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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2025

Cassazione n. 24666/2025

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untivo -Operazione di finanziamento - Eccezione di conflitto d’interessi - Proponibilitàdopo la maturazione delle preclusioni assertive - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]PU Cron.

R.G.N. 11457/2022 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 11457/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12 , presso lo studio dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende come da procura in calce al ricorso, domicilio digitalecome in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procur a allegat a al controricorso , domicilio digitalecome in atti -controricorrente e ricorrente incidentale - N. 11457/22R.G. e contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino recante il n. 180/2022 e pubblicata in data 16.2.2022; udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 20.6.2025 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorsoprincipale, con assorbimento dell’incidentale; uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:SOCIETA]., intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’art. 106 TUB, propose dinanzi al Tribunale di Biella opposizione al decreto ingiuntivo del 24.12.2013, con cui le si era ingiunto di pagare a [OSCURATO:PERSONA].c.r.l. la somma di € 500.010,00 oltre accessori e spese.

Espose che la vicenda aveva avuto origine - dopo l’avvio delle trattative, su iniziativa di tale dott. [OSCURATO:PERSONA] - in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorché [OSCURATO:PERSONA] (già cliente dell’intermediario finanziario) aveva versato ad essa opponente la somma di € 500.010,00; contestualmente, [OSCURATO:SOCIETA] le aveva rilasciato una scrittura ricognitiva del proprio debito, denominata “[OSCURATO:PERSONA] n. 2/2010”, impegnandosi a ripagare la somma ottenuta, oltre interessi al tasso del 3% annuo.

Ciò nell’ambito di una complessa operazione finanziaria, volta a far conseguire a due società (la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima di diritto inglese), entrambe riconducibili a tale [OSCURATO:PERSONA] N. 11457/22R.G. [OSCURATO:PERSONA], due finanziamenti, rispettivamente di € 200.000,00 e di € 300.000,00, concessi da [OSCURATO:SOCIETA] nella stessa data del 19.4.2010 ed entrambi sottoscritti, ex latere debitorum, da [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:SOCIETA] “per delega dell’[OSCURATO:PERSONA]” e per [OSCURATO:PERSONA] quale “Director”), con la previsione di un maggiore tasso di interessi e con rilascio di garanzie personali da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], l’operazione venne eseguita e negoziata da tale [OSCURATO:PERSONA], allora presidente di [OSCURATO:PERSONA], il quale sottoscrisse la suddetta scrittura “per espressa conferma e accettazione”, nonché (“per accettazione” e “espressa liberazione della debitrice originaria”) con sottoscrizione di un separato atto di accollo del debito di [OSCURATO:SOCIETA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volto a liberare da qualsiasi responsabilità la società finanziaria che aveva emesso il “[OSCURATO:PERSONA]”.

Poiché le due società operanti nel settore cinematografico ([OSCURATO:SOCIETA] e Blue StarMovies) non avevano restituito i finanziamenti da essa opponente concessi e il debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stato accollato da Maggi e Dammicco, la [OSCURATO:SOCIETA] chiamava in causa questi ultimi, al fine di essere da essi manlevata. [OSCURATO:PERSONA], costituitasi, con la comparsa di costituzione e risposta rilevò che, in modo confessorio, [OSCURATO:SOCIETA] aveva ammesso di avere coinvolto [OSCURATO:PERSONA] nell’operazione di finanziamento a [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA],non avendo ritenuto sufficienti le garanzie prestate dai referenti delle stesse società cinematografiche (Maggi e Dammicco),ma avendo interesse ed urgenza di chiudere al più presto l’operazione e trovare un finanziatore.

In tal guisa, [OSCURATO:SOCIETA] aveva ammesso di avere finanziato soggetti immeritevoli N. 11457/22R.G. di credito, utilizzando risorse liquide di [OSCURATO:PERSONA] per un fine del tutto estraneo a quelli istituzionalmente perseguiti dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], società cooperativa senza fini di lucro che gestisce una scuola di ispirazione cattolica. [OSCURATO:SOCIETA], dunque, aveva ammesso di avere portato così a termine la suddetta operazione di finanziamento senza ricorrere a risorse proprie, trasferendo -in caso di inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] - il debito di restituzione della carta commerciale ai terzi accollantie liberandosi da ogni obbligo verso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dedusse poi che, con tale operazione , [OSCURATO:SOCIETA] aveva prestato un’attività che le era preclusa, di investimento e di intermediazione bancaria -ben sapendo che [OSCURATO:PERSONA] non aveva i poteri per impegnare [OSCURATO:PERSONA] - e aveva agito in conflitto di interesse, utilizzando risorse racco lte da [OSCURATO:PERSONA] (soggetto terzo) per esercitare la sua attività caratteristica (l’erogazione di finanziamenti) e riconoscendo il proprio debito restitutorio, finanche pagando gli interessi alla prima scadenza, salvo poi opporre l’esistenza dell’accollo al momento di dover restituire il capitale. [OSCURATO:PERSONA] diede altresì atto che il [OSCURATO:PERSONA], dal suo canto, aveva disposto della somma di € 500.010,00, in assenza di previa delibera consiliare, senza averne i poteri (essendo i suoi poteri di firma limitati all’importo di € 100.000,00 e poi ulteriormente diminuiti ad € 50.000,00) ed aveva acquistato il titolo emesso da [OSCURATO:SOCIETA], denominato “[OSCURATO:PERSONA] n. 2/2010”, mediante una operazione estranea all’oggetto sociale della cooperativa.

Inoltre, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (presidente e legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]), accettando contestualmente l’accollo, aveva rinunziato alla garanzia patrimoniale N. 11457/22R.G. dell’intermediario emittente (il quale per parte sua aveva riconosciuto il debito mediante il “[OSCURATO:PERSONA]”),mettendo in gravissimo rischio la restituzione dell’importo versato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA], pur a fronte del riconoscimento di debito di [OSCURATO:SOCIETA] stessa.

Il tutto al solo fine di perseguire un interesse diverso da quello di [OSCURATO:PERSONA],a vantaggio esclusivo di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA].

Nel corso del giudizio, [OSCURATO:PERSONA] -dopo aver eccepito il conflitto di interesse sin dalla comparsa di costituzione, nei termini suddetti - specificamente argomentò in merito ai docc. 30 e 32 prodotti dalla Generalfinancealla prima udienza utile successiva alla relativa produzione, quindi immediatamente dopo aver (in thesi) appreso, dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], che con l’atto di citazione aveva fornito la propria ricostruzione dei fatti, della sua interessenza con il Maggi e del conflitto di interessi del [OSCURATO:PERSONA] (in quanto legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] e al contempo operante per [OSCURATO:SOCIETA]) e della stessa [OSCURATO:SOCIETA], anch’essa in conflitto di interessi (in quanto, agendo per la propria cliente [OSCURATO:PERSONA] realtà mirava a finanziare le società cinematografiche usando denaro della [OSCURATO:PERSONA]).

Istruita la causa, il Tribunale di Biella, con sentenza del 16.4.2019, rilevò la sussistenza del conflitto di interessi “al momento dell’accollo liberatorio in capo all’allora legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.c.r.l., sig. [OSCURATO:PERSONA]”.

In particolare, il giudice di prime cure evidenziò la “conoscenza, comune a tutte le parti … della non capienza dei soggetti accollanti” e osservò che “le trattative finalizzate alla sottoscrizione dell’accollo risultano essere state condotte dal legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.c.r.l., che verosimilmente ha agito N. 11457/22R.G. anche per conto di una delle società finanziate, ovvero la soc. [OSCURATO:SOCIETA]., secondo quanto desumibile dalla copia della corrispondenza a mezzo mail prodotta, in cui compare nel relativo indirizzo e-mail ([OSCURATO:EMAIL]) un riferimento a tale società (cfr. doc. n. 30 di parte attrice opponente).

L’atto di accollo appare poi del tutto pregiudizievole per la soc. [OSCURATO:PERSONA] S.c.r.l., avendo infatti quale unico effetto quello di liberare incondizionatamente la società debitrice, ovvero l’odierna attrice opponente, senza alcuna contropartita, anche tenuto conto dell’insolvibilità dei soggetti accollanti (secondo quanto poco sopra visto)”.

Il Tribunale dichiarò quindi l’inefficacia dell’atto liberatorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e d\egli accollanti, rigettando l’opposizione e condannando [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere le spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale, infine, accolse la domanda di manleva dell’opponente.

La sentenza venne impugnata da Generalfinancee la Corte d’appello di Torino, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] (che pure propose appello incidentale), nonché di [OSCURATO:PERSONA] (che anch’egli propose appello incidentale) e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], rigettò il gravame principale e l’incidentale di Maggi con sentenza n. 180/2022 pubblicata il 16.2.2022, in particolare ribadendo la sussistenza del conflitto di interessiin capo a [OSCURATO:PERSONA], in quanto conoscibile e conosciuto da [OSCURATO:SOCIETA].

Inoltre, la Corte rilevò l’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla finalità dell’operazione nel suo complesso, diretta a finanziare [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA],e riconobbe che sin dalla comparsa di costituzione e risposta la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente eccepito la nullità e/o l’inefficacia dell’accollo, per vari motivi, iviincluso quel conflitto di interessi, la N. 11457/22R.G. cui evidenza era stata confermata in giudizio dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], dagli argomenti da essa proposti e dalle sue produzioni documentali.

Rilevò poi la Corte sabauda l’assoluta anomalia dell’operazione di finanziamento realizzata, resa evidente dallasottoscrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’accollo liberatorio, tanto più alla luce dell’incapienza degli accollanti dimostrata dalla stessa ricostruzione allegata da [OSCURATO:SOCIETA].

L’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] venne dichiarato assorbito.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla scorta di nove motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l., che ha pure avanzato ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, a sua volta resistito con controricorso daGeneralfinance [OSCURATO:SOCIETA] intimati non hanno svolto difese.

Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Le parti costituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 -Con il primo motivo si denuncia “ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 153 e 183 c.p.c.”.Sostiene la ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] aveva sì sollevato, con la comparsa di costituzione e risposta,eccezione di annullamento per conflitto d’interessi, ma sulla base di presupposti del tutto diversi da quelli poi accolti dai giudici di merito , tutti inerenti ai propri obblighi di tutela del cliente, nel rispetto delle regole del TUF.

Solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] aveva invece introdotto la diversa questione della sussistenza di conflitto d’interesse tra MircoPlanta e la stessa [OSCURATO:PERSONA], avendo peraltro il primo operato al N. 11457/22R.G. di fuori dei poteri statutari.

Avrebbe dunque errato la Corte d’appello, anzitutto, nel ritenere che tale ultima attività costituisse precisazione e specificazione della eccezione sollevata in comparsa di costituzione e risposta, anzitutto perché il limitepreclusivo per la precisazione delle eccezioni già formulate è segnato dal termine per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., non essendo invece individuabile in quello per il deposito della memoria di cui al n. 2 del comma citato; in secondoluogo, l’eccezione così proposta non può affatto costituire una precisazione di quella già sollevata, ma appunto una eccezione nuova, perché non conseguente ad una domanda o eccezione di essa [OSCURATO:SOCIETA].

Secondo quest’ultima, dunque, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto chiedere di essere rimessa in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., ma tanto non è avvenuto.

Inoltre, prosegue la ricorrente principale, il doc. 30 cui fa riferimento la sentenza impugnata onde fondare la ritenuta tempestività della precisazione dell’eccezione di conflitto d’interessi, è stato prodott o da essa [OSCURATO:SOCIETA] solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., ossia quella per articolare prova contraria, e neanche nel corso dell’udienza successiva, tenutasi il 19.1.2016, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere rimessa in termini, ut supra, per sollevare ritualmente la relativa eccezione, avendo solo il suo difensore dedotto quanto testualmente verbalizzato (v. verbale d’udienza del 19.1.2016, doc. 7 [OSCURATO:SOCIETA]): “avverso il doc. n. 30 rileva come [OSCURATO:PERSONA] era ben conscia come l’emissione del commercial paper era stata organizzata con il [OSCURATO:PERSONA] stesso ad esclusivo interesse della società finanziata [OSCURATO:SOCIETA].; tale documento è infatti una mail indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:EMAIL], cioè alla società finanziata; già a tale data, N. 11457/22R.G. 13.4.2010, era quindi ben chiaro a tutti gli operatori coinvolti che il [OSCURATO:PERSONA] agiva in conflitto di interessi in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] e non di [OSCURATO:PERSONA] che rimaneva all’oscuro della situazione; quanto alle altre osservazioni si richiama alle memorie già depositate, chiedendo accoglimento dell’ordine di esibizione formulato con la seconda memoria ex art. 183 n. 2”.Tanto, ad avviso della ricorrente principale, non costituisce formulazione di una eccezione, bensì un mero richiamo alle difese già proposte. 1.2 -Con il secondo motivo si lamenta “ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c.”.

Ancora con riferimento alla accolta eccezione di annullabilità dell’accollo per conflitto d’interessi, si lamenta l’erroneità della decisione d’appello per aver ritenuto che alla parte interessata sia consentito aggiungere una nuova eccezione a quelle già proposte, giacché il concetto di “modifica” previsto dall’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., solo faculta la pa rte a sostitu ire una domanda o un’ eccezione ad altre già proposte, ma non anche ad introdurrenuove domande ed eccezioni che vadano ad aggiungersi alle prime; il che vale, in particolare, per l’eccezione di conflitto d’interessi, non riconducibile ad un’unità concettuale, potendo esso realizzarsi sotto molteplici e differenti profili, di cui è necessario specificare tempestivamente e ritualmente i presuppostifattuali. 1.3 -Con il terzo motivo si lamenta “ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. e 112 c.p.c.”, per non aver la Corte sabauda ritenuto che, accogliendo l’eccezione in parola nei termini già visti, il Tribunale avesse giudicato ultra vel extra petita , N. 11457/22R.G. male interpretando il contenuto dell’eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n.2, c.p.c. 1.4 -Con il quarto motivo si denuncia “ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1394 c.c.”, per aver la Corte d’appello ritenuto sussistente il presupposto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e del rappresentante con vantaggio di quest’ultimo in relazione all’intera operazione, mentre invece l’annullamento ha riguardato solo l’adesione di [OSCURATO:PERSONA] all’accollo liberatorio, atto che -secondo la ricorrente principale - in alcun modo può dirsi vantaggioso né per [OSCURATO:SOCIETA], né per [OSCURATO:PERSONA], né per il [OSCURATO:PERSONA]. 1.5 -Con il quinto motivo si lamenta “ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.”, stante l’insussistenza di un’effettiva motivazione in relazione all’affermazione della riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] dell’indirizzo e-mailriferibile a [OSCURATO:SOCIETA]. 1.6 -Con il sesto motivo si lamenta “ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1394 e 2727 c.c.”, per aver la Corte d’appello ritenuto sussistente il conflitto d’interessi e per di più lo stesso conoscibile da parte di essa [OSCURATO:SOCIETA], sulla base dei soli elementi e dei documenti a sua disposizione, tanto più che detta conoscenza si fonda su un ragionamento presuntivo, basato su un fatto non noto, ossia che l’indirizzo di posta elettronica “[OSCURATO:EMAIL]” fosse effettivamente riconducibile a [OSCURATO:SOCIETA].

N. 11457/22R.G. 1.7 -Con il settimo motivo si lamenta “ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.”, difettando la motivazione in relazione alla prova dell’effettiva insolvenza di entrambi gli accollanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invece ritenuta apoditticamente sussistente dalla Corte d’appello. 1.8 -Con l’ottavo motivo si lamenta “ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.”, per aver il giudice d’appello rigettato il sesto motivo di gravame proposto da essa [OSCURATO:SOCIETA], con cui si era censurata la prima decisione perché, a tutto concedere, l’affermata sussistenza del conflitto d’interessi in capo al [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto riguardare unicamente la posizione di [OSCURATO:SOCIETA], non anche di [OSCURATO:PERSONA]; tanto ha fatto la Corte sabauda, sostiene la ricorrente, senza però tenere distinte le posizioni di entrambe le dette società finanziate, accomunate apoditticamente.

In tale prospettiva, il conflitto d’interessi accertato avrebbe potuto, al più, condurre all’annullamento solo parziale dell’accollo liberatorio, per il solo importo di € 200.000,00, pari al finanziamento concesso a [OSCURATO:SOCIETA]. 1.9 -Con il nono motivo, infine,si denuncia “ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c.”, per aver la Corte d’appello rigettato il proprio settimo motivo di gravame, concernente l’istanza di rimessione in termini per ottenere ordine di esibizione di copia dell’accordo transattivo stipulato da [OSCURATO:PERSONA] con alcuni dei suoi ex amministratori, essendosi evidenziate le ragioni per le quali detto documento assumeva rilevanza decisiva nel giudizio (ossia, la ricomprensione nell’accordo anche delle N. 11457/22R.G. conseguenze derivanti dalla vicenda per cui è processo, con conseguente corresponsione di somme a tal riguardo), neppure rilevando che detto accordo non fosse stato sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA], nonché le ragioni per cui detta richiesta istruttoria era stata avanzata solo con l’atto d’appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.10 - Con l’unico motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia , condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 24 Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto assorbito l’appello incidentale avanzato da essa [OSCURATO:PERSONA], sussistendo invece l’interesse alla relativa decisione, in particolare quanto: a) alla erronea esclusione della natura di strumento finanziario del commercial paper; b) al mancato riconoscimento della violazione della riserva di cui all’art. 106 TUB da parte di Generalfinancee dell’esercizio di attività alla stessa preclusa, anche in relazione alla raccolta di liquidità di terzi; c) all’omessa valutazione del comportamento tenuto da [OSCURATO:SOCIETA] in relazione agli obblighi derivanti dal TUF; d) all’omessa pronuncia sulla violazione della normativa di settore, nonché a quelle in tema di emissione di obbligazioni da parte di società di capitali, e ancora a quelle che disciplinano i profili comportamentali cui deve attenersi l’intermediario; ed infine e) sull’omessa pronuncia circa il riconoscimento di Generafinance del proprio debito nei confronti di essa [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 - I primi tre motivi del ricorso principale possono essere considerati unitariamente, perché chiaramente connessi (investendo, sotto diversi ma convergenti profili, la valutazione di ammissibilità dell’eccezione di conflitto N. 11457/22R.G. d’interessi di [OSCURATO:PERSONA], operata dalla Corte territoriale), e sono fondati nei termini che seguono; occorre però prima evidenziare che essisfuggono ai rilievi di inammissibilità sollevati dalla controricorrente, in quanto pertinenti e adeguatamente specifici, nonché rispettosidei requisiti di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma 1, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis).

Ciò posto, giova qui anzitutto evidenziare che il processo civile dinanzi al tribunale, nel rito “ordinario” applicabile ratione temporis( dunque antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022, posto che l’atto di citazione è stato notificato il 3.3.2014, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato nel dicembre 2013), è governato dal meccanismo di preclusione e risulta costituito da tre fasi: una prima, c.d. introduttiva, che si definisce nell’udienza di trattazione o, qualora vi sia richiesta per il deposito di memorie, entro i termini di cui all’art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c., in cui le parti devono (al più tardi) rispettivamente allegare i fatti a sostegno delle proprie domande ed eccezioni e idonei a confutare quelle avversarie, nonché (con la seconda memoria) eventualmente proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni avversarie; una seconda, c.d. istruttoria, in cui (al più tardi e sempre che sia stata formulata la richiesta per il deposito di memorie) esse devono chiedere di provare (ove necessario), offrendo i relativi mezzi, i fatti già tempestivamente allegati, ciò che può avvenire anche nei termini di cui all’art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c., rispettivamente, per la prova diretta e contraria (detta fase, ove siano state offerte prove c.d. costituende, può concludersi con la relativa assunzione, all’udienza ex art. 184 c.p.c., qualora il giudice abbia ammesso le relative istanze); una terza, infine, c.d. decisoria, in N. 11457/22R.G. cui il tribunale, introitata la causa a sentenza, emette la statuizione, secondo le specifiche previsioni di cui agli artt. 275 ss. c.p.c.

Con specifico riferimento all’ambito istruttorio, in particolare, va pure evidenziato che per prova diretta deve intendersi quella con cui la parte, assolvendo l’onus probandisulla stessa gravante, tenta di dimostrare i fatti primari costitutivi (o, per il convenuto, impeditivi, modificativi o estintivi) della pretesa, mentre per prova contraria deve intendersi quella tesa a dimostrare a)o fatti che hanno un contenuto specularmente opposto a quello dedotto dalla controparte (c.d. prova contraria diretta),ovvero b) fatti che sono logicamente incompatibili con la verità dei fatti allegati dalla controparte (c.d. prova contraria indiretta). 2.2 -Ora, nella specie è accaduto che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato eccezione di conflitto d’interessi nella comparsa di costituzione e risposta, ma avuto riguardo alla intera operazione finanziaria e alla posizione di [OSCURATO:SOCIETA], quale intermediario finanziario, con riferimentoalla necessaria tutela esigibile nei confrontidi essa [OSCURATO:PERSONA], quale sua cliente, in relazione in particolare agli obblighi derivanti dalle norme del d.lgs. n. 58/1998 (TUF), nonché invocando il difetto di poteri statutari in capo al proprio legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], in ordine all’adesione all’accollo liberatorio, come risulta inequivocamente dalla lettura dei passaggi principali dell’atto, riportati nel ricorso principale (pp. 19-20).

Con la seconda memoria ex art. 183 , comma 6, c.p.c. (riportata nel ricorso principale, pp. 20-21), poi, onde replicare all’assunto avversario per cui era stata la stessa [OSCURATO:PERSONA] ad aver chiesto la proroga del commercial paper - mediante una e-mail inviata nel 2012 a [OSCURATO:SOCIETA] a firma di tale Chester N. 11457/22R.G. [OSCURATO:PERSONA], ma da un account non ad essa opposta riferibile - , la società odierna controricorrente ha dedotto che [OSCURATO:PERSONA] - e “( sempre che fosse l’autore di questa e mail)” - era in conflitto d’interessi, perché al tempo presidente del c.d.a. di [OSCURATO:SOCIETA]: tuttavia, la relativa nomina risale al 23.11.2010 (v. sentenza impugnata, p. 20) ; l’adesione di [OSCURATO:PERSONA] all’accollo liberatorio, ad opera del suo legale rappresentante del tempo (appunto, [OSCURATO:PERSONA]), risale al precedente

19.4. 2010 ; infine , l’invio della richiesta di proroga del commercial paper venne effettuato nel 2012.

Insomma, l’eccezione della odierna controricorrente , qui, investe sempre l a complessiva operazione finanziaria nei termini già a suo tempo allegati , benché si palesi appieno la opacità della condotta del [OSCURATO:PERSONA] (sempre che fosse l’autore della suddetta e-mail), già legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], non solo perché in tal veste aveva agito ultra vires (come già eccepito dall’opposta ) , ma anche perché successivamente era divenuto presidente del c.d.a. di [OSCURATO:SOCIETA], ossia una delle società finanziate, nonostante continuasse ad operare anche per la stessa [OSCURATO:PERSONA]; in altre parole, l’affermazione per cui “ il Sig. [OSCURATO:PERSONA] all’epoca era anche presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] … e pertanto in totale conflitto di interessi”, riportata nella detta seconda memoria di [OSCURATO:PERSONA], fa chiaro riferimento - contrariamente a quanto mostra di intendere la stessa ricorrente principale, nella memoria ex art. 378 c.p.c., p. 4 - all’invio della e - mail del 2012 con la richiesta di proroga del commercial paper, dunque al (solo) conflitto d’interessi del [OSCURATO:PERSONA] per essere, ad un tempo, formale amministratore sia di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], come appunto era certamente “all’epoca”.

N. 11457/22R.G.

Infine, dopo che, con la terza memoria ex art. 183 , comma 6, c.p.c. , [OSCURATO:SOCIETA] produsseil doc. 30, ossia la e-mail incriminata (appunto, spedita il 13.4.2010 dal dott. [OSCURATO:PERSONA], già membro del collegio sindacale di [OSCURATO:SOCIETA], e indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] - al tempo certamente l egale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] - ma presso un indirizzo apparentemente riferibile a [OSCURATO:SOCIETA]), all’udienza immediatamente successiva (tenutasi il 19.1.2016) il difensore della stessa [OSCURATO:PERSONA] si limit ò ad evidenziare che dal suddetto doc. 30 emergeva come [OSCURATO:SOCIETA] fosse consapevole che il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in conflitto d’interessi, nel resto riportandosi alle prece denti difese(si veda la riproduzione del relativo verbale, riportata nel par. 1.1). 2.3 - Ebbene , il Tribunale di Biella rigettò l’opposizione a d.i . per la ritenuta sussistenza del conflitto d’interessi al momento dell’accollo liberatorio, dichiarandolo quindi privo di effetti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’adesione dalla stessa manifestata (con conseguente piena responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] in ordine alla restituzione della somma a suo tempo dalla prima erogatale), emergendo in particolare dal più volte citato doc. 30 [OSCURATO:SOCIETA] che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito nella complessa operazione sia come l egale rappresentantedi [OSCURATO:PERSONA], sia per conto di [OSCURATO:SOCIETA], seppur al di fuori di una veste ufficiale, posto che ne divenne presidente soloin epoca successiva, nel novembre 2010.

Sul punto, la Corte sabauda, dopo aver ricostruito i fatti processuali,ha ritenuto che l’eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] con la seconda memoria ex art. 183, comma 6,c.p.c. non fosse nuova, ma solo costituisse una specificazione di quella già sollevatacon la comparsa di costituzione e risposta, pure essendo plausibile N. 11457/22R.G. che l’opposta avesse acquisito mano a mano, nel corso del processo, maggiori conoscenze sull’ambiguoruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA], informazioni che prima evidentemente non possedeva. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto, secondo la stessa Corte territoriale, nella prima occasione utile dopo la produzione documentale suddetta, da parte di [OSCURATO:SOCIETA] .

Quest’ultima , poi, ha avuto piena possibilità di difendersi, sicché l’interooperato processuale di [OSCURATO:PERSONA], al riguardo, d eve ritenersi conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionalee di economia processuale, correlati alla previsione costituzionale del giusto processo, in coerenza con l’insegnamento di Cass., Sez.

Un., n. 12310/2015. 2.4.1-In proposito , può convenirsi col giudice d’appello sul fatto che l’eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] nella seconda memoria ex art. 183, comma 6,c.p.c., fosse una conseguenza delle difese avversarie e, dunque, fosse senz’altro consentitae ammissibile ( trattandosi in definitiva di una precis azione di quella proposta con la comparsa di costituzione e risposta, posto che l’operato del [OSCURATO:PERSONA], come ivi stigmatizzato, si riferiva all’invio di una e-mail nell’anno 2012, dunque risaliva a d epoca ben successiva alla formalizzazione de l l’adesione all’accollo liberatorio; l’allegazione era dunque funzionale a censurare il complessivo operato di [OSCURATO:SOCIETA]); infatti, nell’egida dell’insegnamento di Cass., Sez.

Un., n. 12310/2015 e contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA], il limite temporale segnato dalla prima memoria concerne la modificabilità delle sole domande, non anche delle eccezioni, che possono invece essere proposte anche con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ove N. 11457/22R.G. siano “conseguenza delle domande o delle eccezioni” proposte dalla controparte con la prima memoria.

Non altrettanto può dirsi, tuttavia, per l’eccezione poi in concreto accolta dai giudici di merito: infatti, tale eccezione (così qualificatadagli stessi) si fond a su un fatto (l’aver il [OSCURATO:PERSONA] agito, nella complessa operazione finanziaria che vide coinvolta [OSCURATO:PERSONA],anche nell’interesse della finanziata [OSCURATO:SOCIETA], pur senza rivestire un ruolo ufficiale, ma essendo al contempo legale rappresentante della stessa [OSCURATO:PERSONA]) dedotto dall’opposta, odierna controricorrente, solo all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque a termini assertivi ampiamente elassi, peraltro nei sensi suprariportati (v. par. 1.1). 2.4.2 -Ora, sostiene [OSCURATO:SOCIETA] che [OSCURATO:PERSONA], onde avvalersi di tale “nuovo” fatto (in thesi, appreso solo per effetto della produzione avversaria)e, dunque,al fine di sollevare la relativa eccezione di conflitto d’interessi, avrebbe dovuto necessariamente richiedere la rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., essendosi oramai comunque verificata la preclusione assertiva, da individuarsi -come s’è poc’anzi detto - nel lo spirare del termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.

La sentenza impugnata, per contro,ha ritenuto che una simile eccezione potesse sollevarsi anche a termini di preclusione maturati, posto che -in siffatte ipotesi - occorre solo garantire il pieno dispiegamento del diritto di difesa e del contraddittorio, ex artt. 24 e 101, comma 2, Cost.Nel far ciò, la Corte sabauda ha richiamato l’autorità della nota sentenza Cass., Sez.

Un., n. 12310/2015, sul tema della modificabilità della domanda.

N. 11457/22R.G. 2.4.3 - D etta importante pronuncia, pur senza affrontare espressamente la specifica questione che qui interessa, costituisce senz’altro un sicuro faro sul quale orientarsi, specie laddove si sottolinea che la possibilità di modificare domande, eccezioni e conclusioni già formulate, garantita dalla offerta lettura ermeneutica dell’art. 183 c.p.c. (nel testo in allora vigente), si pone “in completa consonanza sia con l'esigenza -ripetutamente perseguita nel codice di rito talora anche attraverso modifiche della disciplina sulla competenza - di realizzare, al fine di una maggiore economia processuale ed una migliore giustizia sostanziale, la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale (basti pensare alle disposizioni codicistiche in tema di connessione o di riunione di procedimenti) sia, più in generale, con i valori funzionali del processo come via via enucleati nel corso degli ultimi anni dalla dottrina a dalla giurisprudenza - soprattutto a sezioni unite - di questo giudice di legittimità.

L'interpretazione adottata in questa sede risulta infatti maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, posto che, come già rilevato, non solo non incide negativamente sulla durata del processo nel quale la modificazione interviene, ma determina anzi una indubbia incidenza positiva più in generale sui tempi della giustizia, in quanto è idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un unico contesto invece di determinare la potenziale proliferazione dei processi, essendo appena il caso di aggiungere che sulla irragionevole durata di un processo non incide (sol)tanto ciò che rileva all'interno di quel processo quanto il numero complessivo dei processi contemporaneamente pendenti che N. 11457/22R.G. ne condiziona la gestione.

La concentrazione favorita da tale interpretazione risulta inoltre maggiormente rispettosa della stabilità delle decisioni giudiziarie, anche in relazione alla limitazione del rischio di giudicati contrastanti, nonché della effettività della tutela assicurata, sempre messa in pericolo da pronunce meramente formalistiche.

A tale ultimo proposito è in linea generale ancora da sottolineare che la previsione costituzionale di un processo ‘giusto’ impone a giudice di non limitarsi alla meccanica e formalistica applicazione di regole processuali astratte, ma di verificare sempre (e quindi ogni volta) se l'interpretazione adottata sia necessaria ad assicurare nel caso concreto le garanzie fondamentali in funzione delle quali le norme oggetto di interpretazione sono state poste, evitando che, in mancanza di tale necessità, ilrispetto di una ermeneutica tralaticia sottratta alla necessaria verifica in rapporto al caso concreto si traduca in un inutile complessivo allungamento dei tempi di giustizia ed in uno spreco di risorse, con correlativa riduzione di effettività della tutela giurisdizionale” (così la citata Cass., Sez.

Un., n. 12310/2015, in motivazione, par. 4, enfasi qui aggiunta). 2.4.4 - T orna ndo alle vicende processuali che occupano, si pone, allora, il problema di comprendere se, nell’ipotesi in cui un fatto (nella specie: l’aver [OSCURATO:PERSONA] rivestito il cennato “doppio ruolo”) emerga, o sia comunque desumibile, dalla produzione documentale avversaria, effettuata con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (dunque, a termini assertivi ampiamente spirati), la parte interessata ad eventualmente sollevare un’eccezione basata su di esso debba chiedere di essere rimessa in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., o N. 11457/22R.G. possa limitarsi a reagire nella prima difesa utile successiva, come invece ritenuto dalla Corte piemontese. 2.4.5- La questione investe, dunque, il rapporto tra l’istituto della rimessione in termini e le sopravvenienze processuali.

In proposito, è ben noto, sul piano generale, che “ La rimessione in termini, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto, il cui accertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile per cassazione, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (così la recente Cass., Sez.

Un., n. 6431/2025, a conferma di consolidato orientamento).

Con specifico riguardo alle sopravvenienze, peraltro, si registrano due recenti arresti nella giurisprudenza di legittimità , che si pongono dichiaratamente in continuità con la stessa.

Secondo la prima pronuncia(cronologicamente intesa), “L'eccezione di compensazione, fondata su un fatto costitutivo verificatosi successivamente alla scadenza delle preclusioni assertive, è ammissibile, e può essere valutata dal giudice, solo ove venga dedotta previa motivata applicazione dell'istituto generale dellarimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., posto a tutela dei principi costituzionali sulle garanzie difensive e sul giusto processo” (così, Cass. n. 19395/2024).Ancor più di recente, si è poi affermato che “ L'istituto della rimessione in termini per l'introduzione di mezzi istruttori presuppone la presenza di un errore ascrivibile ad un fattore impeditivo -avente carattere assoluto e non di mera difficoltà e contrassegnato da un rapporto di causalità direttae incolpevole rispetto alla decadenza maturata - estraneo alla volontà della parte nei cui confronti si è verificata una decadenza e richiede N. 11457/22R.G. l'immediata reazione di questa -entro un ‘ termine ragionevolmente contenuto ’ - dal momento in cui acquisisce la conoscenza e la disponibilità di elementi probatori prima sconosciuti e inaccessibili, nonché la non imputabilità alla parte stessa” (così, Cass. n. 14348/2025). 2.4.6-Al riguardo, poiché il presupposto dell’art. 153, comma 2, c.p.c., consiste nella decadenza incolpevole della parte, è fermo convincimento del Collegio che questa possa effettivamente incorrere nella suddetta sanzione processuale solo se venga in rilievo il mancato espletamento di una attività che la parte stessa ben avrebbe potuto effettuare, ma che -per cause esterne alla propria volontà -essa non ha invece effettuato.

In altre parole, si può decadere da una attività processuale che, in concreto, avrebbe potuto compiersi, ma che senza colpa non si è compiuta, non certo da una attività che, in realtà, non era neppure prospettabile(perché impossibile o inesigibile), come è paradigmatico nel caso in cui l’eccezione nuova si fondi su un fatto che non solo la parte ha appreso, ma che anche s’è fenomenicamente verificato , successivamente alla maturazione delle preclusioni assertive.In tal caso, risulta evidente che l’incolpevolezza della parte -se di tanto possa davvero discutersi - è in re ipsa , se non altro perché ad impossibilia nemo tenetur.

Pertanto, rispetto ad una simile ipotesi, ritiene il Collegio che l’istituto della rimessione in termini non abbia ragione di operare, perché sovrabbondante rispetto alla sua funzione, sufficiente essendo il mero compimento dell’attività processualedella parte, collegata al fatto sopravvenuto, nella prima occasione utile, sull’allegata impossibilità incolpevole di avvalersi in precedenza di esso.

N. 11457/22R.G.

È ben vero che il processo ordinario di cognizione dinanzi al tribunale -si ripete, come disciplinato ratione temporis, benché tanto possa predicarsi anche con riguardo all’assetto attuale- non consiste “ in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all'infinito” (Cass., Sez.

Un., n. 26242/2014, in motivazione), non essendo “affatto strutturato come una sorta di infinito rimpallo tra le parti” (Cass. n. 31837/2022, in motivazione); e che è assolutamente consolidato il “principio secondo cui il thema decidendum non è più modificabile dopo la chiusura dell'udienza di trattazione o dopo la scadenza dei termini concessi dal giudice ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.” (così, Cass.n. 1380/2024, in motivazione, ed ivi richiami).

Tuttavia, proprio in linea con il superiore argomentare di Cass., Sez.

Un., n. 12310/2015, ritiene il Collegio che il processo ordinario di cognizione possa anche investire ipotesi in cui il thema decidendum (quanto alle sole eccezioni, ché le domande nuove sono comunque inammissibili) concerna fatti sopravvenuti alla maturazione delle preclusioni (come, ad es., nel caso di formazione di un documento in epoca successiva - v.

Cass. n. 12636/2025), senza necessità di alcuna formale istanza di rimessione in termini rispetto ad una decadenza mai verificatasi, solo occorrendo che, in talicasi, “la controparte [sia]messa in condizione di poter controdedurre, pena la violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio.

E, in materia di indefettibile rispetto dei termini per il compimento di attività difensive essenziali, valga, per tutte, il principio affermato da Cass., Sez.

Un., n. 36596/2021” (così la citata Cass. n. 12636/2025, in motivazione); tanto, purché il thema decidendum non risulti N. 11457/22R.G. definitivamente e irretrattabilmente cristallizzato con la chiusura dell’udienza di precisazione delle conclusioni.

D’altra parte, la prospettata diversità di trattamento, rispetto alla sopravvenienza di un fatto, tra domanda ( comunque inammissibile) ed eccezione (ammissibile, purché “reattiva”, ma senza necessità di rimessione in termini) si giustifica pienamente, perché la prima può certamente essere riproposta in altro giudizio, al contrario della seconda: l’eccezione, la cui funzione è proprio quella di paralizzare l’altrui pretesa, ha un senso sia spiegata nel processo in cui quest’ultima viene delibata, giacché evidentemente “ la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda … [si rende] idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un unico contesto” (per prendere a prestito le parole della citata Cass., Sez.

Un., n. 12310/2015).

In altritermini, se tanto non fosse possibile, quel fatto sopravvenuto (in ipotesi, idoneo a costituire effettivamente un fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell’altrui pretesa) non potrebbe mai più operare, nemmeno in un altro processo: ecco perché, nella ripetuta ipotesi del fatto sopravvenuto, affinché di questo possa giovarsi la parte nella prima occasione processuale utile non occorre la rimessione in termini, ma solo occorre assicurare il principio di parità delle armi. 2.4.7- Ora, a ben vedere , nel caso che occupa viene in rilievo non già un fatto sopravvenuto alla maturazione delle preclusioni , ma solo la sopravvenuta conoscenza di un fatto preesistente (ossia, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], nel marzo 2010 e prima dell’adesione all’accollo liberatorio di [OSCURATO:PERSONA], N. 11457/22R.G. svolgesse un “doppio ruolo”, ut supra), desumibile dalla produzione di un documento da parte dell’avversario e , peraltro , senza i crismi dell’univocità (posto che l’operatività di [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA] è stata chiaramente ritenuta, dai giudici di merito, in chiave meramente presuntiva).

In tali condizioni, potrebbe dunque dirsi che [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle scansioni processuali che costitu iscono appendice dell’udienza di trattazione (ossia, appunto, la scadenza dei termini per la prima e la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), giammai avrebbe potuto eccepire il conflitto d’interesse per il “doppio ruolo” assunto dal [OSCURATO:PERSONA] al tempo dell’adesione all’accollo, ma solo perché il fatto le era ignoto, di tanto ess endo venuta a conoscenza proprio in forza della produzione avversaria nel termine concesso per l’indicazione della prova contraria.

Parrebbe dunque esservi spazio per quell’interpretazione che ritiene indefettibile, in casi consimili, la presentazione di una istanza di rimessione in termini, per di più in un “termine ragionevolmente contenuto ” (così, la citata Cass. n. 14348/2025, alla cui motivazione si rinvia), non necessariamente coincidente con la primadifesa utile, nella specie costituita dalla verbalizzazione delle difese effettuata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA](v. par. 1.1). 2.4.8-Senonché, ritiene la Corte che, nel caso che occupa , non occorra neppure prendere posizione al riguardo, giacché risulta inequivoco che igiudici di merito hanno accolto una eccezione che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai effettivamente sollevato, in violazione (almeno) dell’art. 112 c.p.c.

Ribadito che il fatto suddetto (lo si ripete per comodità: l’aver [OSCURATO:PERSONA] rivestito il cennato “doppio ruolo”, come desumibile dall’indirizzo di posta N. 11457/22R.G. elettronica più volte citato) venne acquisito al processo solo dopo la maturazione delle preclusioni assert ive , non v’è dubbio che già solo per questo l’eccezione accolta, appunto perché fondata su tale specifico fatto, non possa che essere diversa da quella già sollevata (e pure precisata) da [OSCURATO:PERSONA], basata invece sul contegno dell’intermediario finanziario rispetto alla posizione della propria clientee, al più, sull’esercizio di poteri ultra vires da parte del [OSCURATO:PERSONA]; né può certo sostenersi una “indifferenza contenutistica” a sostegno dell’eccezione di conflitto d’interessi, non potendo configurarsi una mera unità concettuale al riguardo, come correttamente evidenziato da [OSCURATO:SOCIETA], in caso contrario dovendo ritenersi che l’eccezione sia ritualmente sollevata se comunque così denominata, a prescindere dai fatti specifici che devono integrarla, ciò che appare chiaramente insostenibile.

Infatti, poiché si tratta di una situazione giuridica eterodeterminata, ogni singola fattispecie di conflitto di interessi è univocamente determinata dai suoi fatti costitutivi specifici e non può, genericamente, riferirsi a qualsiasi ipotesi astrattamente riconducibile a quel paradigma, tanto da potere essere liberamente - e, in sostanza, indifferentemente - definita, pure in tempi successivi, in riferimento a fatti diversi da quelli originariamente dedotti e articolatiin modo puntuale. 2.4.9- Posto, dunque, che l’eccezione accolta dai giudici del merito è diversa da quella tempestivamente sollevata (e precisata) da [OSCURATO:PERSONA] con la comparsa di risposta e con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., il punto è - come già anticipato - che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore di [OSCURATO:PERSONA] non sollevò affatto alcuna eccezione di annullabilità dell’accollo N. 11457/22R.G. liberatorio per il più volte descritto conflitto d’interessi come configurato alla stregua della ulteriore prospettazione dei fatti che lo integravano.

Come si evince in modo inequivoco dalla verbalizzazione delle relative difese, [OSCURATO:PERSONA] si limitò a rilevare che, dal più volte citato doc. 30 avversario, emergeva come fosse chiaro a tutti (e principalmente a [OSCURATO:SOCIETA]) che il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in conflitto d’interessi, evidentemente mirando a stigmatizzare (ancora una volta ) l’operato dell’intermediario , anche al lume dell’opaca condotta del legale rappresentantedi essa [OSCURATO:PERSONA].

Insomma, nessuna formalizzazione dell’eccezione, nei termini intesi dai giudici di merito, può evincersi da detta attività processuale, giacché -pur non occorrendo formule sacramentali, al riguardo - non può prescindersi dal fatto che la rituale proposizione di una eccezione postula pur sempre una effettiva richiesta, rivolta al giudice, affinché si accerti la sussistenza del fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell’altrui pretesa, il che soltanto abilita il giudice stesso (eccettuate le ipotesi in cui possa procedersi officiosamente, ciò che qui non ricorre, come si dirà subito appresso) ad emettere la conseguente statuizione.

Ebbene, nella specie , in tutta franchezza, una simile richiesta non c’è , il che esclude possa finanche discutersi di mera interpretazione del contenuto dell’eccezionee men che meno dell’applicazione del principio iura novit curia, se non a prezzo di un’inammissibile opera di supplenza del giudice quanto alle attività assertive di cui è onerata una parte; del resto, neppure può sostenersi (come invece opinato da [OSCURATO:PERSONA]) che il conflitto d’interessi possa essere rilevato anche d’ufficio, una volta che il dato sia acquisito agli attie sol che quella generale descrittiva formula sia stata allegata: ciò può al più valere, infatti, N. 11457/22R.G. soltanto in ambito processuale, non anche in quello sostanziale, che solo qui viene in evidenza (Cass. 11741/1991; Cass. n. 14866/2000).

Neppure, infine, assume rilievo la pretesa valenza confessoria della produzione documentale di [OSCURATO:SOCIETA], enfatizzata da [OSCURATO:PERSONA] anche nella memoriaex art. 378 c.p.c.

Non v’è dubbio, infatti, che detta produzione abbia connotati chiaramente contra se; ma -a prescindere dalla sua valenza, quale che sia - è fuori discussione che [OSCURATO:PERSONA] non ha approfittatodi tale condotta processuale, quantomeno ai fini della proposizione di eccezione volta alla declaratoria di annullamento dell’accollo liberatorio per il conflitto d’interessi di [OSCURATO:PERSONA], così come evincibile dalla e-mail di cui al doc. 30 [OSCURATO:SOCIETA].

Il fatto che la sussistenza del conflitto d’interessi nei termini più volte descritti, dunque, sia stato (in thesi) non solo riconosciuto, ma addirittura confessato da Generalfinancenon incide sulla soluzione prescelta, perché la relativa eccezione non è stata sollevata, nel giudizio di primo grado, dalla parte che ne aveva interesse, fa coltà ed onere , quale che fosse il termine o la modalità cui assoggettareuna simile iniziativa. 3.1 - L’accoglimento dei primi tre motivi , nei termini illustrati, implica la fondatezza del quarto, qualificato come complessiva doglianza di riferimento dell’unica eccezione di conflitto di interessi alla situazione originaria. 4.1 - Il quinto , sesto e ottavo motivo del ricorso principale sono dunque assorbiti, perché - per effetto dell’accoglimento dei primi tre motivi - la valutazione della complessa (ed obiettivamente anomala) operazione finanziaria dev’essere riguardata al lume delle eccezioni ritualmente sollevate da [OSCURATO:PERSONA] N. 11457/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] (v. infra ) : infatti, tutti i predetti motivi si fondano comunque sull’accertata sussistenza del conflitto d’interessi in capo a [OSCURATO:PERSONA], accertamento però concernente una eccezione mai ritualmente proposta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA].

Analoga sorte compete al settimo motivo, relativo ad un accertamento successivo; ma, ove si potesse giungere al merito di questo , poi, resterebbe impregiudicata la necessità di un accertamento effettivo -invece, in effetti non eseguito dalla Corte territoriale - della consapevolezza dell’incapienza degli accollanti a conferma del carattere rovinoso dell’accollo.

Proprio per le suddette ragioni va pure dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, in quanto è noto che la proposizione dell’impugnazione presuppone la soccombenza, non configurabile per la parte rimasta totalmente vittoriosa nel giudizio di merito (come nella specie è da considerare [OSCURATO:PERSONA]) in relazione alle questioni rimaste assorbite: queste possono essere semplicemente riproposte nel giudizio di rinvio, a seguito della cassazione della sentenza impugnata (v. per tutte la recente Cass. n. 29662/2023). 5.1 -Il nono motivo del ricorso principale è invece inammissibile.

Infatti, non è correttamente attinta la specifica ratio decidendi della diversità dei soggetti coinvolti e dei danni oggetto della dedotta transazione.

Tanto esime dal rilievo che, come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello, pur a prescindere dalla ritenuta (e contestata) inammissibilità della domanda perché nuova, in alcun modo la stipula della transazione tra [OSCURATO:PERSONA] e propri precedenti amministratori (tra cui non figura [OSCURATO:PERSONA]) per atti di mala gestio potrebbe determinare una decurtazione dell’entità del debito di [OSCURATO:SOCIETA] N. 11457/22R.G. nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA], perché esso è di natura contrattuale.

Per il relativo importo, dunque, sarebbe ardua l’operatività del principio della compensatio lucri cum damno(v. per tutte Cass. n. 12248/2013), risultato cui sostanzialmente anela la ricorrente principale. 6.1 -In definitiva, quanto al ricorso principale, sono accolti il primo, il secondo e il terzo motivo per quanto di ragione, nonché il quarto; è dichiarato inammissibile il nono motivo , mentre restano assorbit i il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo; il ricorso incidentale condizionato è inammissibile.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In relazione alla data di proposizione del ricorsoincidentale, può darsi atto della applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, per quanto di ragione, nonché il quarto; dichiara inammissibile il nono motivo ; dichiara assorbitiil quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo; dichiara il ricorso incidentale condizionato inammissibile.Cassa in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
untivo -Operazione di finanziamento - Eccezione di conflitto d’interessi - Proponibilitàdopo la maturazione delle preclusioni assertive - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]PU Cron. R.G.N. 11457/2022 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 11457/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12 , presso lo studio dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende come da procura in calce al ricorso, domicilio digitalecome in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procur a allegat a al controricorso , domicilio digitalecome in atti -controricorrente e ricorrente incidentale - N. 11457/22R.G. e contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino recante il n. 180/2022 e pubblicata in data 16.2.2022; udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 20.6.2025 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorsoprincipale, con assorbimento dell’incidentale; uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:SOCIETA]., intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’art. 106 TUB, propose dinanzi al Tribunale di Biella opposizione al decreto ingiuntivo del 24.12.2013, con cui le si era ingiunto di pagare a [OSCURATO:PERSONA].c.r.l. la somma di € 500.010,00 oltre accessori e spese. Espose che la vicenda aveva avuto origine - dopo l’avvio delle trattative, su iniziativa di tale dott. [OSCURATO:PERSONA] - in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorché [OSCURATO:PERSONA] (già cliente dell’intermediario finanziario) aveva versato ad essa opponente la somma di € 500.010,00; contestualmente, [OSCURATO:SOCIETA] le aveva rilasciato una scrittura ricognitiva del proprio debito, denominata “[OSCURATO:PERSONA] n. 2/2010”, impegnandosi a ripagare la somma ottenuta, oltre interessi al tasso del 3% annuo. Ciò nell’ambito di una complessa operazione finanziaria, volta a far conseguire a due società (la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima di diritto inglese), entrambe riconducibili a tale [OSCURATO:PERSONA] N. 11457/22R.G. [OSCURATO:PERSONA], due finanziamenti, rispettivamente di € 200.000,00 e di € 300.000,00, concessi da [OSCURATO:SOCIETA] nella stessa data del 19.4.2010 ed entrambi sottoscritti, ex latere debitorum, da [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:SOCIETA] “per delega dell’[OSCURATO:PERSONA]” e per [OSCURATO:PERSONA] quale “Director”), con la previsione di un maggiore tasso di interessi e con rilascio di garanzie personali da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], l’operazione venne eseguita e negoziata da tale [OSCURATO:PERSONA], allora presidente di [OSCURATO:PERSONA], il quale sottoscrisse la suddetta scrittura “per espressa conferma e accettazione”, nonché (“per accettazione” e “espressa liberazione della debitrice originaria”) con sottoscrizione di un separato atto di accollo del debito di [OSCURATO:SOCIETA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volto a liberare da qualsiasi responsabilità la società finanziaria che aveva emesso il “[OSCURATO:PERSONA]”. Poiché le due società operanti nel settore cinematografico ([OSCURATO:SOCIETA] e Blue StarMovies) non avevano restituito i finanziamenti da essa opponente concessi e il debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stato accollato da Maggi e Dammicco, la [OSCURATO:SOCIETA] chiamava in causa questi ultimi, al fine di essere da essi manlevata. [OSCURATO:PERSONA], costituitasi, con la comparsa di costituzione e risposta rilevò che, in modo confessorio, [OSCURATO:SOCIETA] aveva ammesso di avere coinvolto [OSCURATO:PERSONA] nell’operazione di finanziamento a [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA],non avendo ritenuto sufficienti le garanzie prestate dai referenti delle stesse società cinematografiche (Maggi e Dammicco),ma avendo interesse ed urgenza di chiudere al più presto l’operazione e trovare un finanziatore. In tal guisa, [OSCURATO:SOCIETA] aveva ammesso di avere finanziato soggetti immeritevoli N. 11457/22R.G. di credito, utilizzando risorse liquide di [OSCURATO:PERSONA] per un fine del tutto estraneo a quelli istituzionalmente perseguiti dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], società cooperativa senza fini di lucro che gestisce una scuola di ispirazione cattolica. [OSCURATO:SOCIETA], dunque, aveva ammesso di avere portato così a termine la suddetta operazione di finanziamento senza ricorrere a risorse proprie, trasferendo -in caso di inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] - il debito di restituzione della carta commerciale ai terzi accollantie liberandosi da ogni obbligo verso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dedusse poi che, con tale operazione , [OSCURATO:SOCIETA] aveva prestato un’attività che le era preclusa, di investimento e di intermediazione bancaria -ben sapendo che [OSCURATO:PERSONA] non aveva i poteri per impegnare [OSCURATO:PERSONA] - e aveva agito in conflitto di interesse, utilizzando risorse racco lte da [OSCURATO:PERSONA] (soggetto terzo) per esercitare la sua attività caratteristica (l’erogazione di finanziamenti) e riconoscendo il proprio debito restitutorio, finanche pagando gli interessi alla prima scadenza, salvo poi opporre l’esistenza dell’accollo al momento di dover restituire il capitale. [OSCURATO:PERSONA] diede altresì atto che il [OSCURATO:PERSONA], dal suo canto, aveva disposto della somma di € 500.010,00, in assenza di previa delibera consiliare, senza averne i poteri (essendo i suoi poteri di firma limitati all’importo di € 100.000,00 e poi ulteriormente diminuiti ad € 50.000,00) ed aveva acquistato il titolo emesso da [OSCURATO:SOCIETA], denominato “[OSCURATO:PERSONA] n. 2/2010”, mediante una operazione estranea all’oggetto sociale della cooperativa. Inoltre, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (presidente e legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]), accettando contestualmente l’accollo, aveva rinunziato alla garanzia patrimoniale N. 11457/22R.G. dell’intermediario emittente (il quale per parte sua aveva riconosciuto il debito mediante il “[OSCURATO:PERSONA]”),mettendo in gravissimo rischio la restituzione dell’importo versato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA], pur a fronte del riconoscimento di debito di [OSCURATO:SOCIETA] stessa. Il tutto al solo fine di perseguire un interesse diverso da quello di [OSCURATO:PERSONA],a vantaggio esclusivo di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]. Nel corso del giudizio, [OSCURATO:PERSONA] -dopo aver eccepito il conflitto di interesse sin dalla comparsa di costituzione, nei termini suddetti - specificamente argomentò in merito ai docc. 30 e 32 prodotti dalla Generalfinancealla prima udienza utile successiva alla relativa produzione, quindi immediatamente dopo aver (in thesi) appreso, dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], che con l’atto di citazione aveva fornito la propria ricostruzione dei fatti, della sua interessenza con il Maggi e del conflitto di interessi del [OSCURATO:PERSONA] (in quanto legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] e al contempo operante per [OSCURATO:SOCIETA]) e della stessa [OSCURATO:SOCIETA], anch’essa in conflitto di interessi (in quanto, agendo per la propria cliente [OSCURATO:PERSONA] realtà mirava a finanziare le società cinematografiche usando denaro della [OSCURATO:PERSONA]). Istruita la causa, il Tribunale di Biella, con sentenza del 16.4.2019, rilevò la sussistenza del conflitto di interessi “al momento dell’accollo liberatorio in capo all’allora legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.c.r.l., sig. [OSCURATO:PERSONA]”. In particolare, il giudice di prime cure evidenziò la “conoscenza, comune a tutte le parti … della non capienza dei soggetti accollanti” e osservò che “le trattative finalizzate alla sottoscrizione dell’accollo risultano essere state condotte dal legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.c.r.l., che verosimilmente ha agito N. 11457/22R.G. anche per conto di una delle società finanziate, ovvero la soc. [OSCURATO:SOCIETA]., secondo quanto desumibile dalla copia della corrispondenza a mezzo mail prodotta, in cui compare nel relativo indirizzo e-mail ([OSCURATO:EMAIL]) un riferimento a tale società (cfr. doc. n. 30 di parte attrice opponente). L’atto di accollo appare poi del tutto pregiudizievole per la soc. [OSCURATO:PERSONA] S.c.r.l., avendo infatti quale unico effetto quello di liberare incondizionatamente la società debitrice, ovvero l’odierna attrice opponente, senza alcuna contropartita, anche tenuto conto dell’insolvibilità dei soggetti accollanti (secondo quanto poco sopra visto)”. Il Tribunale dichiarò quindi l’inefficacia dell’atto liberatorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e d\egli accollanti, rigettando l’opposizione e condannando [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere le spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, infine, accolse la domanda di manleva dell’opponente. La sentenza venne impugnata da Generalfinancee la Corte d’appello di Torino, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] (che pure propose appello incidentale), nonché di [OSCURATO:PERSONA] (che anch’egli propose appello incidentale) e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], rigettò il gravame principale e l’incidentale di Maggi con sentenza n. 180/2022 pubblicata il 16.2.2022, in particolare ribadendo la sussistenza del conflitto di interessiin capo a [OSCURATO:PERSONA], in quanto conoscibile e conosciuto da [OSCURATO:SOCIETA]. Inoltre, la Corte rilevò l’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla finalità dell’operazione nel suo complesso, diretta a finanziare [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA],e riconobbe che sin dalla comparsa di costituzione e risposta la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente eccepito la nullità e/o l’inefficacia dell’accollo, per vari motivi, iviincluso quel conflitto di interessi, la N. 11457/22R.G. cui evidenza era stata confermata in giudizio dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], dagli argomenti da essa proposti e dalle sue produzioni documentali. Rilevò poi la Corte sabauda l’assoluta anomalia dell’operazione di finanziamento realizzata, resa evidente dallasottoscrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’accollo liberatorio, tanto più alla luce dell’incapienza degli accollanti dimostrata dalla stessa ricostruzione allegata da [OSCURATO:SOCIETA]. L’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] venne dichiarato assorbito. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla scorta di nove motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l., che ha pure avanzato ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, a sua volta resistito con controricorso daGeneralfinance [OSCURATO:SOCIETA] intimati non hanno svolto difese. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale. Le parti costituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 -Con il primo motivo si denuncia “ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 153 e 183 c.p.c.”.Sostiene la ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] aveva sì sollevato, con la comparsa di costituzione e risposta,eccezione di annullamento per conflitto d’interessi, ma sulla base di presupposti del tutto diversi da quelli poi accolti dai giudici di merito , tutti inerenti ai propri obblighi di tutela del cliente, nel rispetto delle regole del TUF. Solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] aveva invece introdotto la diversa questione della sussistenza di conflitto d’interesse tra MircoPlanta e la stessa [OSCURATO:PERSONA], avendo peraltro il primo operato al N. 11457/22R.G. di fuori dei poteri statutari. Avrebbe dunque errato la Corte d’appello, anzitutto, nel ritenere che tale ultima attività costituisse precisazione e specificazione della eccezione sollevata in comparsa di costituzione e risposta, anzitutto perché il limitepreclusivo per la precisazione delle eccezioni già formulate è segnato dal termine per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., non essendo invece individuabile in quello per il deposito della memoria di cui al n. 2 del comma citato; in secondoluogo, l’eccezione così proposta non può affatto costituire una precisazione di quella già sollevata, ma appunto una eccezione nuova, perché non conseguente ad una domanda o eccezione di essa [OSCURATO:SOCIETA]. Secondo quest’ultima, dunque, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto chiedere di essere rimessa in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., ma tanto non è avvenuto. Inoltre, prosegue la ricorrente principale, il doc. 30 cui fa riferimento la sentenza impugnata onde fondare la ritenuta tempestività della precisazione dell’eccezione di conflitto d’interessi, è stato prodott o da essa [OSCURATO:SOCIETA] solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., ossia quella per articolare prova contraria, e neanche nel corso dell’udienza successiva, tenutasi il 19.1.2016, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere rimessa in termini, ut supra, per sollevare ritualmente la relativa eccezione, avendo solo il suo difensore dedotto quanto testualmente verbalizzato (v. verbale d’udienza del 19.1.2016, doc. 7 [OSCURATO:SOCIETA]): “avverso il doc. n. 30 rileva come [OSCURATO:PERSONA] era ben conscia come l’emissione del commercial paper era stata organizzata con il [OSCURATO:PERSONA] stesso ad esclusivo interesse della società finanziata [OSCURATO:SOCIETA].; tale documento è infatti una mail indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:EMAIL], cioè alla società finanziata; già a tale data, N. 11457/22R.G. 13.4.2010, era quindi ben chiaro a tutti gli operatori coinvolti che il [OSCURATO:PERSONA] agiva in conflitto di interessi in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] e non di [OSCURATO:PERSONA] che rimaneva all’oscuro della situazione; quanto alle altre osservazioni si richiama alle memorie già depositate, chiedendo accoglimento dell’ordine di esibizione formulato con la seconda memoria ex art. 183 n. 2”.Tanto, ad avviso della ricorrente principale, non costituisce formulazione di una eccezione, bensì un mero richiamo alle difese già proposte. 1.2 -Con il secondo motivo si lamenta “ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c.”. Ancora con riferimento alla accolta eccezione di annullabilità dell’accollo per conflitto d’interessi, si lamenta l’erroneità della decisione d’appello per aver ritenuto che alla parte interessata sia consentito aggiungere una nuova eccezione a quelle già proposte, giacché il concetto di “modifica” previsto dall’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., solo faculta la pa rte a sostitu ire una domanda o un’ eccezione ad altre già proposte, ma non anche ad introdurrenuove domande ed eccezioni che vadano ad aggiungersi alle prime; il che vale, in particolare, per l’eccezione di conflitto d’interessi, non riconducibile ad un’unità concettuale, potendo esso realizzarsi sotto molteplici e differenti profili, di cui è necessario specificare tempestivamente e ritualmente i presuppostifattuali. 1.3 -Con il terzo motivo si lamenta “ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. e 112 c.p.c.”, per non aver la Corte sabauda ritenuto che, accogliendo l’eccezione in parola nei termini già visti, il Tribunale avesse giudicato ultra vel extra petita , N. 11457/22R.G. male interpretando il contenuto dell’eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n.2, c.p.c. 1.4 -Con il quarto motivo si denuncia “ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1394 c.c.”, per aver la Corte d’appello ritenuto sussistente il presupposto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e del rappresentante con vantaggio di quest’ultimo in relazione all’intera operazione, mentre invece l’annullamento ha riguardato solo l’adesione di [OSCURATO:PERSONA] all’accollo liberatorio, atto che -secondo la ricorrente principale - in alcun modo può dirsi vantaggioso né per [OSCURATO:SOCIETA], né per [OSCURATO:PERSONA], né per il [OSCURATO:PERSONA]. 1.5 -Con il quinto motivo si lamenta “ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.”, stante l’insussistenza di un’effettiva motivazione in relazione all’affermazione della riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] dell’indirizzo e-mailriferibile a [OSCURATO:SOCIETA]. 1.6 -Con il sesto motivo si lamenta “ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1394 e 2727 c.c.”, per aver la Corte d’appello ritenuto sussistente il conflitto d’interessi e per di più lo stesso conoscibile da parte di essa [OSCURATO:SOCIETA], sulla base dei soli elementi e dei documenti a sua disposizione, tanto più che detta conoscenza si fonda su un ragionamento presuntivo, basato su un fatto non noto, ossia che l’indirizzo di posta elettronica “[OSCURATO:EMAIL]” fosse effettivamente riconducibile a [OSCURATO:SOCIETA]. N. 11457/22R.G. 1.7 -Con il settimo motivo si lamenta “ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.”, difettando la motivazione in relazione alla prova dell’effettiva insolvenza di entrambi gli accollanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invece ritenuta apoditticamente sussistente dalla Corte d’appello. 1.8 -Con l’ottavo motivo si lamenta “ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.”, per aver il giudice d’appello rigettato il sesto motivo di gravame proposto da essa [OSCURATO:SOCIETA], con cui si era censurata la prima decisione perché, a tutto concedere, l’affermata sussistenza del conflitto d’interessi in capo al [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto riguardare unicamente la posizione di [OSCURATO:SOCIETA], non anche di [OSCURATO:PERSONA]; tanto ha fatto la Corte sabauda, sostiene la ricorrente, senza però tenere distinte le posizioni di entrambe le dette società finanziate, accomunate apoditticamente. In tale prospettiva, il conflitto d’interessi accertato avrebbe potuto, al più, condurre all’annullamento solo parziale dell’accollo liberatorio, per il solo importo di € 200.000,00, pari al finanziamento concesso a [OSCURATO:SOCIETA]. 1.9 -Con il nono motivo, infine,si denuncia “ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c.”, per aver la Corte d’appello rigettato il proprio settimo motivo di gravame, concernente l’istanza di rimessione in termini per ottenere ordine di esibizione di copia dell’accordo transattivo stipulato da [OSCURATO:PERSONA] con alcuni dei suoi ex amministratori, essendosi evidenziate le ragioni per le quali detto documento assumeva rilevanza decisiva nel giudizio (ossia, la ricomprensione nell’accordo anche delle N. 11457/22R.G. conseguenze derivanti dalla vicenda per cui è processo, con conseguente corresponsione di somme a tal riguardo), neppure rilevando che detto accordo non fosse stato sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA], nonché le ragioni per cui detta richiesta istruttoria era stata avanzata solo con l’atto d’appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.10 - Con l’unico motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia , condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 24 Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto assorbito l’appello incidentale avanzato da essa [OSCURATO:PERSONA], sussistendo invece l’interesse alla relativa decisione, in particolare quanto: a) alla erronea esclusione della natura di strumento finanziario del commercial paper; b) al mancato riconoscimento della violazione della riserva di cui all’art. 106 TUB da parte di Generalfinancee dell’esercizio di attività alla stessa preclusa, anche in relazione alla raccolta di liquidità di terzi; c) all’omessa valutazione del comportamento tenuto da [OSCURATO:SOCIETA] in relazione agli obblighi derivanti dal TUF; d) all’omessa pronuncia sulla violazione della normativa di settore, nonché a quelle in tema di emissione di obbligazioni da parte di società di capitali, e ancora a quelle che disciplinano i profili comportamentali cui deve attenersi l’intermediario; ed infine e) sull’omessa pronuncia circa il riconoscimento di Generafinance del proprio debito nei confronti di essa [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 - I primi tre motivi del ricorso principale possono essere considerati unitariamente, perché chiaramente connessi (investendo, sotto diversi ma convergenti profili, la valutazione di ammissibilità dell’eccezione di conflitto N. 11457/22R.G. d’interessi di [OSCURATO:PERSONA], operata dalla Corte territoriale), e sono fondati nei termini che seguono; occorre però prima evidenziare che essisfuggono ai rilievi di inammissibilità sollevati dalla controricorrente, in quanto pertinenti e adeguatamente specifici, nonché rispettosidei requisiti di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma 1, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis). Ciò posto, giova qui anzitutto evidenziare che il processo civile dinanzi al tribunale, nel rito “ordinario” applicabile ratione temporis( dunque antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022, posto che l’atto di citazione è stato notificato il 3.3.2014, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato nel dicembre 2013), è governato dal meccanismo di preclusione e risulta costituito da tre fasi: una prima, c.d. introduttiva, che si definisce nell’udienza di trattazione o, qualora vi sia richiesta per il deposito di memorie, entro i termini di cui all’art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c., in cui le parti devono (al più tardi) rispettivamente allegare i fatti a sostegno delle proprie domande ed eccezioni e idonei a confutare quelle avversarie, nonché (con la seconda memoria) eventualmente proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni avversarie; una seconda, c.d. istruttoria, in cui (al più tardi e sempre che sia stata formulata la richiesta per il deposito di memorie) esse devono chiedere di provare (ove necessario), offrendo i relativi mezzi, i fatti già tempestivamente allegati, ciò che può avvenire anche nei termini di cui all’art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c., rispettivamente, per la prova diretta e contraria (detta fase, ove siano state offerte prove c.d. costituende, può concludersi con la relativa assunzione, all’udienza ex art. 184 c.p.c., qualora il giudice abbia ammesso le relative istanze); una terza, infine, c.d. decisoria, in N. 11457/22R.G. cui il tribunale, introitata la causa a sentenza, emette la statuizione, secondo le specifiche previsioni di cui agli artt. 275 ss. c.p.c. Con specifico riferimento all’ambito istruttorio, in particolare, va pure evidenziato che per prova diretta deve intendersi quella con cui la parte, assolvendo l’onus probandisulla stessa gravante, tenta di dimostrare i fatti primari costitutivi (o, per il convenuto, impeditivi, modificativi o estintivi) della pretesa, mentre per prova contraria deve intendersi quella tesa a dimostrare a)o fatti che hanno un contenuto specularmente opposto a quello dedotto dalla controparte (c.d. prova contraria diretta),ovvero b) fatti che sono logicamente incompatibili con la verità dei fatti allegati dalla controparte (c.d. prova contraria indiretta). 2.2 -Ora, nella specie è accaduto che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato eccezione di conflitto d’interessi nella comparsa di costituzione e risposta, ma avuto riguardo alla intera operazione finanziaria e alla posizione di [OSCURATO:SOCIETA], quale intermediario finanziario, con riferimentoalla necessaria tutela esigibile nei confrontidi essa [OSCURATO:PERSONA], quale sua cliente, in relazione in particolare agli obblighi derivanti dalle norme del d.lgs. n. 58/1998 (TUF), nonché invocando il difetto di poteri statutari in capo al proprio legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], in ordine all’adesione all’accollo liberatorio, come risulta inequivocamente dalla lettura dei passaggi principali dell’atto, riportati nel ricorso principale (pp. 19-20). Con la seconda memoria ex art. 183 , comma 6, c.p.c. (riportata nel ricorso principale, pp. 20-21), poi, onde replicare all’assunto avversario per cui era stata la stessa [OSCURATO:PERSONA] ad aver chiesto la proroga del commercial paper - mediante una e-mail inviata nel 2012 a [OSCURATO:SOCIETA] a firma di tale Chester N. 11457/22R.G. [OSCURATO:PERSONA], ma da un account non ad essa opposta riferibile - , la società odierna controricorrente ha dedotto che [OSCURATO:PERSONA] - e “( sempre che fosse l’autore di questa e mail)” - era in conflitto d’interessi, perché al tempo presidente del c.d.a. di [OSCURATO:SOCIETA]: tuttavia, la relativa nomina risale al 23.11.2010 (v. sentenza impugnata, p. 20) ; l’adesione di [OSCURATO:PERSONA] all’accollo liberatorio, ad opera del suo legale rappresentante del tempo (appunto, [OSCURATO:PERSONA]), risale al precedente 19.4. 2010 ; infine , l’invio della richiesta di proroga del commercial paper venne effettuato nel 2012. Insomma, l’eccezione della odierna controricorrente , qui, investe sempre l a complessiva operazione finanziaria nei termini già a suo tempo allegati , benché si palesi appieno la opacità della condotta del [OSCURATO:PERSONA] (sempre che fosse l’autore della suddetta e-mail), già legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], non solo perché in tal veste aveva agito ultra vires (come già eccepito dall’opposta ) , ma anche perché successivamente era divenuto presidente del c.d.a. di [OSCURATO:SOCIETA], ossia una delle società finanziate, nonostante continuasse ad operare anche per la stessa [OSCURATO:PERSONA]; in altre parole, l’affermazione per cui “ il Sig. [OSCURATO:PERSONA] all’epoca era anche presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] … e pertanto in totale conflitto di interessi”, riportata nella detta seconda memoria di [OSCURATO:PERSONA], fa chiaro riferimento - contrariamente a quanto mostra di intendere la stessa ricorrente principale, nella memoria ex art. 378 c.p.c., p. 4 - all’invio della e - mail del 2012 con la richiesta di proroga del commercial paper, dunque al (solo) conflitto d’interessi del [OSCURATO:PERSONA] per essere, ad un tempo, formale amministratore sia di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], come appunto era certamente “all’epoca”. N. 11457/22R.G. Infine, dopo che, con la terza memoria ex art. 183 , comma 6, c.p.c. , [OSCURATO:SOCIETA] produsseil doc. 30, ossia la e-mail incriminata (appunto, spedita il 13.4.2010 dal dott. [OSCURATO:PERSONA], già membro del collegio sindacale di [OSCURATO:SOCIETA], e indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] - al tempo certamente l egale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] - ma presso un indirizzo apparentemente riferibile a [OSCURATO:SOCIETA]), all’udienza immediatamente successiva (tenutasi il 19.1.2016) il difensore della stessa [OSCURATO:PERSONA] si limit ò ad evidenziare che dal suddetto doc. 30 emergeva come [OSCURATO:SOCIETA] fosse consapevole che il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in conflitto d’interessi, nel resto riportandosi alle prece denti difese(si veda la riproduzione del relativo verbale, riportata nel par. 1.1). 2.3 - Ebbene , il Tribunale di Biella rigettò l’opposizione a d.i . per la ritenuta sussistenza del conflitto d’interessi al momento dell’accollo liberatorio, dichiarandolo quindi privo di effetti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’adesione dalla stessa manifestata (con conseguente piena responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] in ordine alla restituzione della somma a suo tempo dalla prima erogatale), emergendo in particolare dal più volte citato doc. 30 [OSCURATO:SOCIETA] che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito nella complessa operazione sia come l egale rappresentantedi [OSCURATO:PERSONA], sia per conto di [OSCURATO:SOCIETA], seppur al di fuori di una veste ufficiale, posto che ne divenne presidente soloin epoca successiva, nel novembre 2010. Sul punto, la Corte sabauda, dopo aver ricostruito i fatti processuali,ha ritenuto che l’eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] con la seconda memoria ex art. 183, comma 6,c.p.c. non fosse nuova, ma solo costituisse una specificazione di quella già sollevatacon la comparsa di costituzione e risposta, pure essendo plausibile N. 11457/22R.G. che l’opposta avesse acquisito mano a mano, nel corso del processo, maggiori conoscenze sull’ambiguoruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA], informazioni che prima evidentemente non possedeva. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto, secondo la stessa Corte territoriale, nella prima occasione utile dopo la produzione documentale suddetta, da parte di [OSCURATO:SOCIETA] . Quest’ultima , poi, ha avuto piena possibilità di difendersi, sicché l’interooperato processuale di [OSCURATO:PERSONA], al riguardo, d eve ritenersi conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionalee di economia processuale, correlati alla previsione costituzionale del giusto processo, in coerenza con l’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 12310/2015. 2.4.1-In proposito , può convenirsi col giudice d’appello sul fatto che l’eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] nella seconda memoria ex art. 183, comma 6,c.p.c., fosse una conseguenza delle difese avversarie e, dunque, fosse senz’altro consentitae ammissibile ( trattandosi in definitiva di una precis azione di quella proposta con la comparsa di costituzione e risposta, posto che l’operato del [OSCURATO:PERSONA], come ivi stigmatizzato, si riferiva all’invio di una e-mail nell’anno 2012, dunque risaliva a d epoca ben successiva alla formalizzazione de l l’adesione all’accollo liberatorio; l’allegazione era dunque funzionale a censurare il complessivo operato di [OSCURATO:SOCIETA]); infatti, nell’egida dell’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 12310/2015 e contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA], il limite temporale segnato dalla prima memoria concerne la modificabilità delle sole domande, non anche delle eccezioni, che possono invece essere proposte anche con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ove N. 11457/22R.G. siano “conseguenza delle domande o delle eccezioni” proposte dalla controparte con la prima memoria. Non altrettanto può dirsi, tuttavia, per l’eccezione poi in concreto accolta dai giudici di merito: infatti, tale eccezione (così qualificatadagli stessi) si fond a su un fatto (l’aver il [OSCURATO:PERSONA] agito, nella complessa operazione finanziaria che vide coinvolta [OSCURATO:PERSONA],anche nell’interesse della finanziata [OSCURATO:SOCIETA], pur senza rivestire un ruolo ufficiale, ma essendo al contempo legale rappresentante della stessa [OSCURATO:PERSONA]) dedotto dall’opposta, odierna controricorrente, solo all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque a termini assertivi ampiamente elassi, peraltro nei sensi suprariportati (v. par. 1.1). 2.4.2 -Ora, sostiene [OSCURATO:SOCIETA] che [OSCURATO:PERSONA], onde avvalersi di tale “nuovo” fatto (in thesi, appreso solo per effetto della produzione avversaria)e, dunque,al fine di sollevare la relativa eccezione di conflitto d’interessi, avrebbe dovuto necessariamente richiedere la rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., essendosi oramai comunque verificata la preclusione assertiva, da individuarsi -come s’è poc’anzi detto - nel lo spirare del termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. La sentenza impugnata, per contro,ha ritenuto che una simile eccezione potesse sollevarsi anche a termini di preclusione maturati, posto che -in siffatte ipotesi - occorre solo garantire il pieno dispiegamento del diritto di difesa e del contraddittorio, ex artt. 24 e 101, comma 2, Cost.Nel far ciò, la Corte sabauda ha richiamato l’autorità della nota sentenza Cass., Sez. Un., n. 12310/2015, sul tema della modificabilità della domanda. N. 11457/22R.G. 2.4.3 - D etta importante pronuncia, pur senza affrontare espressamente la specifica questione che qui interessa, costituisce senz’altro un sicuro faro sul quale orientarsi, specie laddove si sottolinea che la possibilità di modificare domande, eccezioni e conclusioni già formulate, garantita dalla offerta lettura ermeneutica dell’art. 183 c.p.c. (nel testo in allora vigente), si pone “in completa consonanza sia con l'esigenza -ripetutamente perseguita nel codice di rito talora anche attraverso modifiche della disciplina sulla competenza - di realizzare, al fine di una maggiore economia processuale ed una migliore giustizia sostanziale, la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale (basti pensare alle disposizioni codicistiche in tema di connessione o di riunione di procedimenti) sia, più in generale, con i valori funzionali del processo come via via enucleati nel corso degli ultimi anni dalla dottrina a dalla giurisprudenza - soprattutto a sezioni unite - di questo giudice di legittimità. L'interpretazione adottata in questa sede risulta infatti maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, posto che, come già rilevato, non solo non incide negativamente sulla durata del processo nel quale la modificazione interviene, ma determina anzi una indubbia incidenza positiva più in generale sui tempi della giustizia, in quanto è idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un unico contesto invece di determinare la potenziale proliferazione dei processi, essendo appena il caso di aggiungere che sulla irragionevole durata di un processo non incide (sol)tanto ciò che rileva all'interno di quel processo quanto il numero complessivo dei processi contemporaneamente pendenti che N. 11457/22R.G. ne condiziona la gestione. La concentrazione favorita da tale interpretazione risulta inoltre maggiormente rispettosa della stabilità delle decisioni giudiziarie, anche in relazione alla limitazione del rischio di giudicati contrastanti, nonché della effettività della tutela assicurata, sempre messa in pericolo da pronunce meramente formalistiche. A tale ultimo proposito è in linea generale ancora da sottolineare che la previsione costituzionale di un processo ‘giusto’ impone a giudice di non limitarsi alla meccanica e formalistica applicazione di regole processuali astratte, ma di verificare sempre (e quindi ogni volta) se l'interpretazione adottata sia necessaria ad assicurare nel caso concreto le garanzie fondamentali in funzione delle quali le norme oggetto di interpretazione sono state poste, evitando che, in mancanza di tale necessità, ilrispetto di una ermeneutica tralaticia sottratta alla necessaria verifica in rapporto al caso concreto si traduca in un inutile complessivo allungamento dei tempi di giustizia ed in uno spreco di risorse, con correlativa riduzione di effettività della tutela giurisdizionale” (così la citata Cass., Sez. Un., n. 12310/2015, in motivazione, par. 4, enfasi qui aggiunta). 2.4.4 - T orna ndo alle vicende processuali che occupano, si pone, allora, il problema di comprendere se, nell’ipotesi in cui un fatto (nella specie: l’aver [OSCURATO:PERSONA] rivestito il cennato “doppio ruolo”) emerga, o sia comunque desumibile, dalla produzione documentale avversaria, effettuata con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (dunque, a termini assertivi ampiamente spirati), la parte interessata ad eventualmente sollevare un’eccezione basata su di esso debba chiedere di essere rimessa in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., o N. 11457/22R.G. possa limitarsi a reagire nella prima difesa utile successiva, come invece ritenuto dalla Corte piemontese. 2.4.5- La questione investe, dunque, il rapporto tra l’istituto della rimessione in termini e le sopravvenienze processuali. In proposito, è ben noto, sul piano generale, che “ La rimessione in termini, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto, il cui accertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile per cassazione, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (così la recente Cass., Sez. Un., n. 6431/2025, a conferma di consolidato orientamento). Con specifico riguardo alle sopravvenienze, peraltro, si registrano due recenti arresti nella giurisprudenza di legittimità , che si pongono dichiaratamente in continuità con la stessa. Secondo la prima pronuncia(cronologicamente intesa), “L'eccezione di compensazione, fondata su un fatto costitutivo verificatosi successivamente alla scadenza delle preclusioni assertive, è ammissibile, e può essere valutata dal giudice, solo ove venga dedotta previa motivata applicazione dell'istituto generale dellarimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., posto a tutela dei principi costituzionali sulle garanzie difensive e sul giusto processo” (così, Cass. n. 19395/2024).Ancor più di recente, si è poi affermato che “ L'istituto della rimessione in termini per l'introduzione di mezzi istruttori presuppone la presenza di un errore ascrivibile ad un fattore impeditivo -avente carattere assoluto e non di mera difficoltà e contrassegnato da un rapporto di causalità direttae incolpevole rispetto alla decadenza maturata - estraneo alla volontà della parte nei cui confronti si è verificata una decadenza e richiede N. 11457/22R.G. l'immediata reazione di questa -entro un ‘ termine ragionevolmente contenuto ’ - dal momento in cui acquisisce la conoscenza e la disponibilità di elementi probatori prima sconosciuti e inaccessibili, nonché la non imputabilità alla parte stessa” (così, Cass. n. 14348/2025). 2.4.6-Al riguardo, poiché il presupposto dell’art. 153, comma 2, c.p.c., consiste nella decadenza incolpevole della parte, è fermo convincimento del Collegio che questa possa effettivamente incorrere nella suddetta sanzione processuale solo se venga in rilievo il mancato espletamento di una attività che la parte stessa ben avrebbe potuto effettuare, ma che -per cause esterne alla propria volontà -essa non ha invece effettuato. In altre parole, si può decadere da una attività processuale che, in concreto, avrebbe potuto compiersi, ma che senza colpa non si è compiuta, non certo da una attività che, in realtà, non era neppure prospettabile(perché impossibile o inesigibile), come è paradigmatico nel caso in cui l’eccezione nuova si fondi su un fatto che non solo la parte ha appreso, ma che anche s’è fenomenicamente verificato , successivamente alla maturazione delle preclusioni assertive.In tal caso, risulta evidente che l’incolpevolezza della parte -se di tanto possa davvero discutersi - è in re ipsa , se non altro perché ad impossibilia nemo tenetur. Pertanto, rispetto ad una simile ipotesi, ritiene il Collegio che l’istituto della rimessione in termini non abbia ragione di operare, perché sovrabbondante rispetto alla sua funzione, sufficiente essendo il mero compimento dell’attività processualedella parte, collegata al fatto sopravvenuto, nella prima occasione utile, sull’allegata impossibilità incolpevole di avvalersi in precedenza di esso. N. 11457/22R.G. È ben vero che il processo ordinario di cognizione dinanzi al tribunale -si ripete, come disciplinato ratione temporis, benché tanto possa predicarsi anche con riguardo all’assetto attuale- non consiste “ in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all'infinito” (Cass., Sez. Un., n. 26242/2014, in motivazione), non essendo “affatto strutturato come una sorta di infinito rimpallo tra le parti” (Cass. n. 31837/2022, in motivazione); e che è assolutamente consolidato il “principio secondo cui il thema decidendum non è più modificabile dopo la chiusura dell'udienza di trattazione o dopo la scadenza dei termini concessi dal giudice ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.” (così, Cass.n. 1380/2024, in motivazione, ed ivi richiami). Tuttavia, proprio in linea con il superiore argomentare di Cass., Sez. Un., n. 12310/2015, ritiene il Collegio che il processo ordinario di cognizione possa anche investire ipotesi in cui il thema decidendum (quanto alle sole eccezioni, ché le domande nuove sono comunque inammissibili) concerna fatti sopravvenuti alla maturazione delle preclusioni (come, ad es., nel caso di formazione di un documento in epoca successiva - v. Cass. n. 12636/2025), senza necessità di alcuna formale istanza di rimessione in termini rispetto ad una decadenza mai verificatasi, solo occorrendo che, in talicasi, “la controparte [sia]messa in condizione di poter controdedurre, pena la violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio. E, in materia di indefettibile rispetto dei termini per il compimento di attività difensive essenziali, valga, per tutte, il principio affermato da Cass., Sez. Un., n. 36596/2021” (così la citata Cass. n. 12636/2025, in motivazione); tanto, purché il thema decidendum non risulti N. 11457/22R.G. definitivamente e irretrattabilmente cristallizzato con la chiusura dell’udienza di precisazione delle conclusioni. D’altra parte, la prospettata diversità di trattamento, rispetto alla sopravvenienza di un fatto, tra domanda ( comunque inammissibile) ed eccezione (ammissibile, purché “reattiva”, ma senza necessità di rimessione in termini) si giustifica pienamente, perché la prima può certamente essere riproposta in altro giudizio, al contrario della seconda: l’eccezione, la cui funzione è proprio quella di paralizzare l’altrui pretesa, ha un senso sia spiegata nel processo in cui quest’ultima viene delibata, giacché evidentemente “ la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda … [si rende] idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un unico contesto” (per prendere a prestito le parole della citata Cass., Sez. Un., n. 12310/2015). In altritermini, se tanto non fosse possibile, quel fatto sopravvenuto (in ipotesi, idoneo a costituire effettivamente un fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell’altrui pretesa) non potrebbe mai più operare, nemmeno in un altro processo: ecco perché, nella ripetuta ipotesi del fatto sopravvenuto, affinché di questo possa giovarsi la parte nella prima occasione processuale utile non occorre la rimessione in termini, ma solo occorre assicurare il principio di parità delle armi. 2.4.7- Ora, a ben vedere , nel caso che occupa viene in rilievo non già un fatto sopravvenuto alla maturazione delle preclusioni , ma solo la sopravvenuta conoscenza di un fatto preesistente (ossia, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], nel marzo 2010 e prima dell’adesione all’accollo liberatorio di [OSCURATO:PERSONA], N. 11457/22R.G. svolgesse un “doppio ruolo”, ut supra), desumibile dalla produzione di un documento da parte dell’avversario e , peraltro , senza i crismi dell’univocità (posto che l’operatività di [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA] è stata chiaramente ritenuta, dai giudici di merito, in chiave meramente presuntiva). In tali condizioni, potrebbe dunque dirsi che [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle scansioni processuali che costitu iscono appendice dell’udienza di trattazione (ossia, appunto, la scadenza dei termini per la prima e la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), giammai avrebbe potuto eccepire il conflitto d’interesse per il “doppio ruolo” assunto dal [OSCURATO:PERSONA] al tempo dell’adesione all’accollo, ma solo perché il fatto le era ignoto, di tanto ess endo venuta a conoscenza proprio in forza della produzione avversaria nel termine concesso per l’indicazione della prova contraria. Parrebbe dunque esservi spazio per quell’interpretazione che ritiene indefettibile, in casi consimili, la presentazione di una istanza di rimessione in termini, per di più in un “termine ragionevolmente contenuto ” (così, la citata Cass. n. 14348/2025, alla cui motivazione si rinvia), non necessariamente coincidente con la primadifesa utile, nella specie costituita dalla verbalizzazione delle difese effettuata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA](v. par. 1.1). 2.4.8-Senonché, ritiene la Corte che, nel caso che occupa , non occorra neppure prendere posizione al riguardo, giacché risulta inequivoco che igiudici di merito hanno accolto una eccezione che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai effettivamente sollevato, in violazione (almeno) dell’art. 112 c.p.c. Ribadito che il fatto suddetto (lo si ripete per comodità: l’aver [OSCURATO:PERSONA] rivestito il cennato “doppio ruolo”, come desumibile dall’indirizzo di posta N. 11457/22R.G. elettronica più volte citato) venne acquisito al processo solo dopo la maturazione delle preclusioni assert ive , non v’è dubbio che già solo per questo l’eccezione accolta, appunto perché fondata su tale specifico fatto, non possa che essere diversa da quella già sollevata (e pure precisata) da [OSCURATO:PERSONA], basata invece sul contegno dell’intermediario finanziario rispetto alla posizione della propria clientee, al più, sull’esercizio di poteri ultra vires da parte del [OSCURATO:PERSONA]; né può certo sostenersi una “indifferenza contenutistica” a sostegno dell’eccezione di conflitto d’interessi, non potendo configurarsi una mera unità concettuale al riguardo, come correttamente evidenziato da [OSCURATO:SOCIETA], in caso contrario dovendo ritenersi che l’eccezione sia ritualmente sollevata se comunque così denominata, a prescindere dai fatti specifici che devono integrarla, ciò che appare chiaramente insostenibile. Infatti, poiché si tratta di una situazione giuridica eterodeterminata, ogni singola fattispecie di conflitto di interessi è univocamente determinata dai suoi fatti costitutivi specifici e non può, genericamente, riferirsi a qualsiasi ipotesi astrattamente riconducibile a quel paradigma, tanto da potere essere liberamente - e, in sostanza, indifferentemente - definita, pure in tempi successivi, in riferimento a fatti diversi da quelli originariamente dedotti e articolatiin modo puntuale. 2.4.9- Posto, dunque, che l’eccezione accolta dai giudici del merito è diversa da quella tempestivamente sollevata (e precisata) da [OSCURATO:PERSONA] con la comparsa di risposta e con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., il punto è - come già anticipato - che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore di [OSCURATO:PERSONA] non sollevò affatto alcuna eccezione di annullabilità dell’accollo N. 11457/22R.G. liberatorio per il più volte descritto conflitto d’interessi come configurato alla stregua della ulteriore prospettazione dei fatti che lo integravano. Come si evince in modo inequivoco dalla verbalizzazione delle relative difese, [OSCURATO:PERSONA] si limitò a rilevare che, dal più volte citato doc. 30 avversario, emergeva come fosse chiaro a tutti (e principalmente a [OSCURATO:SOCIETA]) che il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in conflitto d’interessi, evidentemente mirando a stigmatizzare (ancora una volta ) l’operato dell’intermediario , anche al lume dell’opaca condotta del legale rappresentantedi essa [OSCURATO:PERSONA]. Insomma, nessuna formalizzazione dell’eccezione, nei termini intesi dai giudici di merito, può evincersi da detta attività processuale, giacché -pur non occorrendo formule sacramentali, al riguardo - non può prescindersi dal fatto che la rituale proposizione di una eccezione postula pur sempre una effettiva richiesta, rivolta al giudice, affinché si accerti la sussistenza del fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell’altrui pretesa, il che soltanto abilita il giudice stesso (eccettuate le ipotesi in cui possa procedersi officiosamente, ciò che qui non ricorre, come si dirà subito appresso) ad emettere la conseguente statuizione. Ebbene, nella specie , in tutta franchezza, una simile richiesta non c’è , il che esclude possa finanche discutersi di mera interpretazione del contenuto dell’eccezionee men che meno dell’applicazione del principio iura novit curia, se non a prezzo di un’inammissibile opera di supplenza del giudice quanto alle attività assertive di cui è onerata una parte; del resto, neppure può sostenersi (come invece opinato da [OSCURATO:PERSONA]) che il conflitto d’interessi possa essere rilevato anche d’ufficio, una volta che il dato sia acquisito agli attie sol che quella generale descrittiva formula sia stata allegata: ciò può al più valere, infatti, N. 11457/22R.G. soltanto in ambito processuale, non anche in quello sostanziale, che solo qui viene in evidenza (Cass. 11741/1991; Cass. n. 14866/2000). Neppure, infine, assume rilievo la pretesa valenza confessoria della produzione documentale di [OSCURATO:SOCIETA], enfatizzata da [OSCURATO:PERSONA] anche nella memoriaex art. 378 c.p.c. Non v’è dubbio, infatti, che detta produzione abbia connotati chiaramente contra se; ma -a prescindere dalla sua valenza, quale che sia - è fuori discussione che [OSCURATO:PERSONA] non ha approfittatodi tale condotta processuale, quantomeno ai fini della proposizione di eccezione volta alla declaratoria di annullamento dell’accollo liberatorio per il conflitto d’interessi di [OSCURATO:PERSONA], così come evincibile dalla e-mail di cui al doc. 30 [OSCURATO:SOCIETA]. Il fatto che la sussistenza del conflitto d’interessi nei termini più volte descritti, dunque, sia stato (in thesi) non solo riconosciuto, ma addirittura confessato da Generalfinancenon incide sulla soluzione prescelta, perché la relativa eccezione non è stata sollevata, nel giudizio di primo grado, dalla parte che ne aveva interesse, fa coltà ed onere , quale che fosse il termine o la modalità cui assoggettareuna simile iniziativa. 3.1 - L’accoglimento dei primi tre motivi , nei termini illustrati, implica la fondatezza del quarto, qualificato come complessiva doglianza di riferimento dell’unica eccezione di conflitto di interessi alla situazione originaria. 4.1 - Il quinto , sesto e ottavo motivo del ricorso principale sono dunque assorbiti, perché - per effetto dell’accoglimento dei primi tre motivi - la valutazione della complessa (ed obiettivamente anomala) operazione finanziaria dev’essere riguardata al lume delle eccezioni ritualmente sollevate da [OSCURATO:PERSONA] N. 11457/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] (v. infra ) : infatti, tutti i predetti motivi si fondano comunque sull’accertata sussistenza del conflitto d’interessi in capo a [OSCURATO:PERSONA], accertamento però concernente una eccezione mai ritualmente proposta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. Analoga sorte compete al settimo motivo, relativo ad un accertamento successivo; ma, ove si potesse giungere al merito di questo , poi, resterebbe impregiudicata la necessità di un accertamento effettivo -invece, in effetti non eseguito dalla Corte territoriale - della consapevolezza dell’incapienza degli accollanti a conferma del carattere rovinoso dell’accollo. Proprio per le suddette ragioni va pure dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, in quanto è noto che la proposizione dell’impugnazione presuppone la soccombenza, non configurabile per la parte rimasta totalmente vittoriosa nel giudizio di merito (come nella specie è da considerare [OSCURATO:PERSONA]) in relazione alle questioni rimaste assorbite: queste possono essere semplicemente riproposte nel giudizio di rinvio, a seguito della cassazione della sentenza impugnata (v. per tutte la recente Cass. n. 29662/2023). 5.1 -Il nono motivo del ricorso principale è invece inammissibile. Infatti, non è correttamente attinta la specifica ratio decidendi della diversità dei soggetti coinvolti e dei danni oggetto della dedotta transazione. Tanto esime dal rilievo che, come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello, pur a prescindere dalla ritenuta (e contestata) inammissibilità della domanda perché nuova, in alcun modo la stipula della transazione tra [OSCURATO:PERSONA] e propri precedenti amministratori (tra cui non figura [OSCURATO:PERSONA]) per atti di mala gestio potrebbe determinare una decurtazione dell’entità del debito di [OSCURATO:SOCIETA] N. 11457/22R.G. nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA], perché esso è di natura contrattuale. Per il relativo importo, dunque, sarebbe ardua l’operatività del principio della compensatio lucri cum damno(v. per tutte Cass. n. 12248/2013), risultato cui sostanzialmente anela la ricorrente principale. 6.1 -In definitiva, quanto al ricorso principale, sono accolti il primo, il secondo e il terzo motivo per quanto di ragione, nonché il quarto; è dichiarato inammissibile il nono motivo , mentre restano assorbit i il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo; il ricorso incidentale condizionato è inammissibile. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. In relazione alla data di proposizione del ricorsoincidentale, può darsi atto della applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, per quanto di ragione, nonché il quarto; dichiara inammissibile il nono motivo ; dichiara assorbitiil quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo; dichiara il ricorso incidentale condizionato inammissibile.Cassa in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa
Sentenza Cassazione n. 24666/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris