Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 883/2022
ECLI:EU:T:2022:805
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0533_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 14 dicembre 2022 –
[OSCURATO:PERSONA] / Impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali»
(causa T‑533/20) (
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)
«Clausola compromissoria – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Contratti di sovvenzione – Costi ammissibili – Relazione dell’OLAF che constata l’irregolarità di talune spese sostenute – Rimborso delle somme versate – Onere della prova – Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 – Domanda riconvenzionale»
1.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Enunciazione astratta – Irricevibilità
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punto 31)
2.
Procedimento giurisdizionale – Fondamento giuridico di un ricorso – Scelta incombente al ricorrente e non al giudice dell’Unione
(Art. 263 e 272 TFUE)
(v. punto 36)
3.
Industria – Azioni necessarie ad assicurare la competitività dell’industria – Ricerca e sviluppo tecnologico – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» – Esercizio delle competenze – Obbligo di rispetto dei diritti fondamentali anche in un contesto contrattuale
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, § 1)
(v. punti 47‑49)
4.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)
(v. punti 50‑52, 67)
5.
Industria – Azioni necessarie ad assicurare la competitività dell’industria – Ricerca e sviluppo tecnologico – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» – Contratto di sovvenzione – Domanda di restituzione – Obbligo di motivazione delle decisioni – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c)]
(v. punti 71‑73)
6.
Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Contratto di sovvenzione – Costi ammissibili – Relazione d’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) che ha constatato l’inammissibilità di talune spese sostenute – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Ripartizione dell’onere della prova
(Art. 317 TFUE)
(v. punti 94‑96, 99)
7.
Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Assenza – Spese inammissibili – Corretta esecuzione tecnica dei progetti oggetto di un contributo finanziario dell’Unione – Irrilevanza
(Art. 317 TFUE)
(v. punto 108)
8.
Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, § 1)
(v. punto 190)
9.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Rassicurazioni precise fornite dall’amministrazione
(v. punto 206)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La domanda riconvenzionale dell’Impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» è accolta.
3)
[OSCURATO:PERSONA], SL è condannata a versare all’Impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» la somma di EUR 204302,13, richiesta da quest’ultima nell’ambito della domanda riconvenzionale.
4)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
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GU C 371 del 3.11.2020
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