CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 ottobre 1968
Cassazione n. 23672/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado dell’Ortolano per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale commessi, sino alla data del 9 novembre 2011, nella veste di amministratore di diritto della società fallita “[OSCURATO:SOCIETA].” e, successivamente, di amministratore di fatto di tale società. 2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a un unico motivo di impugnazione con il quale lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 192 del medesimo codice, deducendo l’inadeguata valutazione degli elementi probatori in forza dei quali è stata ritenuta la sua qualità di amministratore di fatto della società nonché dell’art. 125 dello stesso codice di rito per carenza o, comunque, manifesta illogicità della motivazione della decisione della Corte territoriale. A fondamento delle censure premette che i suini non rinvenuti in azienda (e non pagati alle aziende venditrici) cui fa riferimento il capo b) della rubrica, relativo al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, sono stati forniti, come si evince dalle fatture, successivamente alla data del 9 novembre 2011, dalla quale era cessata la propria carica formale e aveva ceduto le proprie quote ad [OSCURATO:PERSONA]. Sottolinea, inoltre, rispetto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale che sarebbe dovuto essere il medesimo Russo, nella veste di amministratore della società, a presentare il bilancio alla data del 31 dicembre 2011 dell’anno successivo e a tenere i libri e le scritture contabili. Per tali ragioni l’Ortolano assume che le decisioni di merito sono incorse nell’errore decisivo di ritenere che gli era stato amministratore di fatto della fallita anche nel periodo successivo alla dismissione della carica formale. Pone in rilievo che a tale conclusione, invero, tali pronunce sono pervenute, in primis, in forza di un documento del 6 luglio 2012, che sarebbe stato da lui sottoscritto quale legale rappresentante della società e con cui avrebbe richiesto la voltura in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell’autorizzazione all’emissione di fumi in atmosfera. Al riguardo rappresenta che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’Appello, che avrebbe travisato il proprio motivo di gravame, non aveva addotto di aver firmato sulla scorta di un temporaneo potere di rappresentanza legale che non aveva poi documentato, bensì di non aver apposto la firma, potendo trattarsi di un mero errore di stampa di un file o di un invio errato effettuato da un consulente della società. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 2. Su un piano generale è opportuno ricordare che, come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. In particolare, la posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, in ambito processuale, nell’accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall’organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in ogni branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. L’accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (tra le altre, Sez. 5 n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Ponciroli, Rv. 234254). 2.1. Le pronunce di merito, tuttavia, non hanno individuato, dopo la cessazione della carica formale, elementi idonei a costituire indici nell’Ortolano dell’esercizio di fatto dei poteri corrispondenti in conformità ai superiori principi. Vi è infatti che detti indici non possono essere costituiti, innanzi tutto, dal solo invio di una missiva nella quale egli si qualifica quale legale rappresentante della fallita per la cessione di un’autorizzazione ad un’altra società. Si tratta, infatti, di un unico atto, peraltro di scarsa rilevanza, che non può ex se costituire indice di un organico e sistematico inserimento dell’imputato nella gestione o nella cogestione della società, vieppiù alla luce dell’emersione della figura di un altro soggetto, tale Vitiello, quale dominus occulto della fallita, alla stregua di quanto si evince dalla stessa sentenza impugnata e della presenza di un altro amministratore formale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA]. Né, peraltro, a fronte del solo compimento del predetto atto gestorio, di minima rilevanza nella vita societaria, può essere considerata sintomatica della gestione di fatto della fallita da parte del ricorrente la circostanza che egli è stato assunto nella società, dopo la cessazione della carica formale, per lo svolgimento di mansioni comportanti l’espletamento di attività di carattere materiale. 2.2. Parimenti, il ricorso è fondato laddove censura la decisione nella parte in cui l’Ortolano è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, atteso che, essendovi un amministratore formale diverso alla data del fallimento, non è stato chiarito perché le scritture contabili avrebbero dovuto essere tenute o sarebbero state occultate dall’imputato, né puntualizzato, sul piano dell’elemento soggettivo, da quali indici sarebbe stato tratto il dolo specifico di arrecare, con la propria condotta, un danno ai creditori. 3. Per le indicate ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M Annulla la sentenza impugn