CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 marzo 2021
Cassazione n. 34057/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 711/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma via Celimontata, n.38, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrenti- contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12. -contro ricorrente- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2733/2014, depositata il 22/05/2014. Udita la relazione del Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 1.6/03/2021 Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.2733/2014 depositata il 22 maggio 2014. La vicenda trae origine dalla notifica di due avvisi di accertamento, uno per ciascuno in relazione alla vendita nel 2006, alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di un terreno edificabile. Per la cessione l'Ufficio aveva determinato, ai fini IRPEF, una plusvalenza di euro 813.456,00 a fronte di euro 503.400,00 dichiarati. I ricorrente hanno opposto gli avvisi e la CTP di Milano, con la sentenza n. 24/8/13, accoglieva in toto i loro ricorsi. La CTR, su appello dell'Ufficio, accoglieva parzialmente il gravame. I contribuente hanno impugnato tale decisione deducendo due motivi. Ha resistito l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: Giova premette che la società acquirente aveva opposto la valutazione effettuata, ai fini dell'imposta di registro, e la sentenza della CTP di Milano n. 133/46/11, in parziale accoglimento, aveva determinato la valutazione, ai fini dell'imposta di registro, in euro 623.000,00. Tale sentenza non veniva impugnata dall'Amministrazione, che impugnava, invece, la sentenza n. 24/08/13, della stessa CTP di Milano. La CTR, accogliendo l'appello dell'Ufficio, aveva confermato, ai fini IRPEF, l'entità della plusvalenza in euro 623.000,00, allineandosi alla valutazione definita, ai fini dell'imposta di registro, per le ragioni più avanti esaminate. I ricorrenti, con il primo motivo, hanno eccepito che la decisione qui impugnata, nell'accogliere parzialmente l'appello dell'Ufficio, non si fosse attenuta, errando, al principio generale in base al quale, per la determinazione dell'imposta diretta, non poteva essere assunto come parametro il valore dell'immobile ceduto, determinato ai fini dell'imposta di registro, ma quello diverso del corrispettivo effettivamente ricevuto dal cedente e dichiarato in euro 503.400,00. Nel costituirsi in giudizio, l'Amministrazione ha, per contro, dedotto che i ricorrenti non avessero colto la ratio della decisione impugnata, in quanto il giudice regionale non aveva proceduto a fissare il valore della plusvalenza, tenendo conto della valutazione, ai fini dell'imposta di registro, fissata dalla sentenza emanata dalla CTP di Milano n. 133/46/2011, nel precedente giudizio promosso della società acquirente. Aveva, invece, il giudicante, solo rilevato che quella valutazione, che i contribuenti contestavano, fosse divenuta ormai immodificabile in quanto oggetto dì una decisione non impugnata, che aveva perciò acquistato efficacia di giudicato. I ricorrenti, discostandosi dall'iter motivazionale della sentenza impugnata, hanno dedotto due motivi in riferimento all'art.360, primo comma, n. 3) e n.5) c.p.c., senza contestare l'effetto di giudicato derivante dalla sentenza 133/46/2011 e richiamato dalla decisione della CTR Lombardia n.2733/2014, a motivo dell'accoglimento dell'appello dell'Amministrazione. La CTR non ha, dunque, mancato di esaminare le deduzioni dei ricorrenti (come essi lamentano con il secondo motivo), ma ha ritenuto implicitamente dì non poterli esaminare, alla luce dei rilevato (e non contestato) giudicato formatosi sulla misura del valore del bene cedutò. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese possono essere compensate, tenuto conto che l'art. 5 comma 3 del ( d.lgs n. 147 del 2015 (con cui sono stati definiti i criteri distintivi, tra imposte dirette e di registro, per la determinazione della loro misura) è successivo alla data di presentazione del ricorso in esame. Sussistono i presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello fissato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cos' deciso in Roma nella Camera di consiglio del 26 marzo