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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02954/2023

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27305-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell'Amministratore delegato p:ro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 147/20//2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 27305 sez.

MT - ud. 13-12-2022 -2- R. G. 27305/2020 Agenzia delle entrate c/ Krialos società di gestione del risparmio per azioni Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione da parte di Krialos società di gestione del risparmio per azioni di atto di irrogazione sanzioni per insufficiente versamento di sanzione per tardiva registrazione di contratto di locazione (versata per una annualità e non per l'intera durata del contratto), ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando al decisione di primo grado.

La CTR ha ritenuto, in base alla interpretazione dell'art. 17 dpr 131/1986, che la previsione per cui le parti possono assolvere l'imposta annualmente, in deroga al regime generale per cui l'imposta è liquidata dall'ufficio e assolta dal contribuente prima della registrazione del contratto - per il contribuente che opta per il versamento annuale- la sanzione per omessa registrazione è commisurata alla frazione della base imponibile da versarsi annualmente, e la sanzione commisurata all'imposta dovuta nel momento in cui viene irrogata.

Krialos società di gestione del risparmio per azioni si costituisce con controricorso.

L'Agenzia delle entrate deposita memoria.

Considerato che: 1 Con l'unico motivo si deduce violazione degli artt. 17, 43, 69 nonché della nota I all'art. 5 della tariffa parte prima dpr 131/1986, anche alla luce dell'art. 3 cost., ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto legittima la sanzione dovuta nell'anno di registrazione, in fattispecie di mancata registrazione del contratto di locazione nel termine di legge, obbligo che costituisce un adempimento unico e che ha ad oggetto l'intero contratto, per cui in caso di tardiva registrazione la sanzione deve essere calcolata in misura proporzionale al canone di locazione pattuito per l'intera durata del contratto.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in p-ubblica udienza dellaquinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rimette la causa alla ubbfica udienza—dgrysezione tributaria.

Roma, 13 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27305-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell'Amministratore delegato p:ro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 147/20//2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 27305 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- R. G. 27305/2020 Agenzia delle entrate c/ Krialos società di gestione del risparmio per azioni Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione da parte di Krialos società di gestione del risparmio per azioni di atto di irrogazione sanzioni per insufficiente versamento di sanzione per tardiva registrazione di contratto di locazione (versata per una annualità e non per l'intera durata del contratto), ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando al decisione di primo grado. La CTR ha ritenuto, in base alla interpretazione dell'art. 17 dpr 131/1986, che la previsione per cui le parti possono assolvere l'imposta annualmente, in deroga al regime generale per cui l'imposta è liquidata dall'ufficio e assolta dal contribuente prima della registrazione del contratto - per il contribuente che opta per il versamento annuale- la sanzione per omessa registrazione è commisurata alla frazione della base imponibile da versarsi annualmente, e la sanzione commisurata all'imposta dovuta nel momento in cui viene irrogata. Krialos società di gestione del risparmio per azioni si costituisce con controricorso. L'Agenzia delle entrate deposita memoria. Considerato che: 1 Con l'unico motivo si deduce violazione degli artt. 17, 43, 69 nonché della nota I all'art. 5 della tariffa parte prima dpr 131/1986, anche alla luce dell'art. 3 cost., ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto legittima la sanzione dovuta nell'anno di registrazione, in fattispecie di mancata registrazione del contratto di locazione nel termine di legge, obbligo che costituisce un adempimento unico e che ha ad oggetto l'intero contratto, per cui in caso di tardiva registrazione la sanzione deve essere calcolata in misura proporzionale al canone di locazione pattuito per l'intera durata del contratto. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in p-ubblica udienza dellaquinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. Rimette la causa alla ubbfica udienza—dgrysezione tributaria. Roma, 13 dicembre