CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 32705/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ina del 08/02/2024;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, StefanoTocci, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con decreto dell’8 febbraio 2024, la Corte di appello di Messina haconfermato il provvedimento del 10 maggio 2022 del Tribunale di Messina che haapplicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza specialedi P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni quattro.1.1. La Corte ha condiviso la valutazione con la quale il Giudice diprimo grado ha reputato [OSCURATO:PERSONA] pericoloso ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1,lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, per avere questi consumato, nell’arcotemporale compreso tra il 2018 ed il 2019, una molteplicità di fatti illeciti.Ha, quindi, evidenziato come, diversamente da quanto opinato dal difensorecon i motivi di appello, l’insussistenza del requisito dell’attualità della pericolositàsociale non possa desumersi dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia ininterrottamentedetenuto dal mese di giugno del 2020 e ciò in quanto la pena è «sempresuscettibile di riduzione, differimento o rimodulazione in modalità esecutiveanche esterne, attraverso i numerosi istituti previsti dall’ordinamentopenitenziario».Ha, infine, sostenuto come il decreto del Giudice di primo grado meriticonferma anche in punto di determinazione della durata temporale della misura,reputata coerente al significativo coefficiente di pericolosità palesato da [OSCURATO:PERSONA](«tale pericolosità si è infatti manifestata non solo in epoca immediatamenteantecedente»).2.[OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Iapichino, ricorso per cassazione con il quale lamenta violazione di legge e viziodi motivazione.Il difensore censura che la Corte non ha offerto adeguata motivazione inrelazione all’asserita pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA].Evidenzia, in particolare, che il provvedimento impugnato non ha tenuto inadeguata considerazione il periodo di detenzione sofferto dal ricorrenteomettendo di verificare se, all’esito della carcerazione, siano state accertatenuove manifestazioni di pericolosità («il provvedimento […] ha omesso diappurare la sussistenza dell’attualità della pericolosità in capo al [OSCURATO:PERSONA] con ciònon facendo buon governo dei principi di diritto ormai consolidati in materia»).Rimarca così che la Corte non ha correttamente valutato se il giudizio dipericolosità sociale possa ritenersi connotato da profili di attualità posta l’epocadi commissione dei fatti sui quali lo stesso è stato fondato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.Occorre premettere che il giudizio di prevenzione si articola in due distintimomenti logico-valutativi, tra loro strettamente connessi ma concettualmenteautonomi.Una prima fase, di natura eminentemente ricognitiva e constatativa, è voltaall’accertamento di fatti storicamente determinati e obiettivamente apprezzabili,dai quali desumere la riconducibilità del soggetto proposto a una delle categoriecriminologiche tipizzate dal legislatore.Tale verifica costituisce presupposto necessario, ancorché di per sé nonsufficiente, per l’applicazione della misura di prevenzione.Ove l’esito dell’indagine preliminare sia positivo, ad essa segue, infatti, unaseconda fase propriamente prognostica, diretta a valutare l’attualità del pericoloe la plausibile proiezione futura di condotte suscettibili di ledere i beni giuridicitutelati dall’ordinamento, secondo una valutazione inevitabilmente influenzatadagli esiti dell’accertamento precedente.È appena il caso di precisare come la prognosi richiesta in sedeprevenzionale non si identifichi con il giudizio di probabile reiterazione di unagenerica condotta illecita richiamato dall’art. 203 cod. pen., ma trova il propriofondamento nella previamente accertata appartenenza del soggetto a una dellefigure di pericolosità normativamente delineate.Ne consegue che il giudizio negativo circa la persistente pericolosità socialenon scaturisce da una valutazione astratta ed indifferenziata del rischio dicommissione di reati, bensì dalla constatazione di una peculiare e qualificatainclinazione criminogena manifestata dal soggetto attraverso i comportamentitipizzati dal legislatore, quali, a titolo esemplificativo, il sistematicosostentamento mediante i proventi di attività delittuose, la commissione dicondotte pregiudizievoli per l’integrità fisica o morale dei minori, per la sanità, lasicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero l’appartenenza o la contiguità adassociazioni di tipo mafioso e alle ulteriori ipotesi contemplate dall’art. 4 deld.lgs. n. 159 del 2011.In tale prospettiva, il giudizio di attualità della pericolosità sociale risultainscindibilmente ancorato alla verifica dell’assenza di elementi sintomatici di uneffettivo percorso di ravvedimento, di resipiscenza o di dissociazione rispetto allepregresse manifestazioni di pericolosità, secondo i principi efficacementeenunciati da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 54119 del 14/06/2017, Sottile,Rv. 271543 - 01).3.Seppur attraverso un apparato argomentativo sintetico, la Corteterritoriale ha formulato le proprie valutazioni nel pieno rispetto di detti principiinterpretativi. Il provvedimento impugnato è, pertanto, immune da vizisuscettibili di apprezzamento nella presente sede di legittimità ai sensi dell’art.10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.Ed invero la Corte, muovendo dall’apprezzamento delle ripetute condotteillecite che [OSCURATO:PERSONA] ha consumato nel periodo temporale immediatamenteantecedente alla sua carcerazione, non contrastate dalla difesa del ricorrentenella loro storicità e nella loro capacità dimostrativa, ha, anzitutto, su di essefondato un’incensurabile prognosi di pericolosità sociale, ancor più confortatadall’apprezzamento dei numerosi pregressi precedenti penali, afferenti a delitti divaria natura e, non di rado, connotati da qualificata gravità.A fronte della specifica doglianza opposta dal difensore mediante l’atto diappello, ha, poi, correttamente evidenziato come la condizione di restrizionecarceraria del soggetto proposto non costituisca condizione ostativaall’applicazione, nei suoi confronti, della misura di prevenzione di naturapersonale.Anche detto passaggio motivazionale resiste alle censure difensive che alriguardo presentano, per il vero, patenti profili di genericità, oltre ad esserecarenti di perspicuità.Lungi dal confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte, la difesa ha infattigenericamente contestato le valutazioni in punto di attualità della pericolositàsociale e lamentato, poi, l’errore nel quale la stessa sarebbe incorsa nelmomento in cui non «ha verificato se dopo la lunga carcerazione siano stateaccertate nuove manifestazioni di pericolosità del ricorrente», in tal modointroducendo (recte: adombrando) un tema (quello legato, per l’appunto,all’apprezzamento della condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] dal momento in cuiavrebbe riacquistato la libertà personale) che non è stato offerto alla cognizionedel giudice di merito ed alla cui valutazione non può di certo procedersi nellapresente sede.4.Sulla scorta delle considerazioni sin qui spese, il ricorso deve essererigettato. A ciò consegue la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]