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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 11212/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14872-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] previdenziali R.G.N.14872/2019 Cron.

Rep.

Ud.12/02/2025 CC avverso la sentenza n. 951/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/11/2018 R.G.N. 484/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 6.11.2018, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di somme per contributi dovuti alla Gestione ex ENPALS e omessi in danno di n. 147 collaboratori impiegati in servizi di animazione turistico-sportiva; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che ASD [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.P.R. n. 633/1972, e 3, comma 1°, n. 2, d.lgs.

C.p.S. n. 708/1947, per avere la Corte di merito ritenuto che non fosse stata data prova dei presupposti dell’obbligazione contributiva assumendo come parametro una normativa (quella fiscale) affatto estranea alla vicenda per cui è causa; che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.P.R. n. 633/1973, e dell’art. 3, comma 1°, n. 2, d.lgs.

C.p.S. n. 708/1947, per avere la Corte territoriale ritenuto che i compensi percepiti dai lavoratori coinvolti nell’accertamento ispettivo trovassero causa in prestazioni riconducibili all’ambito delle attività sportive e sprovviste del requisito della professionalità; che, con il terzo motivo, l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 3, d.lgs.

Cp.S. n. 708/1947, e 67, comma 1°, lett. m), T.U. n. 917/1986, per avere la Corte di merito escluso l’assoggettabilità alla contribuzione dei compensi percepiti dai lavoratori oggetto dell’accertamento ispettivo in quanto inferiori alla soglia di € 7.500,00 annui; che i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure; che, in punto di fatto, va premesso che i giudici territoriali hanno escluso che i lavoratori coinvolti nell’accertamento ispettivo potessero essere considerati animatori turistici, essendo piuttosto emerso dall’istruttoria che la loro attività, svolta in forza di contratti di prestazione sportiva dilettantistica, “era inserita nell’ambito di uno specifico progetto finalizzato alla promozione dell’attività sportiva/motoria come risulta dalla maggior parte delle iniziative programmate (camminata sulla sabbia ed in acqua, giro in bici alla scoperta del territorio, risveglio muscolare, acquagym, giochi dinamici, zumba, scuola di ballo, etc.)”, e che, in relazione al contenuto degli accordi, all’apporto fornito dai lavoratori (“nella stragrande maggioranza trattasi di periodi non continuativi e di breve durata”) e all’importo e alla causale dei compensi percepiti (imputati a titolo di rimborso spese e tutti rientranti entro la soglia di € 7.500,00, “limite allora vigente per la c.d. no tax area”), difettava altresì “il requisito della professionalità” della prestazione; che, tanto premesso in fatto, affatto correttamente i giudici territoriali hanno escluso l’assoggettabilità dei compensi alla contribuzione dovuta alla Gestione ex ENPALS, non trattandosi in specie di “animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica”, ex art. 3, comma 1°, n. 2, d.lgs.

C.p.S. n. 708/1947, e avendo questa Corte chiarito che la corresponsione ai prestatori di attività sportiva dilettantistica resa in favore di enti sportivi della medesima natura di compensi sussumibili nella nozione fiscale di “redditi diversi” (i quali, entro la soglia prevista dall’art. 69, comma 2, T.U.I.R., vigente ratione temporis, di € 7.500,00 per anno d’imposta, sono fiscalmente neutri), non dà luogo a contribuzione in favore della Gestione ex ENPALS, purché tali compensi risultino corrisposti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e non abbiano carattere di prestazioni professionali (così Cass. n. 41397 del 2021 e succ. conf.); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.700,00, di cui € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14872-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] previdenziali R.G.N.14872/2019 Cron. Rep. Ud.12/02/2025 CC avverso la sentenza n. 951/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/11/2018 R.G.N. 484/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 6.11.2018, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di somme per contributi dovuti alla Gestione ex ENPALS e omessi in danno di n. 147 collaboratori impiegati in servizi di animazione turistico-sportiva; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che ASD [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.P.R. n. 633/1972, e 3, comma 1°, n. 2, d.lgs. C.p.S. n. 708/1947, per avere la Corte di merito ritenuto che non fosse stata data prova dei presupposti dell’obbligazione contributiva assumendo come parametro una normativa (quella fiscale) affatto estranea alla vicenda per cui è causa; che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.P.R. n. 633/1973, e dell’art. 3, comma 1°, n. 2, d.lgs. C.p.S. n. 708/1947, per avere la Corte territoriale ritenuto che i compensi percepiti dai lavoratori coinvolti nell’accertamento ispettivo trovassero causa in prestazioni riconducibili all’ambito delle attività sportive e sprovviste del requisito della professionalità; che, con il terzo motivo, l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 3, d.lgs. Cp.S. n. 708/1947, e 67, comma 1°, lett. m), T.U. n. 917/1986, per avere la Corte di merito escluso l’assoggettabilità alla contribuzione dei compensi percepiti dai lavoratori oggetto dell’accertamento ispettivo in quanto inferiori alla soglia di € 7.500,00 annui; che i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure; che, in punto di fatto, va premesso che i giudici territoriali hanno escluso che i lavoratori coinvolti nell’accertamento ispettivo potessero essere considerati animatori turistici, essendo piuttosto emerso dall’istruttoria che la loro attività, svolta in forza di contratti di prestazione sportiva dilettantistica, “era inserita nell’ambito di uno specifico progetto finalizzato alla promozione dell’attività sportiva/motoria come risulta dalla maggior parte delle iniziative programmate (camminata sulla sabbia ed in acqua, giro in bici alla scoperta del territorio, risveglio muscolare, acquagym, giochi dinamici, zumba, scuola di ballo, etc.)”, e che, in relazione al contenuto degli accordi, all’apporto fornito dai lavoratori (“nella stragrande maggioranza trattasi di periodi non continuativi e di breve durata”) e all’importo e alla causale dei compensi percepiti (imputati a titolo di rimborso spese e tutti rientranti entro la soglia di € 7.500,00, “limite allora vigente per la c.d. no tax area”), difettava altresì “il requisito della professionalità” della prestazione; che, tanto premesso in fatto, affatto correttamente i giudici territoriali hanno escluso l’assoggettabilità dei compensi alla contribuzione dovuta alla Gestione ex ENPALS, non trattandosi in specie di “animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica”, ex art. 3, comma 1°, n. 2, d.lgs. C.p.S. n. 708/1947, e avendo questa Corte chiarito che la corresponsione ai prestatori di attività sportiva dilettantistica resa in favore di enti sportivi della medesima natura di compensi sussumibili nella nozione fiscale di “redditi diversi” (i quali, entro la soglia prevista dall’art. 69, comma 2, T.U.I.R., vigente ratione temporis, di € 7.500,00 per anno d’imposta, sono fiscalmente neutri), non dà luogo a contribuzione in favore della Gestione ex ENPALS, purché tali compensi risultino corrisposti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e non abbiano carattere di prestazioni professionali (così Cass. n. 41397 del 2021 e succ. conf.); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.700,00, di cui € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove
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