CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 settembre 2024
Cassazione n. 20055/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Trieste vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento emesso de plano, in data 2 settembre 2024 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA] . In motivazione si evidenzia che il titolo esecutivo comprende il reato di cui all’art. 12 comma 3 d.lgs. n.286 del 1998 (da ritenersi ostativo) e la parte non ha adempiuto agli oneri di allegazione, in assenza di collaborazione con la giustizia, richiesti dall’art. 4 bis ord. pen. . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente evidenzia che nella sentenza emessa in cognizione vi è esplicito riferimento alla collaborazione prestata, con riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 12 comma 3 quinquies d.lgd. n.286 del 1998 . Dunque non poteva emettersi il decreto di inammissibilità de plano ma andava fissata l’udienza di trattazione della domanda. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti risulta l’avvenuta concessione della circostanza attenuante «collaborativa» di cui all’art. 12 comma 3 quinquies d.lgs. n.286 del 1998. Dunque la domanda non incontrava alcuna ragione di inammissibilità ed andava vagliata in contraddittorio. Va pertanto disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio come da dispositivo. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] è