CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18875/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 6 maggio 2022 dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato - escludendo la recidiva e rideterminando la pena - la pronuncia del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita il 21 gennaio 2009. i Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, nella qualità di amministratore della società, avrebbe distratto svariati beni (tra i quali le rimanenze di magazzino e le immobilizzazioni indicate nel bilancio del 31 dicembre 2006 nonché diversi beni mobili registrati). Avrebbe, inoltre, sottratto le scritture contabili al fine di procurare a sé un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione della sentenza, sostenendo che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di gravame relativo alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta dìstrattiva. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione della sentenza, sostenendo che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di gravame relativo alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione della sentenza, sostenendo che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di gravame relativo alla riqualificazione del fatto nel reato di bancarotta semplice. 2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione della sentenza, sostenendo che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. I primi tre motivi di ricorso - che riguardano la presunta mancata risposta della Corte di appello a specifici motivi di ricorso, attinenti al giudizio di responsabilità e alla qualificazione giuridica del fatto - sono manifestamente infondati. La Corte territoriale, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, ritenendo evidentemente "assorbite" le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata. Al riguardo, va ribadito che «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021; Depretis, Rv. 281935). La Corte di appello, in particolare, ha evidenziato la palese sussistenza delle condotte distrattive e l'assoluta inattendibilità delle giustificazioni - peraltro parziali - che aveva fornito l'imputato. Ha ritenuto che la totale assenza di attivo al momento del fallimento e l'assoluta inattendibilità delle spiegazioni fornite dell'imputato circa la destinazione dei beni oggetto di distrazione dimostravano che egli - di fronte a una situazione economica che rendeva impossibile la prosecuzione dell'attività aziendale (verrà accertato un passivo di oltre 1.000.000,00 di euro) - aveva consapevolmente scelto di far sparire tutti i beni costituenti l'attivo della società e le relative scritture contabili, in modo da evitare che i creditori potessero rivalersi su di essi. Riteneva, conseguentemente, infondati i motivi di appello e la richiesta di riqualificazione del fatto nel reato di bancarotta semplice. 1.2. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, si è ampiamente soffermata sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, rendendo sul punto motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagine 7, 8 e 9 della sentenza impugnata). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore