CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 24332/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25146/2019R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – –controricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – –ricorrente incidentale – avverso lasentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 562/05/19, depositatal’8 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 giugno 202 3 , tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre Oggetto: Tributi -Accise - Definizione agevolata exart. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022.Cons. est. G.M. Nonno 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 562/05/19 del 08 / 07 /20 19 , la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 380 / 01 / 1 7 della Commissione tributaria provinciale di Treviso ( di seguito CTP) , che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di pagamento per accise sugli alcolici relativamente all’anno d’imposta 2012; 1.1. come si evince dalla sentenz a della CT R, con l’avviso veniva chiesto il pagamento delle accise al soggetto depositario in quanto una partita di vodka in deposito in sospensione di accise, con destinazione Tunisia, non era in realtà mai uscita dal territorio dell’Unione europea; 1.2. la CTR accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] osservando, per quant o ancora interessa, che i messaggi attestanti l’intervenuta esportazione della merce, in possesso del contribuente, erano stati falsificati da funzionari delle dogane con conseguente violazione del principio dell’affidamento in ordine alla regolarità dell’operazione di esportazione, in realtà mai avvenuta; 2. avverso la menzionata sentenza, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo; 4. ADM depositava controricorso avverso il ricorso incidentale condizionato.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] depositava istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186- 202, della l. n. 197 del 2022 e quietanza di pagamento di quanto dovuto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio; 2. l’intervenuto pagamento di quanto dovuto a seguito dell’istanza di definizione agevolata determina la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio; 3. le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] e