CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2019
Cassazione n. 05633/2024
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23826/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); Oggetto: confisca doganale Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Valle d’Aosta n. 01/02/19 depositata in data 18/02/2019, non notificata; Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 19/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accoglimento del terzo motivo di ricorso incidentale, assorbiti gli altri; Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; Rilevato che: - è centrale ai fini della decisione la risoluzione della questione in diritto, posta nei motivi di ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] e sulla quale il contribuente, ricorrente incidentale, si sofferma nella propria impugnazione e insiste in memoria, relativa alla obbligatorietà della confisca del bene oggetto di illecita introduzione nel territorio dello Stato; - tale questione, che involve quindi proprio la conformità al diritto sovranazionale dell’art. 301 TULD in relazione ai principi di proporzionalità delle sanzioni, anche alla luce dei principi unionali ha reso opportuna la fissazione della pubblica udienza nel presente giudizio ed è ad ora pendente di fronte alle Sezioni Unite con udienza già fissata; - pertanto, in attesa di tale pronunciamento massimamente nomofilattico, la controversia va rinviata a nuovo ruolo; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 19 gen