Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17359/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]La [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ronco-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1817/2021 depositatail 15/10/2021.Numero registro generale 10956/2022Numero sezionale 2440/2026Numero di raccolta generale 17359/2026Data pubblicazione 01/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con il ricorso Siena NPL – quale avente causa di [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di contratto di cessione di creditipecuniari in blocco del 20.12.2017– impugna la sentenza della Corted’appello di Bari nella parte in cui ha confermato la decisione del [OSCURATO:PERSONA] che ha accolto – previa riunione dei due giudizi - l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] – qualifideiussori garanti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - e quella proposta dallaOfficina Meccanica di [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:SOCIETA]., originario debitore,avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti ed in favore di MPSGestione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a (in nome per conto di [OSCURATO:SOCIETA].),rispettivamente per l’importo di € 277.092,27 e di € 306.318,71, ed haconseguentemente revocato il decreto, oltre a condannare l’opposta allarifusione delle spese.2.- La Corte d’appello, per quanto qui ancora interessa, ha respinto ilmotivo d’appello con cui era censurata la dichiarata nullità dellefideiussioni del 23-24.9.99 nonostante le stesse fossero anteriori alloschema contrattuale anticoncorrenziale predisposto dall’ABI, e l’estensionedella nullità delle singole clausole ritenute viziate all’intero contratto, sullabase del seguente ragionamento decisorio:a) con ordinanza n. 29810/2017 la Corte di Cassazione aveva affermatola nullità del patto fideiussorio concluso in conformità ad un’intesarestrittiva della concorrenza (relativa ad alcune norme bancarie uniformiABI in materia di fideiussioni omnibus), a prescindere dalla anteriorità delpatto rispetto all'accertamento dell'illiceità dell’intesa da parte dell'Autoritàpreposta all'applicazione della disciplina antitrust (all’epoca, la Bancad’Italia), ritenendo rilevante solo che l’intesa a “monte” sia antecedenterispetto alla negoziazione a “valle”, di modo che l’illecitoNumero registro generale 10956/2022Numero sezionale 2440/2026Numero di raccolta generale 17359/2026Data pubblicazione 01/06/2026anticoncorrenziale travolga il negozio concluso in conformità allo stesso;pertanto «ogni qual volta il contratto di fideiussione costituiscal’applicazione del suddetto schema ABI, quel patto, ancorché anteriore al2 maggio 2005, va dichiarato nullo»;b) nella specie l’anteriorità dell’intesa illecita rispetto ai contrattiimpugnati discendeva dal fatto che: (i) le fideiussioni in oggettoincludevano disposizioni (clausole sub artt. 2, 6 e 8 del contratto difideiussione) identiche a quelle sub nn. 2,6,8 dello schema contrattualepredisposto dall’ABI nell’ ottobre del 2002; (ii) dal provvedimento n. 55del 2005 della Banca d’Italia risultava che nel corso dell’istruttoria eraemersa l’ampia diffusione delle clausole oggetto dello schema illecito, laquale non poteva essere ascritta a un fenomeno «spontaneo» delmercato, bensì agli effetti di un’intesa esistente tra le banche sul temadella contrattualistica, dunque ad «una consolidata prassi bancariapreesistente rispetto allo schema dell’ABI (non ancora diffuso presso leassociate)»; (iii) perciò, alla luce degli elementi istruttori acquisiti dallaBanca d’Italia, doveva ritenersi assodato che, ben prima dellasottoscrizione delle fideiussioni oggetto di impugnazione esistessero intesenel sistema bancario dirette all’applicazione uniforme delle clausolecontroverse;c) l’illecito anticoncorrenziale travolgeva la validità dell’intero contratto,poiché in un mercato ragionevolmente concorrenziale (non falsato dallapresenza dell’intesa nulla) i contraenti non avrebbero raggiuntougualmente l’accordo sul contenuto del contratto pur mutilato delleclausole in questione, in quanto dette clausole - che intanto sono stategiudicate dalla Banca d'Italia lesive della concorrenza in quanto incidentisu aspetti essenziali del rapporto contrattuale, addossando al fideiussore«“le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi didiligenza della banca ovvero dall’invalidità o dall’inefficaciadell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”» edNumero registro generale 10956/2022Numero sezionale 2440/2026Numero di raccolta generale 17359/2026Data pubblicazione 01/06/2026imponendogli oneri diversi da quelli stabiliti dalle norme del codice civile,quali la rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. (art. 6) e la permanenzadell’obbligazione fideiussoria a fronte delle vicende estintive e delle causedi invalidità che possono riguardare il pagamento del debitore o la stessaobbligazione principale garantita (artt. 2 e 8); della cui essenzialità nellaprospettiva negoziale della banca non si poteva dubitare poiché la stessaABI, nel difendere lo schema, aveva sottolineato che senza dette clausolenon potrebbe attuarsi la peculiare funzione della fideiussione omnibus,ovvero quella di «garantire alla banca l’effetto solutorio definitivo» e«evitare un ingiustificato arricchimento del debitore ai danni della stessa»;quindi, secondo un ragionamento ex ante, era da escludere che uncontratto identico a quello stipulato, ma privo delle clausole nulle, sarebbestato proposto dalla banca, onde correttamente il Tribunale avevadichiarato la nullità dei dedotti contratti di fideiussione, ai sensi dell’art.1419, 1° co., c.c.3.- Avverso detta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso la suamandataria [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso con due motivi di cassazione,corredato di memoria.

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto altresì, in riforma parziale della sentenza della Corted’Appello di Bari, di condannare la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA],al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado con pagamentodiretto in favore del costituito avvocato che si dichiara anticipatario.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’ art. 2 comma secondo lett. a) legge n. 287/90 in relazione all’art.360, comma 1 n. 3 c.p.c.Posto il dettato della norma invocata e il fatto che il provvedimento n.55/2005 della Banca d’Italia, ha affermato che «gli articoli 2, 6 e 8 delloschema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanziaNumero registro generale 10956/2022Numero sezionale 2440/2026Numero di raccolta generale 17359/2026Data pubblicazione 01/06/2026delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioniche, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono incontrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90», laCorte di merito non avrebbe fornito adeguate argomentazioni laddove haritenuto sussistente nel caso di specie tanto l’uniforme applicazione delleclausole contenute nello schema predisposto dall'ABI, quanto l’eventualedanno subito dalle parti interessate, poiché si sarebbe basata sull’erroneopresupposto che il semplice inserimento delle citate disposizioni nelcontratto a valle dimostri la condotta illecita dell’Istituto di credito,laddove l’uniformità nell’applicazione delle citate clausole – ovvero l’intesaanticoncorrenziale illecita – deve essere provata da chi intenda far valerela relativa eccezione di nullità.Perciò la Corte di Appello avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi inordine all’eventuale sussistenza di un'intesa rilevante – nella suaestensione e pervasività – sul piano antitrust, ovvero sull’ applicazione inmaniera uniforme delle stesse da parte degli Istituti di credito prima deicontratti in questione, e sul pregiudizio derivato dall’intesaanticoncorrenziale.2.- Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 1419 comma 1 c.c. laddove la Corte d’appello ha ritenuto che lefideiussioni omnibus – qualora riproducano il modello ritenutoanticoncorrenziale in conformità all’art. 2, comma 2, l. 10 ottobre 1990, n.287 – devono considerarsi affette da nullità totale; e ciò perché la Bancad’Italia stessa, aveva stabilito espressamente che l’eventuale applicazioneuniforme delle predette disposizioni anticoncorrenziali determinerebbe lanullità delle medesime, non dell’intera fideiussione, interpretazioneconfermata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza n.41194/2021.3.- Il ricorso presuppone la nullità quantomeno parziale dellafideiussione omnibus in oggetto, che si assume - benchè sottoscritta nelNumero registro generale 10956/2022Numero sezionale 2440/2026Numero di raccolta generale 17359/2026Data pubblicazione 01/06/20261999 - «a valle» dell’intesa illecita di cui al provvedimento ABI del 2002sanzionata dalla [OSCURATO:PERSONA]Italia nel 2005. [OSCURATO:PERSONA] della Corte dicassazione, con decreto dell’11/12 novembre 2025, ha rimesso, una seriedi questioni di diritto pienamente sovrapponibili a quelle oggetto delpresente giudizio.

Con tale provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., è stato disposto il rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite diquesiti concernenti, tra l’altro, la nullità delle fideiussioni contenenti leclausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.,censurate dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio2005, nonché l’individuazione dell’onere probatorio gravante sulle parti inrelazione alla dimostrazione del nesso funzionale tra l’intesaanticoncorrenziale «a monte» e i contratti stipulati «a valle», anche se nonconclusi in epoca antecedente o successiva al periodo oggettodell’accertamento amministrativo, ciò in quanto ha riconosciuto l’esistenzadi difficoltà interpretative e di orientamenti non allineati all’interno dellagiurisprudenza di legittimità, anche successivamente alla sentenza delleSezioni Unite n. 41994/2021, evidenziando come le Sezioni sempliciabbiano fornito letture non omogenee proprio in ordine ai profili decisiviche vengono in rilievo nel presente giudizio: rilevanza dell’epoca distipulazione della fideiussione, sufficienza o meno della mera riproduzionedelle clausole ABI, riparto dell’onere della prova e incidenza della nullitàsulle obbligazioni del fideiussore.4.

Ne consegue che una decisione del presente giudizio in questa fase,determinerebbe il concreto rischio di un esito non coerente con i principi didiritto che le Sezioni Unite sono chiamate, a breve, a enunciare in vianomofilattica, giacché anche una nullità solo parziale – quale qui si invocain ragione dell’orientamento nomofilattico consolidato sul punto - sarebbeesclusa da una decisione delle SU che escludessero per le fideiussionisottoscritte fuori dal periodo rilevate (2002-2005) l’esistenza del nessofunzionale con l’intesa anticoncorrenziale.Numero registro generale 10956/2022Numero sezionale 2440/2026Numero di raccolta generale 17359/2026Data pubblicazione 01/06/20266.- In definitiva il ricorso va rinviato a nuovo ruolo in attesa delladecisione delle Sezioni Unite sulla questione oggetto del rinviopregiudiziale predetto.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 29.5.2026Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]La [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ronco-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1817/2021 depositatail 15/10/2021.Numero registro generale 10956/2022Numero sezionale 2440/2026Numero di raccolta generale 17359/2026Data pubblicazione 01/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con il ricorso Siena NPL – quale avente causa di [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di contratto di cessione di creditipecuniari in blocco del 20.12.2017– impugna la sentenza della Corted’appello di Bari nella parte in cui ha confermato la decisione del [OSCURATO:PERSONA] che ha accolto – previa riunione dei due giudizi - l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] – qualifideiussori garanti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - e quella proposta dallaOfficina Meccanica di [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:SOCIETA]., originario debitore,avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti ed in favore di MPSGestione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a (in nome per conto di [OSCURATO:SOCIETA].),rispettivamente per l’importo di € 277.092,27 e di € 306.318,71, ed haconseguentemente revocato il decreto, oltre a condannare l’opposta allarifusione delle spese.2.- La Corte d’appello, per quanto qui ancora interessa, ha respinto ilmotivo d’appello con cui era censurata la dichiarata nullità dellefideiussioni del 23-24.9.99 nonostante le stesse fossero anteriori alloschema contrattuale anticoncorrenziale predisposto dall’ABI, e l’estensionedella nullità delle singole clausole ritenute viziate all’intero contratto, sullabase del seguente ragionamento decisorio:a) con ordinanza n. 29810/2017 la Corte di Cassazione aveva affermatola nullità del patto fideiussorio concluso in conformità ad un’intesarestrittiva della concorrenza (relativa ad alcune norme bancarie uniformiABI in materia di fideiussioni omnibus), a prescindere dalla anteriorità delpatto rispetto all'accertamento dell'illiceità dell’intesa da parte dell'Autoritàpreposta all'applicazione della disciplina antitrust (all’epoca, la Bancad’Italia), ritenendo rilevante solo che l’intesa a “monte” sia antecedenterispetto alla negoziazione a “valle”, di modo che l’illecitoNumero registro generale 10956/2022Numero sezionale 2440/2026Numero di raccolta generale 17359/2026Data pubblicazione 01/06/2026anticoncorrenziale travolga il negozio concluso in conformità allo stesso;pertanto «ogni qual volta il contratto di fideiussione costituiscal’applicazione del suddetto schema ABI, quel patto, ancorché anteriore al2 maggio 2005, va dichiarato nullo»;b) nella specie l’anteriorità dell’intesa illecita rispetto ai contrattiimpugnati discendeva dal fatto che: (i) le fideiussioni in oggettoincludevano disposizioni (clausole sub artt. 2, 6 e 8 del contratto difideiussione) identiche a quelle sub nn. 2,6,8 dello schema contrattualepredisposto dall’ABI nell’ ottobre del 2002; (ii) dal provvedimento n. 55del 2005 della Banca d’Italia risultava che nel corso dell’istruttoria eraemersa l’ampia diffusione delle clausole oggetto dello schema illecito, laquale non poteva essere ascritta a un fenomeno «spontaneo» delmercato, bensì agli effetti di un’intesa esistente tra le banche sul temadella contrattualistica, dunque ad «una consolidata prassi bancariapreesistente rispetto allo schema dell’ABI (non ancora diffuso presso leassociate)»; (iii) perciò, alla luce degli elementi istruttori acquisiti dallaBanca d’Italia, doveva ritenersi assodato che, ben prima dellasottoscrizione delle fideiussioni oggetto di impugnazione esistessero intesenel sistema bancario dirette all’applicazione uniforme delle clausolecontroverse;c) l’illecito anticoncorrenziale travolgeva la validità dell’intero contratto,poiché in un mercato ragionevolmente concorrenziale (non falsato dallapresenza dell’intesa nulla) i contraenti non avrebbero raggiuntougualmente l’accordo sul contenuto del contratto pur mutilato delleclausole in questione, in quanto dette clausole - che intanto sono stategiudicate dalla Banca d'Italia lesive della concorrenza in quanto incidentisu aspetti essenziali del rapporto contrattuale, addossando al fideiussore«“le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi didiligenza della banca ovvero dall’invalidità o dall’inefficaciadell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”» edNumero registro generale 10956/2022Numero sezionale 2440/2026Numero di raccolta generale 17359/2026Data pubblicazione 01/06/2026imponendogli oneri diversi da quelli stabiliti dalle norme del codice civile,quali la rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. (art. 6) e la permanenzadell’obbligazione fideiussoria a fronte delle vicende estintive e delle causedi invalidità che possono riguardare il pagamento del debitore o la stessaobbligazione principale garantita (artt. 2 e 8); della cui essenzialità nellaprospettiva negoziale della banca non si poteva dubitare poiché la stessaABI, nel difendere lo schema, aveva sottolineato che senza dette clausolenon potrebbe attuarsi la peculiare funzione della fideiussione omnibus,ovvero quella di «garantire alla banca l’effetto solutorio definitivo» e«evitare un ingiustificato arricchimento del debitore ai danni della stessa»;quindi, secondo un ragionamento ex ante, era da escludere che uncontratto identico a quello stipulato, ma privo delle clausole nulle, sarebbestato proposto dalla banca, onde correttamente il Tribunale avevadichiarato la nullità dei dedotti contratti di fideiussione, ai sensi dell’art.1419, 1° co., c.c.3.- Avverso detta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso la suamandataria [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso con due motivi di cassazione,corredato di memoria. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto altresì, in riforma parziale della sentenza della Corted’Appello di Bari, di condannare la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA],al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado con pagamentodiretto in favore del costituito avvocato che si dichiara anticipatario.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’ art. 2 comma secondo lett. a) legge n. 287/90 in relazione all’art.360, comma 1 n. 3 c.p.c.Posto il dettato della norma invocata e il fatto che il provvedimento n.55/2005 della Banca d’Italia, ha affermato che «gli articoli 2, 6 e 8 delloschema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanziaNumero registro generale 10956/2022Numero sezionale 2440/2026Numero di raccolta generale 17359/2026Data pubblicazione 01/06/2026delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioniche, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono incontrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90», laCorte di merito non avrebbe fornito adeguate argomentazioni laddove haritenuto sussistente nel caso di specie tanto l’uniforme applicazione delleclausole contenute nello schema predisposto dall'ABI, quanto l’eventualedanno subito dalle parti interessate, poiché si sarebbe basata sull’erroneopresupposto che il semplice inserimento delle citate disposizioni nelcontratto a valle dimostri la condotta illecita dell’Istituto di credito,laddove l’uniformità nell’applicazione delle citate clausole – ovvero l’intesaanticoncorrenziale illecita – deve essere provata da chi intenda far valerela relativa eccezione di nullità.Perciò la Corte di Appello avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi inordine all’eventuale sussistenza di un'intesa rilevante – nella suaestensione e pervasività – sul piano antitrust, ovvero sull’ applicazione inmaniera uniforme delle stesse da parte degli Istituti di credito prima deicontratti in questione, e sul pregiudizio derivato dall’intesaanticoncorrenziale.2.- Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 1419 comma 1 c.c. laddove la Corte d’appello ha ritenuto che lefideiussioni omnibus – qualora riproducano il modello ritenutoanticoncorrenziale in conformità all’art. 2, comma 2, l. 10 ottobre 1990, n.287 – devono considerarsi affette da nullità totale; e ciò perché la Bancad’Italia stessa, aveva stabilito espressamente che l’eventuale applicazioneuniforme delle predette disposizioni anticoncorrenziali determinerebbe lanullità delle medesime, non dell’intera fideiussione, interpretazioneconfermata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza n.41194/2021.3.- Il ricorso presuppone la nullità quantomeno parziale dellafideiussione omnibus in oggetto, che si assume - benchè sottoscritta nelNumero registro generale 10956/2022Numero sezionale 2440/2026Numero di raccolta generale 17359/2026Data pubblicazione 01/06/20261999 - «a valle» dell’intesa illecita di cui al provvedimento ABI del 2002sanzionata dalla [OSCURATO:PERSONA]Italia nel 2005. [OSCURATO:PERSONA] della Corte dicassazione, con decreto dell’11/12 novembre 2025, ha rimesso, una seriedi questioni di diritto pienamente sovrapponibili a quelle oggetto delpresente giudizio. Con tale provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., è stato disposto il rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite diquesiti concernenti, tra l’altro, la nullità delle fideiussioni contenenti leclausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.,censurate dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio2005, nonché l’individuazione dell’onere probatorio gravante sulle parti inrelazione alla dimostrazione del nesso funzionale tra l’intesaanticoncorrenziale «a monte» e i contratti stipulati «a valle», anche se nonconclusi in epoca antecedente o successiva al periodo oggettodell’accertamento amministrativo, ciò in quanto ha riconosciuto l’esistenzadi difficoltà interpretative e di orientamenti non allineati all’interno dellagiurisprudenza di legittimità, anche successivamente alla sentenza delleSezioni Unite n. 41994/2021, evidenziando come le Sezioni sempliciabbiano fornito letture non omogenee proprio in ordine ai profili decisiviche vengono in rilievo nel presente giudizio: rilevanza dell’epoca distipulazione della fideiussione, sufficienza o meno della mera riproduzionedelle clausole ABI, riparto dell’onere della prova e incidenza della nullitàsulle obbligazioni del fideiussore.4. Ne consegue che una decisione del presente giudizio in questa fase,determinerebbe il concreto rischio di un esito non coerente con i principi didiritto che le Sezioni Unite sono chiamate, a breve, a enunciare in vianomofilattica, giacché anche una nullità solo parziale – quale qui si invocain ragione dell’orientamento nomofilattico consolidato sul punto - sarebbeesclusa da una decisione delle SU che escludessero per le fideiussionisottoscritte fuori dal periodo rilevate (2002-2005) l’esistenza del nessofunzionale con l’intesa anticoncorrenziale.Numero registro generale 10956/2022Numero sezionale 2440/2026Numero di raccolta generale 17359/2026Data pubblicazione 01/06/20266.- In definitiva il ricorso va rinviato a nuovo ruolo in attesa delladecisione delle Sezioni Unite sulla questione oggetto del rinviopregiudiziale predetto. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 29.5.2026Il PresidenteEnrico Scoditti
Decreto Cassazione n. 17359/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris