CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11895/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la conferma della sentenza impugnata con deposito di nota spese; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del 14 ottobre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56 e 353 cod. pen. All'imputato era stato contestato di aver, presentandosi in udienza quale "debitore esecutato", posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad allontanare gli offerenti dal partecipare all'asta di un immobile di sua proprietà, oggetto di procedura esecutiva. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e alte regole di giudizio sull'accertamento penale del fatto. L'identificazione del soggetto autore delle minacce nell'imputato risulta basata sul solo dato formale dell'essere quest'ultimo l'intestatario dell'immobile e sulla circostanza che l'autore del reato si era presentato come "debitore esecutato". Dati che non soddisfano i canoni del processo indiziario e i caratteri degli indizi richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., ben potendo colui che si era definito come debitore esecutato essere - considerato viepiù che non si è qualificato con il proprio nome e cognome - un delegato o un parente del debitore effettivo. Tale tesi è stata definita ipotetica dalla Corte di appello, mentre era impossibile per la difesa fornire dati precisi sull'identità della persona. Né poteva essere utilizzato tale comportamento processuale (la mancata indicazione della identità della persona) come prova a carico del ricorrente. Illogica è anche la affermazione che il ricorrente fosse l'unico soggetto interessato a mantenere la disponibilità dell'immobile (essendo lo stesso abitato anche dalle sorelle e avendo l'assegnatario ceduto proprio a queste ultime la proprietà dell'immobile). Carente è la risposta della Corte di appello alle specifiche doglianze avanzate dal ricorrente: il travisamento del primo giudice sulla identità dell'autore (non si era qualificato per nome); l'assegno esibito dall'autore era inferiore e incongruo rispetto alla somma dovuta (mentre il ricorrente era ben a conoscenza dell'entità del credito; non era stata fatta una individuazione personale o fotografica da parte dei testi o comunque fornita una descrizione fisica dell'autore né indagini sull'intestatario dell'assegno esibito; che l'immobile era occupato dal ricorrente e dalle sorelle (invece era occupato solo dalle sorelle); occorreva un attività istruttoria per dissipare i dubbi. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Il difensore ha altresì replicato alla requisitoria del Procuratofe generale.Anche la parte civile, ha presentato conclusioni scritte, con nota-spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto declina censure manifestamente infondate e non consentite in sede di legittimità. 2. La sentenza impugnata non merita infatti alcuna censura, in quanto la Corte di appello ha fornito una esauriente e non viziata risposta a tutte le doglianze difensive avanzate con il gravame, volte a contestare la ritenuta identificazione dell'autore della condotta illecita nella persona dell'imputato. Né in questa sede può essere eccepita la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Il ragionamento probatorio seguito dai Giudici di merito per fondare la responsabilità del ricorrente è coerente con i principi di diritto in tema di prova indiziaria. Secondo un orientamento consolidato in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (tra tante, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605). Il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è infatti soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto/nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647). La tenuta logica del processo ricostruttivo del fatto (ignoto) oggetto di ricerca non può dunque essere messa in discussione da meri atti di fede: il dubbio circa la fondatezza di una possibile lettura alternativa del medesimo quadro indiziario deve essere "ragionevole" e dunque verificabile. In assenza di fatti/prove che rendano ragionevole l'ipotesi alternativa a lui favorevole, è onere dell'imputato stesso (persona "più prossima" alla prova) introdurre o allegare elementi che rendano "ragionevole" il dubbio riportandolo all'ordine naturale delle cose e alla normale razionalità umana. A tali coordinate esegetiche si è attenuta la Corte di appello, valorizzando i significativi e convergenti elementi indiziari a carico dell'imputato emersi con certezza dalla vicenda (l'autore del fatto si era presentato in giudizio come "debitore esecutato", chiedendo in tale qualità prima al custode giudiziario di poter evitare l'esproprio con il pagamento del debito e poi al Giudice dell'esecuzione il rinvio della vendita per poter saldare il proprio debito, esibendo a tal fine un assegno; il ricorrente era interessato a mantenere il proprio patrimonio ed allontanare possibili offerenti), rispetto ai quali l'imputato aveva soltanto "ipotizzato" (così si legge nell'appello) quelle che erano ricostruzioni alternative (ovvero che l'autore del fatto fosse il debitore di un'altra procedura o il rappresentante delle sorelle che occupavano l'immobile esecutato) rivelatesi meramente congetturali e del tutte prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali. Nel caso in esame il ricorrente si era infatti limitato a valorizzare circostanze fattuali inidonee a sostenere la ragionevolezza del dubbio (ovvero che l'ammontare dell'assegno presentato dall'autore del reato era inferiore al debito; che l'immobile era occupato dalle sorelle del debitore esecutato) e per tale motivo ritenute dalla Corte di appello irrilevanti. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.Consegue, ancora, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado a favore della parte civile costituita, liquidate come indicato nel dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]