CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 novembre 2024
Cassazione n. 33802/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7818/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 200, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 7135/2017 depositata il 10/08/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] spa ha impugnato l’avviso di pagamento n. 12873 del 17 marzo 2015 recante indennità di mora per tardivo pagamento di accise. [OSCURATO:PERSONA] ( CTP ) di Napoli, con sentenza n.28135 del 2015, ha rigettato il ricorso. La società ha proposto appello che la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha accolto. Avverso questa sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattromotivi. Ha resistito con controricorso l’Agripetroli che propone ricorso incidentalefondato su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more l’Agripetroli ha depositato memoria chiedendo l’estinzione del giudizio e allegando, con riferimento all’avviso di pagamento n. 12873/RU per cui è causa, di aver aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall’art. 1, commi 186 ss., l. n. 197 del 2022. Ha precisato di aver presentato apposita domanda di definizione per la quale non era dovuto alcun pagamento in considerazione del fatto che il tributo era stato integralmente versato dalla società prima ancora dell’emissione dell’atto impositivo, di talché la controversia era definibile a zero, in base a quanto previsto dal comma 191, secondo periodo, dell’art. 1, l. n. 197 del 2022. La contribuente ha inoltre provveduto a depositare tempestivamente in giudiziocopia della predetta domanda. L’Avvocatura dello Stato, a sua volta, ha depositato nota dell’Agenzia delle dogane che ha comunicato che l’istanza della contribuente era stata ritenuta ammissibile. Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all’art.1, comma 194 della l. n. 197/2022, secondo cui “qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda”, come avvenuto nella fattispecie. Ai sensi del successivo comma 198 “nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza incamera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. dichiara l’estinzione del processo; spes