CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 09249/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n.326, presso lo studio dei Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: previdenza complementar e RGN Cron. Rep. CC 23.2.23 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SIENA ; - intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n.897/15, depositata il 15.12.15; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.2.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] che: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze accoglieva l’opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente della bancaMonte dei [OSCURATO:SOCIETA], avverso due pignoramenti presso terzi notificati dalla stess a banca e aventi ad oggetto le somme accumulate presso la Cassa di [OSCURATO:PERSONA] per il personale del Monte dei Paschi a titolo di contribuzione in funzione del trattamento pensionistico complementare. Sul presupposto per cui la Piraino era stata licenziata dal Monte dei Paschi e quindi, ai sensi dell’art.14d. lgs. n.252/05, erano venuti meno i requisiti di partecipazione alla previdenza complementare presso la [OSCURATO:PERSONA] per il personale del Monte dei Paschi, la Corte riteneva che, sebbene non vi fosse stato il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, ugualmente le somme accantonate non fossero pignorabili, in quanto ancora da considerarsi in fase di accumulo. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:SOCIETA] per un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. A seguito di ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art.331 c.p.c. nei confronti del terzo pignorato Cassa di [OSCURATO:PERSONA] per il personale del Monte dei [OSCURATO:PERSONA], poi eseguito dalla ricorrente, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, e la Cassa di Previdenzarimaneva intimata. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso, si deduce violazione o falsa applicazione dell’art.11 d. lgs. n.252/05, anche in relazione al suo successivo art.14 e all’art.12, co.1 delle Disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte ritenuto ancora in fase di accumulo somme rispetto alle quali erano cessati i presupposti per la permanenza entro la forma di previdenza complementare gestita dalla Cassa di Previdenza del personale e non avendo la Piraino, attesa un’inerzia protratta per anni, provveduto ad alcun loro trasferimento ad altra forma di previdenza complementare. Il motivo è manifestamente infondato. In fatto è pacifico che, essendo la Piraino stata licenziata dal proprio datore di lavoro, erano cessati alla data dei pignoramenti (2011) e sin dal 2006, i all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 3