specifico di critica già nel giudizio di merito e nel ricorso per cassazione, come attestano le articolate doglianze sulla mancanza di delibere, sulla presenza di sole fotocopie e sull’assenza di quietanza, alle quali la Corte ha risposto reputando infondata la censura.

Ciò esclude in radice che possa configurarsi l’errore di fatto revocatorio, presupponendo questo – secondo la giurisprudenza richiamata sopra nel paragrafo precedente sublettere d) ed e) - che il fatto oggetto dell’asserito travisamento non sia stato terreno di contestazione tra le parti e non sia stato oggetto di specifica valutazione da parte del giudice.

In definitiva, le doglianze del ricorrente mirano a sollecitare un nuovo scrutinio di merito sulla sussistenza del titolo esecutivo e sul corretto impiego dei principi in tema di prova dell’erogazione del mutuo, al di fuori dei rigorosi limiti entro i quali è consentito l’esperimento del rimedio revocatorio contro le decisioni di questa Corte. 4.I l ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle controricorrent i , liquidate come da dispositivo.

5. La definizione del giudizio in conformità alla proposta impone, ex lege, l’applicazione del terzo edel quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorsoper revocazione.

Condanna ilricorrente al pagamento: a)in favore dellacontroricorrente doValue S.p.A. , quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., delle spese del presente giudizio, che liquidain Euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, nonché al pagamento della somma di euro 4.100,00 ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.; a)in favore dellacontroricorrente doValue S.p.A., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 10.800,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, nonché al pagamento della somma di euro 5.400,00 ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c..

Condanna altresì il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 2.500,00.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione iscritto al n. 17283/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliatodigitalmente ex lege; –ricorrente – contro doValue S.p.A., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difes a dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a digitalmente ex lege; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] civili — Ricorso per revocazione di ordinanza della Corte di cassazione e contro doValue S.p.A., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente ex lege; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; –intimati – avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 5493/2023, pubblicata il 22 febbraio2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del16 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia trae origine dall’opposizione promossa exart. 615 c.p.c. da [OSCURATO:PERSONA] avverso una procedura esecutiva immobiliare iniziata nel 1996 da [OSCURATO:SOCIETA]., asseritamente succeduta a [OSCURATO:SOCIETA]., per il recupero di un finanziamento a medio termine concesso alla società [OSCURATO:PERSONA] per la valorizzazione dei prodotti del mare S.p.A. (AJVAM), la cui obbligazione restitutoria era stata garantita, tra gli altri, dallo stesso Macripò quale fideiussore. Nel corso della procedura, il credito fu dichiarato trasferito, per effetto di una serie di fusioni, conferimenti e cessioni, in capo a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che si avvalse di [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria, mentre ulteriori istituti bancari intervennero nell’esecuzione sulla base di propri titoli giudiziali. A fondamento dell’opposizione il Macripòaveva dedotto, in sintesi, la mancanza di un titolo esecutivo certo, liquido ed esigibile in capo al creditore procedente, l’assenza di valida prova documentale delle vicende successorie del credito e dei poteri rappresentativi di [OSCURATO:SOCIETA] e delle banche intervenute. Il Tribunale rigettòl’opposizione e la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermò taledecisione, ritenendo sussistente il titolo esecutivo in forza del contratto di mutuo stipulato per atto pubblico e reputando adeguatamente dimostrata, alla luce delle produzioni in atti, la catena successoria del credito e la legittimazione processuale della mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. Avverso la sentenza d’appello il Macrip ò propo se ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, con iquali insistette, tra l’altro, sulle eccezioni di difetto di rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA] e degli altri istituti, sulla carenza di prova delle vicende societarie che avrebbero condotto alla titolarità del credito in capo a [OSCURATO:PERSONA], nonché sull’inesistenza di un valido titolo esecutivo, lamentando in particolare la mancata produzione delle delibere di finanziamento, risoluzione e rideterminazione del credito, nonché di un atto di quietanza attestante l’effettiva erogazione della somma mutuata. 3. Con ordinanza n. 5493/2023, resa pubblica il 22 febbraio 2023,la Corte di cassazione ha rigettatoil ricorso, avendo ritenuto, per un verso, inammissibili per carenza di interesse o difetto di specificità le censure relative ai vizi delle procure e delle rappresentanze processuali e, per altro verso, preclusa da giudicato esterno (Cass. n. 18074/2019) la rinnovata contestazione della prova delle successioni nel credito. Ha invece ritenuto ─ per quanto maggiormente interessa in questa sede ─ non coperta da giudicato esterno ma infondata nel merito la censura che investiva l’atto negoziale che ha dato origine al credito azionato in via esecutiva, ovvero il contratto di mutuo tra [OSCURATO:SOCIETA] e Ajvam. Al riguardo, premesso che ─ si cita testualmente ─ «siffatta censura risulta basata sul rilievo che il creditore pignorante - per dimostrare la certezza del credito azionato in via esecutiva -avrebbe dovuto allegare "la presunta delibera di finanziamento riportando la somma esatta erogata", ed ancora, "la presunta delibera di risoluzione dello stesso per inadempimento di Ajvam, la "delibera di rideterminazione del vantato credito, ed infine, "cosa ancor più rilevante", pure "la quietanza a riprova del perfezionamento del contratto di mutuo e della traditio rei”» e premesso ancora che «come ribadito di recente da questa Corte, "in presenza di titolo esecutivo formatosi nel confronti di un determinato soggetto, al creditore procedente, opposto, che è sostanzialmente oltre che formalmente il convenuto, spetta fornire la prova che il titolo esecutivo esiste e che esso è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato", mentre "spetta a quest'ultimo, esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità formale e sostanziale di attore", dare, a propria volta, "la prova del fatto sopravvenuto che rende inopponibile od ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo" (cosi, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 maggio 2022, n. 15376, Rv. 664831-01)»; ciò premesso, ha rilevato che «nella specie, non essendo in contestazione la stipulazione del contratto di mutuo (e, dunque, la prova che il titolo esecutivo esista), l'opponente pretenderebbe di addossare, a chi agisce in via esecutiva, l'onere pure di dimostrare la deliberazione del finanziamento, quella di risoluzione (della cui esistenza dà atto, peraltro, la sentenza impugnata, indicandola come adottata il 9 - 13 novembre 1994), quella di rideterminazione del credito, nonché, infine, l'avvenuto rilascio dell'atto di quietanza. Senonché, come detto, la sentenza impugnata dà atto che il titolo esecutivo è costituito, nella specie, del contratto di mutuo "stipulato per atto pubblico in data 24 novembre 1992", per "rogito Bonfante, contratto "registrato in data 2 dicembre 1992" e "rilasciato in copia esecutiva a richiesta dell'Ente mutuante successivo 7 dicembre 1992". Risulta, dunque, rispettato il principio, ancora di recente ribadito da questa Corte, secondo cui "l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria" (cosi, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 6 novembre 2019, n. 28526, Rv. 656039-01)». 6. Tale ordinanza, con riferimento a taleultimo specifico tema di lite, è stataimpugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. , cui ha resist ito doValue S.p.A. con due distinti controricorsi, il primo proposto nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il secondo nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Gli altri intimati sono rimasti tali. 7. In data 2 dicembre 2024 il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata con pronuncia di inammissibilità, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comunicata in data 3 dicembre 2024 ai difensori delle parti, sulla base della seguente motivazione: «l’ordinanza revocanda, sul punto della censura, ha così statuito: “nella specie, non essendo in contestazione la stipulazione del contratto di mutuo (e, dunque, la prova che il titolo esecutivo esista), l’opponente pretenderebbe di addossare, a chi agisce in via esecutiva, l’onere pure di dimostrare la deliberazione del finanziamento, quella della risoluzione (della cui esistenza dà atto, peraltro, la sentenza impugnata, indicandola come adottata il 9 novembre 1994), quella della rideterminazione del credito, nonché, infine, l’avvenuto rilascio dell’atto di quietanza. Senonché, come detto, la sentenza impugnata dà atto che il titolo esecutivo è costituito, nella specie, da contratto di mutuo “stipulato per atto pubblico in data 24 novembre 1992”, per “rogito Bonfante”, contratto “registrato in data 2 dicembre 1992”, e “rilasciato in copia esecutiva a richiesta dell’Ente mutuante il successivo 7 dicembre 1992”. Risulta, dunque, rispettato il principio, ancora di recente ribadito da questa Corte, secondo cui «l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell’atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria”; questa Corte, con il provvedimento impugnato, ha quindi ritenuto sufficiente l’atto di finanziamento e dunque erogazione, senza necessità di produzione, da parte del ceditore, di un distinto atto di quietanza, e, al contempo, la censura non riporta neppure l’esatto e compiuto contenuto utile della delibera di finanziamento richiamata e indicata; il ricorso è dunque inammissibile, sia perché non si misura compiutamente con la ragione decisoria, sia per l’evidenziata aspecificità, sia perché, in tesi, pretenderebbe di sindacare un giudizio e non un errore revocatorio». 8. In data 13 gennaio 2025il difensore del ricorrente ha depositato istanza per la decisione del ricorso. 9. È stata quindi fissata la trattazione del ricorso per la odierna adunanza cameralecon decreto di cui è stata data rituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La controricorrente doValue S.p.A., quale procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo in via rescindente il ricorrente de duce l’esistenza di un errore di fatto exart. 395 n. 4 c.p.c. risultante dagli atti di causa, per avere la S.C. ritenuto contrariamente al vero e per una mera svista materiale che fosse stata depositato in giudizio l’atto di erogazione e quietanza dal creditore procedente [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Il ricorso è inammissibile. Con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391 - bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte le affermazioni secondo cui l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. a) deve consistere non in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente riconoscibile come tale ) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato allastregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto –risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali([OSCURATO:PERSONA]. U. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass.29/10/2010, n. 22171); b) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014,n. 24334); c) deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’erroresia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti odocumenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass. 18/02/2014, n. 3820); d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti cheabbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudicenon si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019,n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass.08/06/2018, n. 14929); e) sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione dipunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, maanche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto,implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito ilprocesso; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabiled'ufficio) – una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come lapresentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione –diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti(Cass. 15/03/2023, n. 7435); f) muovendo da tale configurazione dell’errore revocatorio, questa Corte ha,sin da epoca ormai risalente, affermato – e in tempi più recenti reiteratamenteribadito – che, non solo, ovviamente, non rientra nella previsione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme giuridiche, integri gli estremi dell’ error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime (riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia chesi concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione (Cass. 21/02/2020, n. 4584; Cass. 29/12/2011, n. 29922); maneppure sussiste errore di fatto revocatorio quando la decisione della Corte siaconseguenza di una pretesa errata interpretazione dei motivi del ricorso o di una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sullabase di una valutazione (Cass. n. 7064 del 2022; n. 13915 del 2005; n. 14608 del 2007; n. 20635del 2017; n. 10179 del 2020; n. 10040 del 2022); 3. Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel respingere il secondo motivo del ricorso originario, ha -come detto- dato atto che il titolo esecutivo azionato nella procedura esecutiva immobiliare è costituito dal contratto di mutuo stipulato per atto pubblico in data 24 novembre 1992, per rogito notarile, registrato il 2 dicembre 1992 e rilasciato in copia esecutiva il 7 dicembre 1992, e ha quindi richiamato il principio secondo cui l’onere della prova dell’erogazione della somma mutuata è assolto dall’istituto di credito mediante la produzione in giudizio dell’atto pubblico di erogazione e quietanza, gravando sul debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi. In tale passaggio ─ come già rilevato nella proposta di definizione anticipata ─ la Corte non ha affermato, né supposto come dato incontestabile, l’esistenza in atti di un distinto “atto pubblico di quietanza” diverso dall’atto pubblico di mutuo rilasciato in copia esecutiva, ma ha valorizzato il contenuto dell’atto indicato dal giudice di merito come titolo esecutivo, sussumendolo nel modello legale di contratto di mutuo assistito da erogazione e quietanza, secondo un’operazione di natura valutativa e non meramente percettiva. Il ricorrente per revocazione, nel prospettare la mancanza di un separato atto di quietanza e nel contestare che l’atto pubblico di mutuo, come descritto nella sentenza di merito, valga di per sé a provare l’effettiva erogazione della somma, non denuncia un errore immediatamente desumibile dal raffronto tra l’ordinanza e gli atti del giudizio di legittimità, ma tende a rimettere in discussione il percorso logico giuridico con cui la Corte ha ritenuto rispettato il principio probatorio in materia di mutuo e ha conseguentemente escluso la dedotta carenza di titolo esecutivo. La censura ─ peraltro aspecifica, come pure rilevato nella proposta, non essendo riportato in alcun modo, neppure indirettamente, il contenuto dell’atto richiamato ─ investe dunque la valutazione del contenuto e della portata del titolo indicato come atto pubblico di mutuo, ed implica un riesame dell’apprezzamento compiuto dalla Corte sul riparto dell’onere della prova, sicché, anche a voler ritenere che tali valutazioni fossero erronee, si tratterebbe comunque di errore di giudizio e non di errore di fattorevocatorio. Risulta in tal senso assorbente, peraltro, il ril ievo che il tema dell’adeguatezza del materiale documentale a dimostrare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito ─ e, in particolare, dell’idoneità del contratto di mutuo prodotto (in copia esecutiva) a fungere da valido titolo esecutivo ─ha costituito oggetto specifico di critica già nel giudizio di merito e nel ricorso per cassazione, come attestano le articolate doglianze sulla mancanza di delibere, sulla presenza di sole fotocopie e sull’assenza di quietanza, alle quali la Corte ha risposto reputando infondata la censura. Ciò esclude in radice che possa configurarsi l’errore di fatto revocatorio, presupponendo questo – secondo la giurisprudenza richiamata sopra nel paragrafo precedente sublettere d) ed e) - che il fatto oggetto dell’asserito travisamento non sia stato terreno di contestazione tra le parti e non sia stato oggetto di specifica valutazione da parte del giudice. In definitiva, le doglianze del ricorrente mirano a sollecitare un nuovo scrutinio di merito sulla sussistenza del titolo esecutivo e sul corretto impiego dei principi in tema di prova dell’erogazione del mutuo, al di fuori dei rigorosi limiti entro i quali è consentito l’esperimento del rimedio revocatorio contro le decisioni di questa Corte. 4.I l ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle controricorrent i , liquidate come da dispositivo. 5. La definizione del giudizio in conformità alla proposta impone, ex lege, l’applicazione del terzo edel quarto comma dell’art. 96 c.p.c. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorsoper revocazione. Condanna ilricorrente al pagamento: a)in favore dellacontroricorrente doValue S.p.A. , quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., delle spese del presente giudizio, che liquidain Euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, nonché al pagamento della somma di euro 4.100,00 ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.; a)in favore dellacontroricorrente doValue S.p.A., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 10.800,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, nonché al pagamento della somma di euro 5.400,00 ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.. Condanna altresì il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 2.500,00. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
Sentenza Cassazione n. 01493/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris