CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 22187/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con laquale la Corte di appello di Trieste ha confermato la sua condanna per il reato difavoreggiamento dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato di sei cittadini curdi chetrasportava a bordo di un’autovettura nella sua disponibilità; rilevato che è inammissibile il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamental’omessa motivazione sul dolo, poiché la Corte di appello ha escluso l’ipotesi della buonafede e dell’inconsapevolezza dell’illiceità del trasporto umano sulla base di una motivazionelogicamente coerente e aderente alle risultanze in atti, valorizzando per un verso lacircostanza dell’implausibilità della tesi secondo cui l’imputato aveva affrontato un viaggio diottocento chilometri, impiegando due giorni e sopportando il costo dell’autostrada edell’albergo, per fare una cortesia a una persona sconosciuta e, per altro verso, il contenutodelle conversazioni via chat rilevate sul telefono cellulare dell’imputato, da cui emergono gliaccordi con tale Andrei che aveva prenotato il mezzo di trasporto con il nome di [OSCURATO:PERSONA], ilsollecito fatto da quest’ultimo, infine l’invio del video attestante l’arrivo dei clandestini alconfine italiano; ritenuto che il ricorrente – a fronte di tale motivazione – svolge censure interamenteversate in fatto e volte a sollecitare questa Corte a una non consentita rilettura dellerisultanze di prova;considerato – quanto al secondo motivo – che le sentenze di merito hannoesaurientemente motivato in ordine all’assenza di indici giustificativi favorevoli e taliargomentazioni costituiscono la ragione e segnano al tempo stesso il limite, di siffattoriconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involgel’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez.U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017,Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto dimero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficientecomplessiva illustrazione che ha valorizzato la particolare intensità del dolo e la precedentecondanna risultante dal certificato del casellario giudiziale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]